Bando borse di studio: come ottenerle?

Redazione 10/05/19
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 dicembre 2018 Determinazione annuale delle risorse destinate all’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di TIROCINI formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande – Anno 2018.
GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019.

Requisiti

L’ammontare delle risorse destinate alle borse di studio è stato determinato, per l’anno 2018, nel limite di € 10.819.603,00 e l’accesso al beneficio avrà luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, la quale sarà formata in base al valore crescente dell’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti in ambito universitario.

Ai fini dell’attribuzione delle borse di studio, occorre che gli interessati ne facciano richiesta nei termini e secondo le modalità indicate. In particolare, la domanda di assegnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, la data di inizio del tirocinio, il valore ISEE e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui si intende ricevere ogni comunicazione.
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso cui si è svolto il tirocinio, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

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L’istruttoria nel processo sommario

L’opera in questione mira ad approfondire il nuovo rito sommario di cognizione alla luce delle recenti modifiche normative. Il rito sommario di cognizione introdotto nel 2009 al fine di velocizzare i tempi processuali e permettere di ottenere decisioni più velocemente rispetto alle controversie instaurate secondo il rito ordinario, è diventato negli anni uno strumento fondamentale nel panorama giudiziario.Dal 2011 costituisce uno dei tre riti alternativi in cui possono essere incardinate le controversie civili: è possibile parlare di un rito sommario di cognizione facoltativo e di un rito sommario di cognizione obbligatorio.Si tratta pur sempre di un procedimento a cognizione piena, ma ad istruttoria semplificata: ed è proprio la fase istruttoria a destare non poche perplessità. Si è discusso a lungo sia sulla natura del procedimento sommario di cognizione sia sul significato da attribuire alla locuzione istruttoria (non) sommaria.Dubbi sono emersi sulle modalità di espletamento della fase istruttoria e sulle prove che possono essere utilizzate. La scelta del rito sommario di cognizione era inizialmente rimessa esclusivamente nelle mani dell’attore, l’unico a poter scegliere di iniziare una controversia secondo il predetto rito, mentre al giudice era concesso di disporre la conversione del rito in rito ordinario oppure di concludere il giudizio con un’ordinanza impugnabile con l’appello e suscettibile di divenire, in mancanza, cosa giudicata ex art. 2909 c.c.Nel 2014 con l’introduzione dell’art. 183-bis c.p.c. viene introdotta l’ipotesi inversa, ovvero si consente al giudice di disporre il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, eliminando quella situazione a senso unico presente nel passato.Al volume è collegata una pagina web con significative risorse integrative.Su https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti è infatti possibile accedere al formulario, in formato editabile e stampabile.Sara Caprio, avvocato e dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile, diploma di specializzazione in Professioni Legali presso l’Università di Napoli Federico II, cultore delle materia in Diritto Processuale Civile presso la medesima Università.Barbara Tabasco, avvocato e dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile, professore a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, cultore delle materia in Diritto Processuale Civile presso l’Università di Napoli Federico II.

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