Bando di gara pubblicato nel marzo 2004 che richiede espressamente l’attestato SOA relativo ad un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui le imprese, per poter partecipare alle gare di lavori pubblici devono essere in possesso a decorrere dal

Lazzini Sonia 22/06/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2466 del 3 maggio 2006 si occupa di una controversia relativa alla presunta validità di un’attestazione Soa rilasciata nel 2001 e valida fino al 2004 per la partecipazione ad un bando di gara datato marzo 2004 .
 
Il bando di gara, in ordine ai requisiti di partecipazione, dispone che l’impresa singola debba essere in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente (OG1) e la relativa classifica summenzionata (IV). La clausola in parola di seguito precisa che “nell’attestazione SOA deve risultare “il possesso della certificazione o della dichiarazione di qualità così come previsto dall’art. 4 del Regolamento e secondo l’allegato B dello stesso”.
 
Il Supremo giudice amministrativo non si trova d’accordo con il giudice di primo grado:
 
<Il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’esclusione rilevando: 1) che la ricorrente  è in possesso di attestazione i un  organismo di attestazione regolarmente autorizzato, rilasciato per la categoria OG1 e per la classifica IV, emessa in data 22.10.2001 e valida fino al 22.10.2004; 2) che la predetta società è in possesso anche della certificazione di qualità EN ISO 9001, rilasciata in data 21.6.2003, valida fino al 10.6.2006, utilizzabile ai fini dell’art. 8 della legge 11.2.1995, n. 109, e suc. Mod. e del D.P.R. n. 34 del 2000.>
 
in quanto
 
<Secondo il T.A.R., la commissione di gara avrebbe dovuto tenere conto che, al momento in cui l’attestazione SOA era stata rilasciata alla ricorrente., il possesso della certificazione di qualità non era necessaria ai fini del conseguimento della Categoria IV e che, pertanto, la relativa attestazione non poteva essere contenuta nell’attestato SOA.
 
La specificazione contenuta nella disposizione del bando di gara secondo cui il possesso dei requisiti di qualità aziendale dovesse essere attestato dalla SOA “secondo le cadenza temporale prevista dall’allegato B” comportava che la società ricorrente in primo grado non poteva essere esclusa atteso che l’allegato B impone il possesso della predetta certificazione per le Categoria OG1 e per la classifica IV solo a decorrere dall’anno 2003 mentre l’attestato presentato dalla ditta porta la data del 1.1.2003.
 
L’impostazione data dal T.A.R. alla questione non è condivisibile.
 
Il bando, relativo ad una gara indetta nell’anno 2004 (pubblicata nel mese di marzo), richiede espressamente l’attestato SOA relativo ad un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui le imprese, per poter partecipare alle gare di lavori pubblici secondo le norme più indietro riportate devono esere in possesso a decorrere dal 2003.
 
Tale attestato, richiesto dal bando a pena di esclusione, è certamente diverso da quello in possesso della ricorrente che non può essere utilizzato per gare indette nel 2004 visto che esso deve necessariamente essere in possesso delle imprese quanto meno dal 1.1.2003.>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2004
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n. 11223/2004, proposto dal Comune di Saint Marcel, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli ************************* e *****************, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, ********************, n. 46, IV B, c/o il Sig. ***************,
 
CONTRO
 
la ******à ***., s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ************************, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 1,
 
e nei confronti della Soc. Impresa di Costruzioni *** di *** e C, s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Alberto Romano e ******************, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Viale XXI Aprile, n. 11,
 
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Valle d’Aosta del 20.12.2004, n. 170;
 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
Vista la decisione di questa V Sezione del 10.5.2005, n. 2341;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.11.2008, il Consigliere ********************;
 
Uditi gli avvocati *********** per delega di ************, C.F. La Porta, S.A. Romano, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La Società ***., s.r.l., ha impugnato il verbale in data 13.5.2004 con il quale è stata esclusa dalla gara di appalto dei lavori di ristrutturazione della casa municipale indetta dal Comune di Saint Marcel, con importo a base d’asta pari ad Euro 1.948.555,00, e i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Impresa Costruzioni *** di *** e C., S.p.A.
 
Il Comune di Saint Marcel e la Impresa Costruzioni *** si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
 
Il T.A.R. della Valle d’Aosta, con la sentenza del 20.12.2004, n. 170, ha accolto il ricorso contro l’esclusione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
 
Il Comune di Saint Marcel ha appellato la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
La Società ***. resiste all’appello domandando la conferma della pronuncia appellata.
 
Si è costituita in giudizio anche l’ Impresa Costruzioni *** sostenendo le ragioni del Comune.
 
