Avviso di addebito Inps: cosa si può fare?

Redazione 05/10/16
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L’avviso di addebito dell’Inps avente ad oggetto contributi o premi non versati dal cittadino può essere impugnato in autotutela anche dopo la scadenza del termine per il ricorso al Giudice. L’Istituto può quindi decidere in un secondo momento se annullare in tutto o in parte il pagamento. Lo chiarisce la stessa Inps con il recente Messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016.

 

Cos’è l’avviso di addebito Inps?

L’avviso di addebito dell’Inps è un atto attraverso il quale l’Istituto richiede al contribuente il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali dovuti e non versati nei termini previsti dalle disposizioni di legge.

L’avviso di addebito è un titolo esecutivo ai fini della riscossione: questo vuol dire che consente di promuovere l’esecuzione forzata nei confronti del contribuente senza bisogno della cartella di pagamento di Equitalia.

 

L’opposizione al giudice del lavoro

Come previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 45/1999, il contribuente, quando riceve un avviso di pagamento dall’Inps, può opporsi all’iscrizione a ruolo rivolgendosi al Giudice del lavoro “entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il ricorso, va specificato, deve essere notificato all’ente impositore e al concessionario.

Se, allo scadere dei quaranta giorni previsti, il ricorso non viene presentato, la cartella e l’avviso di pagamento diventano inoppugnabili.

 

L’Inps può sempre intervenire in favore del contribuente

In caso di mancata opposizione, quindi, il contribuente è costretto a pagare?

Non necessariamente. Come spiegato nel Messaggio n. 3913 del 29 settembre scorso, l’Inps deve sempre avere la possibilità di intervenire, anche dopo la scadenza dei quaranta giorni, per riconoscere le ragioni dei contribuenti. Essenzialmente, i casi in cui l’Inps può ricorrere in autotutela sono due:

  • in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che abbia accertato “l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo”;
  • quando la Sede competente verifica, anche in assenza di una sentenza del Giudice, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente nei confronti di un atto non più impugnabile.

L’annullamento dell’addebito

Nei casi sopra citati, la struttura dell’Istituto territorialmente competente riconosce la fondatezza delle motivazioni del cittadino e procede, nonostante la scadenza dei quaranta giorni e l’inoppugnabilità dell’avviso di pagamento, a operare uno sgravio o un annullamento del titolo, “a seconda dei casi totale o parziale”.

 

Quando non è possibile intervenire?

Ci sono dei casi, tuttavia, nei quali neanche l’Inps può intervenire in autotutela a favore del cittadino. Si tratta delle situazioni in cui il debitore “eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso“. Come spiegato nel Messaggio dell’Istituto, infatti, in questo caso il ricorso contro l’addebito non è basato su motivazione che legittimano l’attivazione dell’Inps.

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