Avvocati: al via la nuova assicurazione obbligatoria

Redazione 11/01/17
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Entro l’11 ottobre 2017 gli avvocati dovranno dotarsi di una copertura assicurativa obbligatoria sulla responsabilità professionale. Dopo ben quattro anni dall’approvazione della legge 247/2012 (disciplina dell’ordinamento forense), l’11 ottobre sorso è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale attuativo.

 

In cosa consiste l’assicurazione obbligatoria?

La polizza assicurativa obbligatoria deve garantire la copertura della responsabilità del professionista per qualsiasi tipo di danno arrecato al cliente: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Inoltre, è inclusa anche la copertura per responsabilità da colpa grave e per pregiudizi causati ai terzi.

Dovrà essere invece coperta dalla polizza la responsabilità civile derivante “da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti e dipendenti” e “dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”.

Chi non si adeguerà, risponderà del proprio inadempimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

 

La rigidità della polizza obbligatoria

L’assicurazione non potrà scendere al di sotto di precisi importi di copertura previsti dal decreto ministeriale: questi variano a seconda della tipologia di sinistro e di anno in anno. Fattori incisivi saranno il numero di professionisti impiegati nello studio e il volume d’affari dello stesso.

 

Che cos’è la clausola “claims made”?

La cosiddetta clausola “claims made” è una delle previsioni facoltativamente inseribili all’interno della polizza. Nei contratti di assicurazione professionale in cui essa è prevista, il danno cagionato dal professionista assicurato sarà risarcibile anche se questi non godeva di copertura assicurativa al momento del fatto: ciò che conta, infatti, è che il professionista sia assicurato nel momento in cui riceve la richiesta di risarcimento del danno.

Alle polizze che includono la clausola dovrà essere garantita una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale, nel caso in cui l’attività professionale cessi.

Redazione

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