L’articolo 35 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3-5-2016.
La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum.
L’art. 35 del Codice deontologico forense è stato modificando inserendo nel comma primo l’inciso “quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse“.
Il nuovo comma 1 dell’art. 35 recita: «l’avvocato che da’ informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale».
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