Avvocati e utilizzo di internet – divulgazione delle informazioni sull’esercizio della professione forense mediante i siti web

Santini Matteo 29/12/05
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L?articolo 17 del codice deontologico forense cos? come approvato nella seduta del C.N.F. del 26.10.2002, disciplina espressamente le modalit? di divulgazione delle informazioni sulla professione, consentendo all?avvocato di fornire notizie sulla propria attivit? professionale nel rispetto dei canoni della correttezza, della verit? e del decoro della professione [i][i].

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Il suddetto articolo, mentre disciplina i parametri da rispettare per la realizzazione dei siti web, nulla stabilisce in ordine all?eventuale concorrenza che ne pu? scaturire tra gli studi legali.

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Tra i mezzi di informazione consentiti, il codice annovera i siti web e le reti telematiche (internet) previa segnalazione al Consiglio dell?Ordine di appartenenza e nei limiti dell?informazione.

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E? naturale che l?informazione fornita dalla pubblicazione di un sito web di uno studio legale si traduca spesso in ?informazione circa l?esistenza del singolo studio legale, dell?attivit? esercitata, dell?ubicazione e delle competenze specifiche dello stesso?.

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Come organismo professionale, lo studio legale informa i terzi circa la propria esistenza per il precipuo fine di ricevere contatti da parte di potenziali clienti interessati all?attivit? di assistenza e consulenza dello studio.

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E? proprio per questo che vi sono pochi siti web che non contengano all?interno degli stessi i dati relativi all?ubicazione, alle utenze telefoniche dello studio, alle aree di attivit?, alle eventuali pubblicazioni, ai titoli accademici dei singoli membri e ogni altra informazione diretta a far acquistare prestigio e affidabilit? alla struttura.

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Esistono comunque molti studi legali che inseriscono all?interno dei siti web, materiale di tipo giuridico messo in rete a disposizione degli utenti. Ci riferiamo ad articoli, sentenze, formulari e ogni altro dato diretto a garantire ed agevolare lo scambio di informazioni tra professionisti del diritto e la conoscenza di tali notizie da parte dei ?visitatori?.

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In realt? la problematica dovrebbe essere affrontata non solo sul piano dei requisiti e dei parametri da rispettare nella realizzazione del sito (requisiti dettagliatamente specificati all?art. 17 comma 2 lett. a et b del Codice Forense) ma soprattutto in riferimento all?utilizzo della rete (internet) per la promozione del sito web.

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Una volta ideato e realizzato un sito web, esso viene registrato e pubblicato nella rete globale.

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A questo punto si tratta di capire il perch? alcuni siti web vengano visualizzati tra i primi posti all?esito dei risultati delle ricerche eseguite dagli utenti con il sistema delle ?parole chiave?, mentre altri appaiano in coda.

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Esistono centinaia se non migliaia di siti web di studi legali eppure quando l?utente all?interno dei motori di ricerca (google, altavista, ecc.) digita parole chiave quali ?avvocato?, ?studio legale?, alcuni siti web appaiono ai primi posti, mentre altri sono visualizzati solo nelle pagine seguenti.

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Qual ? quindi il criterio per ?primeggiare in questa classifica?? Sicuramente il posizionamento del sito web non ? puramente casuale. In realt?, una volta registrato il sito per poter apparire in testa ai risultati delle ricerche degli utenti, ? necessario effettuare un?attivit? di posizionamento dello stesso. Questo tipo di attivit? viene esercitata anche per mezzo di aziende specializzate nel settore che, per conto dei singoli studi legali, si occupano e si impegnano affinch? lo studio legale possa avere la maggiore visibilit? possibile.

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Ci? avviene sostanzialmente attraverso due strade. La prima ? quella della registrazione delle parole chiave nei vari motori di ricerca. Il soggetto interessato o quello incaricato del posizionamento del sito, svolge un accurato ed attento lavoro di monitoraggio dei siti web e di inserimento di quante pi? possibili parole chiave connesse ad attivit? dello studio, all?interno dei motori di ricerca.

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Ci? significa, ad esempio che uno studio specializzato in diritto tributario inserir? qualora intenda apparire in cima alla ?classifica? nei motori di ricerca, parole chiavi quali ?tributarista? ?studio tributario? ?diritto tributario?, auspicando che l?utente nella ricerca di uno studio specializzato in diritto tributario, digiti proprio quelle parole chiave collegate al sito web del singolo studio.

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E? normale che le parole chiave connesse al sito web di uno Studio Legale siano spesso le stesse per la stragrande maggioranza degli Studi (es: avvocato, studio legale, consulenza legale ecc.); allora l?utente, impegnato nella ricerca di uno Studio Legale, digitando come parola chiave ad esempio il termine ?avvocato?, si vedr? apparire tra i risultati della ricerca una serie innumerevole di siti web di studi legali. Si tratta di tutti quegli studi che hanno registrato quella determinata parola chiave come connessa al proprio sito web.

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Questa attivit? ovviamente ha un costo (in termini di tempo e/o di denaro) e pi? sono le parole chiave registrate pi? alto ? il costo da sostenere.

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Un?altra strada per ottenere il posizionamento di un sito ? il cosiddetto ?Pay per click?. In tal caso il sito web viene visualizzato all?interno dei motori di ricerca che si occupano della promozione e, il proprietario del sito web corrisponde al gestore del motore di ricerca una determinata somma per ogni visita ricevuta (Click ricevuto).

