Basta sia inserita almeno una copia fotostatica del documento di identità

Lazzini Sonia 18/11/13
Scarica PDF Stampa

E’ fondamentale che vi sia un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore.

La prescrizione della disciplina di gara di allegare la copia a ciascuna dichiarazione sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, comportando un ingiusto aggravamento del procedimento, nonché con l’art. 46, co. 1-bis del d. lgs. n. 163 del 2006 introdotto dall’art. 4 del decreto legge n. 70 del 2011 che prevede la nullità delle clausole contrastanti con la tassatività delle ragioni di esclusione.

l’art. 38, co. 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che la copia fotostatica del documento sia presentata insieme al pertinente atto da autenticare, senza richiedere una coesione fisica, essendo l’allegazione nel plico già sufficiente a garantire la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione della dichiarazione è da escludere che più dichiarazioni rese dalla stessa persona e facenti parte di un medesimo insieme probatorio, in quanto inserite in un’unica busta contenente la “documentazione amministrativa” per la gara, debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento.

Pertanto, anche nel caso in cui venga inserita nel plico almeno una copia fotostatica del documento di identità, questo elemento è sufficiente a conseguire lo scopo della norma di semplificazione, consentendo la identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive ed instaurando un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore (cfr. Cons. St., sez. V, 20/10/2008, n. 5109).

La clausola della procedura in esame, nella parte in cui richiede che, per ciascuna dichiarazione, l’allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento, va interpretata in senso compatibile e coerente con il descritto quadro normativo, tale da non comportare una moltiplicazione ingiustificata di tale formalità, per cui l’allegazione della fotocopia può essere ravvisata anche con un’unica copia fotostatica di tale documento inserita nel plico ed a prescindere dalla fascicolazione.

Peraltro una soluzione diversa sarebbe in contrasto non solo con il principio del “favor partecipationis”, ma anche con il principio secondo cui, nel caso di dubbio, occorre evitare scelte ermeneutiche che determinerebbero l’invalidità dell’atto.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 663 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

Sentenza collegata

40373-1.pdf 150kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento