Avvocato specialista: nuova disposizioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Redazione 15/12/20
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E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia I ottobre, n. 163 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), con vigore al 27 dicembre 2020.

Ridefinizione dei settori di specializzazione

L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

  • diritto civile;
  • diritto penale;
  • diritto amministrativo;
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  • diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
  • diritto internazionale;
  • diritto dell’Unione europea;
  • diritto dei trasporti e della navigazione;
  • diritto della concorrenza;
  • diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
  • diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
  • tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
  • diritto dello sport.

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Come si diventa specialisti?

Nei settori civile, penale, amministrativo, il titolo di specialista si acquisisce a seguito:

  • della frequenza con profitto dei percorsi formativi,

ovvero

  • dell’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione, in conformità alle disposizioni del nuovo regolamento.

Settore del diritto civile

Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

  • diritto successorio;
  • diritti reali, condominio e locazioni;
  • diritto dei contratti;
  • diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
  • diritto agrario;
  • diritto commerciale e societario;
  • diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;
  • diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
  • diritto dell’esecuzione forzata;
  • diritto bancario e dei mercati finanziari;
  • diritto dei consumatori.

Settore del diritto penale

Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

  • diritto penale della persona;
  • diritto penale della pubblica amministrazione;
  • diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
  • diritto penale dell’economia e dell’impresa;
  • diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
  • diritto dell’esecuzione penale;
  • diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

Settore del diritto amministrativo

Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

  • diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
  • diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
  • diritto dell’ambiente e dell’energia;
  • diritto sanitario;
  • diritto dell’istruzione;
  • diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
  • diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
  • contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.»;

Elenchi degli avvocati specialisti

L’art. 5 del D.M. del 2015, statuisce che i consigli dell’ordine formano e aggiornano gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. A tale disposto la nuova disciplina ha aggiunto la facoltà, in capo all’avvocato specialista, di chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi, sino a un massimo di tre per ciascun settore.

Modifica del colloquio

La struttura de colloquio, già disciplinato dall’art. 6, c. IV, della disciplina del 2015, viene parzialmente modificato:

  • risulta ora finalizzato all’esposizione e alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione;
  • ha luogo innanzi a una commissione di valutazione composta da 3 avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da 2 professori universitari di ruolo in materie giuridiche, in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il CNF nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il CNF e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell’ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L’inserimento nell’elenco è disposto per gli avvocati su designazione del CNF e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell’elenco per un periodo di 4 anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l’adeguatezza dell’esperienza maturata nel corso dell’attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all’art. 8.

Modifiche all’iter di conseguimento del titolo di specialista per “comprovata esperienza”

L’art. 8 del D.M. del 2015, al comma I statuisce che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno 8 anni;
  • di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 (e non più 15) per anno.

Il nuovo D.M. aggiunge che nell’accertamento di tali requisiti, la commissione valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione.

 

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