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Purtroppo l?art. 17 del Codice deontologico Forense disciplina esclusivamente le limitazioni nell?utilizzo dei siti web nella rete globale solo nella parte in cui vieta l?utilizzo di internet per l?offerta di consulenza gratuita.

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Sarebbe invece opportuno sapere se ed entro quali limiti ? lecito l?utilizzo della rete per rendere noto a terzi il proprio sito web.

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A parere dello scrivente sgombrando il campo da schermature e definizioni di difficile interpretazione, informare i terzi circa l?esistenza di uno studio legale pu? essere considerata un forma, seppur velata e magari solo informativa, di pubblicit? dello stesso.

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Si pubblica on line il proprio sito web principalmente per renderlo noto a terzi e, con riferimento ad un?attivit? di tipo professionale, il fine di rendere nota l?esistenza di uno studio legale a terzi ? anche quella di ?augurarsi? che tali soggetti contattino lo studio per la richiesta di assistenza o consulenza; altrimenti non si spiegherebbe il perch? tanti studi legali, ai fini di apparire nei primi posti nella classifica impegnino cospicue energie.

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Il crescente utilizzo della rete da parte degli studi legali, per fornire informazioni sulla propria attivit?, impone che una maggiore attenzione debba essere rivolta alle modalit? di utilizzo di internet e non solo ai parametri da rispettate per la realizzazione del sito stesso.

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Ritengo personalmente che la materia dell?uso di internet da parte degli avvocati, debba essere disciplinata in modo pi? dettagliato ed articolato, limitandosi l?attuale codice deontologico (articolo 17, comma 1 lettera b), a vietare l?utilizzo di internet solo ?per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi?.

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Anche la Giurisprudenza del C.N.F., vista la novit? della materia, non offre particolari spunti di riflessione o di riferimento. L?unica decisione significativa in materia ? rappresentata dal provvedimento del Cons. Naz. Forense 18-06-2002, n. 82 il quale ha sancito che: ?E’ legittima la divulgazione in un articolo di stampa (che trattava di studi multimediali) del sito relativo ad uno studio legale in cui vengano illustrate le modalit? di utilizzo del collegamento e si faccia comunque riferimento ad un eventuale incarico fiduciario che potr? essere affidato al professionista titolare; per contro pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nel suo sito enfatizzi le attivit? dello studio con un messaggio autocelebrativo e autocompiaciuto volto all’accaparramento di clientela. (Nella specie ? stata confermata la sanzione dell’avvertimento agli avvocati nel cui sito venivano rilevate, tra le altre, tali affermazioni:"siete entrati in un vero e proprio studio legale", "con una differenza rispetto a qualsiasi studio della vostra citt?").

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Da una attenta lettura ed analisi dell?articolo 17 del codice deontologico forense e dal tenore letterale dello stesso si ricava che, la promozione ed il posizionamento dei siti web, non rappresenta di per se una forma di pubblicit? vietata e che ad oggi, l?unico limite esplicito imposto all?avvocato in ordine all?utilizzo del sito web sia quello relativo al divieto di offerta di consulenza gratuita.

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La rete globale, se correttamente utilizzata, pu? attualmente rappresentare un importante veicolo informativo e conoscitivo in campo giuridico (Vedasi ad esempio il proliferare in questi ultimi tempi dei vari portali giuridici, che agevolano la conoscenza da parte degli avvocati, di normativa, giurisprudenza e dottrina e che rappresentano un importantissimo mezzo per reperire materiale giuridico), purch? siano disciplinati in modo dettagliato ed esauriente le modalit? di utilizzo della stessa e le relative limitazioni.

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E? pertanto assolutamente indispensabile, un intervento del C.N.F. e ci? al fine di regolamentare in positivo la materia in questione e di fornire chiare indicazioni agli studi legali su come gestire il proprio sito web all?interno degli spazi internet.

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Per completezza informativa, dobbiamo sottolineare che esistono diversi siti web di studi legali che, hanno finalit? puramente ed esclusivamente informative e che sono visualizzabili solo digitando nella barra, l?indirizzo esatto del sito web.

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Avv. Matteo Santini




[i][i] Si riporta di seguito il testo dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense approvato nella seduta del C.N.F. del 26.10.2002 che regola espressamente le modalit? di divulgazione delle informazioni sull’esercizio della professione.

Art.17
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attivit? professionale, secondo correttezza e verit?, nel rispetto della dignit? e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L’informazione ? data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
1. Quanto ai mezzi di informazione
a) Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (? da escludere la possibilit? di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense);
– i siti web e le reti telematiche (internet) purch? propri dell’avvocato o di studi legali associati, nei limiti dell’informazione, e previa segnalazione al consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti gi? esistenti l’avvocato ? tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.

b) Devono considerarsi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici;
– i giornali e gli annunci pubblicitari in genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere, volantini a collettivit? o a soggetti indeterminati, nelle cassette della posta o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial e cos? via);
– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione, le visite a domicilio non specificamente richieste;
– l’utilizzazione di internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi;

c) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine:
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.

2. Quanto ai contenuti dell’informazione:
a) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, data di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attivit? didattica, onorificenze e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ci? che attiene all’attivit? professionale esercitata);
– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attivit? prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualit? (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualit? deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validit? e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato);

b) E’ consentita inoltre l’utilizzazione della rete internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, P. IVA e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo ovvero con la precisazione dei modi o dei mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on line e indicazione dei massimali;
– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.

c) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (? vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione ? gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato individuale o dello studio;
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del Codice deontologico forense).

3. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purch? il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei parenti.

Santini Matteo

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