Avvocato con figli minori e inadempimento dell’obbligo formativo

Redazione 29/06/18
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Con sentenza n. 58 del 25 del 25 maggio 2018, il Consiglio nazionale forense ha respinto il ricorso di un avvocato, avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dal Consiglio dell’Ordine d’appartenenza, stante il mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

Giustificazioni: aumento del carico lavorativo e ruolo di genitore

A nulla sono valse le dettagliate difese del legale, che giustificava il mancato raggiungimento dei crediti formativi a causa del costante aumento di lavoro, da coniugarsi con l’ulteriore ruolo di padre divorziato che aveva scelto di trascorrere due pomeriggi a settimana con il proprio bambino, facendo pertanto fatica a frequentare i corsi di formazione. Chiudeva la propria difesa argomentando che il resto del tempo lo impiegava, in ogni caso, in un costante lavoro di aggiornamento e si impegnava a maturare i crediti mancanti entro l’anno.

Nonostante le predette giustificazioni, il Cnf conferma il contestato inadempimento formativo – tra l’altro mai messo in dubbio dall’avvocato – e la sanzione dell’avvertimento. Risulta difatti violato l’art. 15 del Regolamento sulla formazione degli avvocati, il quale prevede che “su domanda dell’interessato, sono esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente indicate dal Cnf.

La causa di esenzione, anche se legittima, va preventivamente richiesta

Ora, nel caso di specie, le giustificazioni addotte per l’inadempimento riguardavano in primo luogo il carico di lavoro; circostanza non prevista dalla norma sopra richiamata. In secondo luogo l’avvocato fa riferimento all’espletamento della sua funzione genitoriale, come tale, invece prevista quale causa di esenzione, purché tuttavia preventivamente e specificamente richiesta dall’interessato, così da permettere un preventivo controllo di legittimità della domanda. L’avvocato in questione, quindi, pur potendo esercitare questo diritto con un minimo di diligenza, non lo ha fatto, mettendo il Coa di appartenenza dinanzi al fatto compiuto e sottraendosi così al preventivo controllo da parte dello stesso. Comportamento, quest’ultimo, fonte di autonoma rilevanza disciplinare.

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