Avvocati: non si può restare praticanti dopo la fine del tirocinio

Redazione 12/07/16
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Non si può più mantenere lo status di praticante dopo il termine di scadenza dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo. A stabilirlo è il Decreto Ministeriale n. 70 del 17 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso. Non si potranno più emettere, dunque, sentenze come quella del Consiglio Nazionale Forense n. 169 dell’11 novembre 2015 (pubblicata sul sito del CNF solo pochi giorni fa), che autorizza il praticante avvocato a rimanere iscritto al Registro Speciale senza limiti di tempo.

 

Leggi qui il DM n. 70 del 17 marzo 2016.

 

La sentenza del CNF e la modifica del regolamento

Il CNF aveva emesso la sentenza prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 70/2016, e quindi agendo secondo il regolamento precedente. Secondo l’art. 8 del Regio Decreto Legge n. 1578/1933, ancora in vigore fino alla fine del 2015, la fine del periodo di praticantato e il venir meno dell’abilitazione provvisoria “non  determinano la  perdita dello status di praticante e l’interesse a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica”. L’art. 14 del Regio Decreto Legge n. 37/1934, continua la sentenza, “disciplina […] i casi nei quali può  essere  pronunciata  la  cancellazione  dal  Registro  dei  praticanti  e,  tra  questi,  non  è prevista la scadenza del sessennio di patrocinio né l’avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica”. Così facendo, dunque, il CNF confermava il proprio orientamento in materia e stabiliva che non ci fossero limiti temporali allo status di praticante.

La legislazione sul punto aveva invero seguito un percorso piuttosto particolare. Già l’art. 41 c. 12 della Legge n. 247/2012 introduceva il nuovo patrocinio sostitutivo quinquennale e stabiliva che al termine del praticantato chi volesse avviarsi all’esercizio della professione forense dovesse qualificarsi come sostituto d’udienza del dominus. Non si sarebbe più potuto, quindi rimanere praticanti. L’entrata in vigore della suddetta legge, tuttavia, era subordinata all’emanazione del D.M. previsto dal successivo c. 13: il D.M. in questione, appunto, è il Decreto n. 70/2016. Solo a partire dal 3 giugno 2016, quindi, la Legge n. 247/2012 è entrata realmente in vigore.

 

Cosa prevede il Decreto Ministeriale

Il D.M. n. 70/2016 stabilisce che “il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre  2012,  n.  247,  può  chiedere  al  consiglio  dell’ordine l’autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica”. Il consiglio dell’ordine, viene specificato, “deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa”. Gli r.d.l. n. 1578/1933 e 37/1934, quindi, non hanno più valore: la permanenza dei praticanti nel Registro Speciale è ora limitata temporalmente. Tale modifica al regolamento, è importante notare, trova applicazione solo con riferimento ai tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del Dm n. 70/2016, ovvero a partire dal 6 giugno 2016.

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