Avvocatura e diritto di usufruire del periodo di maternità (Corte cost. n. 312/2012)

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Massima

E’ inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Perugia, in ordine al mancato riconoscimento alla donna che esercita la professione di avvocato, del diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall’ordinamento giuridico per tutte le altre lavoratrici. 

 

 

1. Premessa

 

Nella decisione in commento del 20 dicembre 2012 n. 312, in tema di mancato riconoscimento del diritto delle donne avvocato di usufruire del periodo di maternità (come le altre lavoratrici), la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario.

Come  noto, la disciplina relativa alla tutela della maternità e della paternità è contenuta nel decreto legislativo n. 151 del 2001 (1).

Dottrina sul tema (2) ha precisato che oltre che il rapporto padre-madre pare squilibrata,nell’attuale disciplina normativa, anche la relazione fra lavoratori dipendenti e autonomi. Tale distinzio-ne trova espressione addirittura già nelle definizioni fornite dalla legge in apertura del testo legislativo.

Fra le definizioni contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 151/2001 si trovano difatti quelle di “lavoratrice” e“lavoratore”, prevedendosi che- salvo che non sia altrimenti specificato- con tali espressioni si inten-dono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di pri-vati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di coo-perative. I lavoratori autonomi sono pertanto esclu-si, in linea di principio, dalle tutele apprestate dal d.lgs. n. 151/2001.

 

 

2.  La fattispecie

 

La Corte costituzionale è intervenuta nel caso de quo considerando che il tribunale con ordinanza del 2012 aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna avvocato del diritto di usufruire del periodo di maternità, per violazione degli articoli 3,31, secondo comma, e 37 della carta costituzionale (3) e del diritto di difesa, impedendo al giudice di sospendere la decorrenza dei termini prescrizionali per legittimo impedimento del difensore (4) e che è intervenuto “nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 18 settembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per mancata indicazione della disposizione oggetto di censura o per difetto di rilevanza, ovvero, in subordine, infondata, perché le lavoratrici dipendenti e quelle libere professioniste (5)  verserebbero in situazioni non omogenee e che l’ordinanza è affetta da diversi profili di inammissibilità.

 

 

3. Il dato normativo

 

Normativa cardine in tal senso è l’articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 secondo cui alle libere professioniste iscritta ad un  ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata al testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa

La sopra menzionata dottrina (6) ha precisato che “la legge disciplina anche, con un certo dettaglio, i termini e le modalità di presentazione della doman-da d’indennità di maternità.

Più precisamente si prevede che l’indennità è corri-sposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi profes-sionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di180 giorni dal parto (art. 71, comma 1, d.lgs. n.151/2001)”.

 

 

4. Conclusioni

 

Nella decisione in commento ha Corte, viste le osservazioni mosse in premessa, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall’Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con l’ordinanza in epigrafe.

 

 

5. Giurisprudenza

E’ negato il diritto all’indennità di paternità ai padri libero-professionisti; non è fondata la questione di legittimità costi-tuzionale dell’art. 70 d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui, nel fare esclusivo riferimento alle “libere pro-fessioniste”, non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità.

Secondo la Corte costituzionale l’uguaglianza fra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al quale le posizioni del padre e della madre risultano del tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline; diversamente, le norme direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre a essere finalizzate alla protezione del nascituro,hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre. Corte cost., 28 luglio 2010, n. 285, in Foro it., 2010, I, 2581

 

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2005, il padrel ibero professionista (nel caso di specie si trattava di un medico) che abbia adottato un minore ha diritto a godere dell’indennità dimaternità per i tre mesi successivi al parto in alternativa alla ma-dre, nella parte in cui detto beneficio non sia stato oggetto difruizione da parte dell’altro genitore. Trib. Savona, 23 febbraio 2009, in Fam. pers. succ. , 2010, 181 ss., con nota di I. Cairo

 

L’indennità di maternità prevista per le libere professio-niste dall’art. 70 d.lgs. n. 151/2001 può essere sì riconosciuta alle lavoratrici madri, come prevede espressamente la legge, ma non anche ai padri liberi professionisti. Trib. Milano, 16 gennaio 2009

 

  

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

 

_________ 

(1) Testo unico dele disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

(2) Sul punto cfr. Sangiovanni V., L’indennità di paternità negata al padre avvocato, in Famiglia e Diritto – Opinioni Lavoro, n. 5/2012, pag. 525 e ss.

(3) Esprimenti i principi di uguaglianza e protezione della maternità e dell’infanzia

(4) In generale, all’avvocato donna di svolgere al meglio la funzione difensiva a tutela del proprio cliente

(5) In tema di indennità di maternità perle libere professioniste V.  Calafà L., Commento agli artt. 70-73 d.lgs. n. 151/2001, in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2011, 2125 ss.

(6) Cfr. sul punto Sangiovanni, op. cit., pag. 530. 

Sentenza collegata

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