Avvisi di accertamento: quando si può chiedere la sospensione?

Redazione 05/09/16
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Il contribuente che riceve un avviso di accertamento in relazione a una somma non pagata o a un contributo non versato può chiedere in determinati casi la sospensione dell’atto. Se, dunque, il cittadino ritiene che l’accertamento fiscale presenta un errore o un grave vizio di qualche tipo, questi potrà fare ricorso sia in via amministrativa che in via giudiziale ed evitare almeno temporaneamente l’esecuzione forzata e il pignoramento.

 

Le caratteristiche del ricorso

Il riconoscimento in capo al contribuente del diritto di richiedere la sospensione dell’avviso di accertamento è una diretta conseguenza della stessa natura di titolo esecutivo degli accertamenti, che permette loro di procedere all’esecuzione forzata dei beni del cittadino. A fronte della minaccia di vedere intaccato il proprio patrimonio, in sostanza, il contribuente può difendersi avviando un ricorso e sospendendo l’efficacia dell’atto. È importante dunque sottolineare che per richiedere la sospensione il cittadino deve contestare uno specifico vizio presente nell’atto e ricorrere a un’istanza in autotutela indirizzata all’organo amministrativo o a una denuncia di fronte a un giudice.

Sospensione in via amministrativa e in via giudiziale

In caso di richiesta di sospensione dell’atto in via amministrativa, il contribuente chiede all’organo che ha emanato l’accertamento il riconoscimento di un vizio che ne sospendi o annulli l’efficacia. Se accolta, la sospensione della richiesta di accertamento ha valore in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale. Se la richiesta non viene accolta, è possibile fare ricorso solo contro l’illegittimità del rifiuto dal punto di vista procedurale e non nel merito. Un eventuale provvedimento a favore, inoltre, può tuttavia essere revocato in caso di fondato pericolo per la riscossione futura del credito. Discorso diverso, è importante notare, per le cartelle Equitalia che risultino prescritte, sospese o annullate dal giudice: il ricorso del contribuente contro queste cartelle sospende la richiesta di pagamento in automatico.

È spesso consigliabile, dunque, richiedere la sospensione dell’atto in via giudiziale. In caso di ricorso presentato davanti al giudice, il contribuente potrà attendere la decisione definitiva della Commissione Tributaria senza timore che la sospensione venga revocata o rifiutata. Per poter presentare richiesta al giudice, tuttavia, è necessario dimostrare l’esistenza del periculum in mora (il fondato timore che in caso di esecuzione immediata dell’atto si realizzi un danno grave e irreparabile per il cittadino) e del fumus boni iuris (ovvero, come nel ricorso per via amministrativa, dell’effettiva esistenza del vizio nell’atto). Nel caso di ricorso per via giudiziale, inoltre, in caso di insuccesso la Commissione Tributaria può richiede il pagamento delle spese processuali.

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