All’udienza dell’8.11.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
Il Comune di Saint Marcel appella la sentenza del 20.12.2004, n. 170, con la quale il T.A.R. della Valle d’***** ha accolto in parte il ricorso proposto La Società ***. per l’annullamento del verbale in data 13.5.2004 con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara di appalto dei lavori di ristrutturazione della casa municipale e i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa Costruzioni *** di *** e C., S.p.A.
 
L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
 
Il bando di gara, in ordine ai requisiti di partecipazione, dispone che l’impresa singola debba essere in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente (OG1) e la relativa classifica summenzionata (IV). La clausola in parola di seguito precisa che “nell’attestazione SOA deve risultare “il possesso della certificazione o della dichiarazione di qualità così come previsto dall’art. 4 del Regolamento e secondo l’allegato B dello stesso”.
 
Il regolamento al quale si riferisce la clausola del bando è rappresentato dal D.P.R. 25.1.2000, n. 34, recante “istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge 11.2.1994, n. 109, e succ. mod.”.
 
Quanto ai documenti da presentare insieme all’offerta economica, il bando richiede (al punto f.3.5) “attestato in originale e in corso di validità rilasciato da ******à di ************ (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata che qualifichi l’impresa singola o le imprese associate per categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare ai sensi delle vigenti leggi (art. 3, comma 2, D.P.R. 34/2000 e art. 95 D.P.R. 554/99) e che certifichi la presenza del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 oppure degli elementi significativi e correlati del suddetto sistema (art. 4 D.P.R. 34/2000 e allegati B e C)”.
 
L’art. 4. del D.P.R. n. 34 del 2000 richiamato dalle riportate clausole del bando di gara dispone che le imprese concorrenti nelle gare di appalto di lavori pubblici debbano essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero di requisiti di qualità aziendale di detto sistema certificato da attestazione SOA.
 
La società appellante non è in possesso della SOA richiesta dal bando ed è stata esclusa dalla gara.
 
Il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’esclusione rilevando: 1) che la *** è in possesso di attestazione della società *******, S.p.A., organismo di attestazione regolarmente autorizzato, rilasciato per la categoria OG1 e per la classifica IV, emessa in data 22.10.2001 e valida fino al 22.10.2004; 2) che la predetta società è in possesso anche della certificazione di qualità EN ISO 9001, rilasciata dalla società Dexra-ITS certification services GmbH, in data 21.6.2003, valida fino al 10.6.2006, utilizzabile ai fini dell’art. 8 della legge 11.2.1995, n. 109, e suc. Mod. e del D.P.R. n. 34 del 2000.
 
Secondo il T.A.R., la commissione di gara avrebbe dovuto tenere conto che, al momento in cui l’attestazione SOA era stata rilasciata alla ***., il possesso della certificazione di qualità non era necessaria ai fini del conseguimento della Categoria IV e che, pertanto, la relativa attestazione non poteva essere contenuta nell’attestato SOA.
 
La specificazione contenuta nella disposizione del bando di gara secondo cui il possesso dei requisiti di qualità aziendale dovesse essere attestato dalla SOA “secondo le cadenza temporale prevista dall’allegato B” comportava che la società ricorrente in primo grado non poteva essere esclusa atteso che l’allegato B impone il possesso della predetta certificazione per le Categoria OG1 e per la classifica IV solo a decorrere dall’anno 2003 mentre l’attestato presentato dalla *** porta la data del 1.1.2003.
 
L’impostazione data dal T.A.R. alla questione non è condivisibile.
 
Il bando, relativo ad una gara indetta nell’anno 2004 (pubblicata nel mese di marzo), richiede espressamente l’attestato SOA relativo ad un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui le imprese, per poter partecipare alle gare di lavori pubblici secondo le norme più indietro riportate devono esere in possesso a decorrere dal 2003.
 
Tale attestato, richiesto dal bando a pena di esclusione, è certamente diverso da quello in possesso della ***. che non può essere utilizzato per gare indette nel 2004 visto che esso deve necessariamente essere in possesso delle imprese quanto meno dal 1.1.2003.
 
A partire da tale data, infatti, le certificazioni precedenti diventano obbligatorie.
 
La ***., in ogni caso, per contestare la richiesta di tale specifico attestato a pena di esclusione, che non poteva che essere automatica, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando di gara o quanto meno impugnarlo con il ricorso diretto all’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara.
 
Tale mancata impugnativa comporta la fondatezza della eccezione di inammissibilità della originaria impugnativa della ***. reiterata nuovamente dal Comune di Saint Marcel in quanto non esaminata dal T.A.R.
 
Ciò stante, ritiene conclusivamente la Sezione che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Saint Marcel, debba riformarsi la sentenza appellata, dichiarandosi inammissibile il ricorso di primo grado.
 
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, tuttavia, possono integralmente compensarsi fra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
 
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’8.11.2005    DEPOSITATA IN SEGRETERIA –     Il 3 maggio 2006

Lazzini Sonia

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