Avvocato sospeso per minimo due mesi

Redazione 30/05/18
Scarica PDF Stampa
L’art. 22 comma 2 lett. b) del Codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’art. 65 comma 5 Legge n. 247/2012, deve essere interpretato nel senso che la sanzione della sospensione dell’avvocato dall’esercizio della professione – prevista nei casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura – trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.

E’ questo il principio di diritto fatto proprio dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018, nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, che si era opposto alla sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di due mesi (in una vicenda legata ad una querela penale, il legale si era messo direttamente in contatto con la controparte e non con il suo difensore, così incorrendo nella violazione degli artt. 22 e 27 Codice deontologico).

Secondo l’avvocato ricorrente, in particolare, il Cnf, nel comminargli la sospensione di due mesi, erroneamente non aveva posto a confronto la disciplina sanzionatoria astrattamente applicabile all’illecito secondo il Codice vigente al momento della commissione, e quella invece più favorevole, di cui al nuovo Codice deontologico entrato in vigore il 16 ottobre 2014. In forza del nuovo Codice, difatti, l’illecito addebitato alla ricorrente sarebbe stato sanzionabile con la sospensione determinata nel massimo sino ad un anno, ma non determinata nel minimo di due mesi (come invece nel vecchio Codice), per cui irrogabile anche in misura inferiore, finanche di un giorno.

Limite minimo per la sospensione: non è previsto espressamente, ma lo si deduce 

L’esegesi dell’art. 22, come prospettata dalla ricorrente – controbatte la Corte Suprema – risulta priva di fondamento e tanto rende la censura infondata. Infatti il disposto della lett. b), quando prevede che “nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo (…) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura”, non si presta affatto ad essere inteso nel senso che non vi sia un limite minimo per la sospensione. Il limite invece c’è, ed è appunto di due mesi.

Lo si deduce, chiariscono le Sezioni Unite, almeno da un paio di disposizioni. La prima è il comma 1 del medesimo art. 22, laddove definisce la sospensione come una sanzione consistente nell’ “esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni (…)”. La seconda, è lo stesso comma 2 dell’art. 22, laddove prevede che “nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata nel suo massimo (…) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi”.

Si può dunque evincere che, in presenza di una metanorma definitoria della durata minima e massima della sanzione della sospensione, il silenzio del nuovo Codice deontologico implica solo un rinvio ad essa. Il motivo è dunque infondato e la sanzione comminata alla ricorrente, confermata.

Volume consigliato 

Guida al patrocinio a spese dello stato

Con formulario e giurisprudenza, aggiornata al decreto 16 gennaio 2018 (G.U. 28 febbraio 2018, n. 49), di adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’opera è una guida di sicura utilità per Avvocati e Magistrati.Per i primi, soprattutto per i giovani, i compensi del patrocinio a spese dello Stato costituiscono parte importante dei guadagni e la principale preoccupazione è quella di intendere gli indirizzi seguiti dal singolo ufficio giudiziario. Per i secondi il patrocinio è un complesso intricato di norme il cui esito interpretativo coincide spesso con la liquidazione di parcelle anche importanti.Il testo consente l’immediata individuazione dell’informazione desiderata, anche grazie alla formulazione di quesiti cui si garantisce una soluzione operativa. I tanti riferimenti giurisprudenziali e le rassegne di massime che completano i singoli capitoli evidenziano le “best practices” da seguire, sia in sede di presentazione dell’istanza di ammissione sia in sede di decisione sulla stessa, nonché in materia di liquidazione dei compensi.Il formulario presente a fine testo propone modelli di istanze e provvedimenti giudiziali. Le formule sono disponibili anche in formato editabile e scaricabile alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it grazie al codice riportato in coda.Santi Bologna, Magistrato ordinario in servizio con funzioni di giudice presso la prima sezione penale del Tribunale distrettuale di Caltanissetta.Docente, ad incarico, nella materia del diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna “Kore” nell’anno accademico 2017-2018.

Santi Bologna | 2018 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d’Avvocato! 

Sentenza collegata

59203-1.pdf 956kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento