Avanzamento di carriera degli ufficiali tra discrezionalità della PA e poteri del giudice

Redazione 08/07/10
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L’Amministrazione militare gode di un elevato grado di discrezionalità quanto alle valutazioni compiute sulla carriera degli ufficiali scrutinandi le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa.

Ne discende l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale solo entro i limiti dei vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito.

Al contempo sono apprezzabili quelle palesi disfunzioni dell’esercizio del potere valutativo, in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per manifesta irrazionalità in cui si esterna il cattivo esercizio del potere amministrativo, sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di errori ovvero il risultato di criteri impropri, non atti alla selezione – trasparente, oggettiva ed imparziale – degli ufficiali più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire.

In altre parole, seppure in applicazione del principio di discrezionalità si ritiene di norma precluso al giudice amministrativo di valutare l’importanza degli incarichi rivestiti dagli ufficiali, al fine di giustificare un diverso giudizio dei candidati oggetto dello scrutinio, in quanto lo stesso giudice deve basare il suo esame sulle risultanze della documentazione caratteristica senza passare ad apprezzamenti di merito riservati all’Amministrazione, ciò non si traduce in una rinuncia all’esercizio del sindacato giurisdizionale ed in una presa d’atto di un’area di immunità riservata all’amministrazione.

Il principio della tendenziale insindacabilità della discrezionalità tecnica va applicato con grande cautela ai singoli casi, per evitare che quella discrezionalità si trasformi in abuso nell’esercizio del potere.

 

N. 04132/2010 REG.DEC.

N. 04877/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4877 del 2009, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello .Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

T. Col. ************, rappresentato e difeso dagli avv. **************** e ************, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00067/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE DI COLONNELLO ANNO 2007.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. ************* e uditi per le parti gli avvocati ****** e l’avv. dello Stato *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al TRGA di Trento, notificato il 28.6 – 5.7.2007, il tenente colonnello dei Carabinieri ************ ha impugnato il giudizio di avanzamento per il 2007 – espresso dalla C.S.A. – in esito al quale è stato giudicato idoneo e collocato al 36° posto della graduatoria, rimanendo così escluso dal quadro di avanzamento al grado di Colonnello, composto da n. 18 posti.

Con il predetto ricorso l’ufficiale ha formulato il seguente articolato motivo:

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 della legge 12.11.1955, n. 1137 e del D.M. 2.11.1993, n. 571, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, inadeguatezza, incoerenza ed irragionevolezza gravi e manifeste, nonché per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto e per disparità di trattamento.

Con successivo atto notificato il 10 – 13.6.2008 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti di :

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 della legge 12.11.1955, n. 1137 e del D.M. 2.11.1993 n. 571, violazione dei principi dell’attività amministrativa, ivi compresi quelli di ragionevolezza e di proporzionalità (art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241), eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, inadeguatezza, incoerenza ed irragionevolezza gravi e manifeste, nonché per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto e per disparità di trattamento.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 17 – 20.10.2008 il ricorrente ha denunciato ulteriori profili di illegittimità di indebita restrittiva valutazione espressa nei suoi confronti dalla CSA.

Con sentenza n. 67/2009 il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo sperequati, incongrui ed illogici i punteggi per le singole voci valutative conferiti al ricorrente rispetto a quelli attribuiti agli altri pari grado.

Il Ministero ha proposto il presente appello avverso la sentenza di primo grado, lamentandone l’erroneità, per avere il Giudice sovrapposto la sua personale valutazione al giudizio di merito espresso dalla Commissione d’avanzamento.

Con ciò facendo, il Tribunale avrebbe violato la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi d’avanzamento degli ufficiali delle FF. AA. ed alle caratteristiche del giudizio stesso, basato su una valutazione complessiva e non frammentata ed isolata delle singole voci di valutazione.

In ogni caso, lamenta ancora l’Avvocatura dello Stato, anche a voler scendere nel merito delle valutazioni compiute dal Giudice di prima istanza, i punteggi attribuiti al ricorrente in primo grado ed agli altri ufficiali in comparazione non sarebbero affatto illogici ed incongrui, con riferimento ai profili professionali da ciascuno posseduti.

Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere all’appello dell’amministrazione con corposa memoria.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Con ricorso al TRGA di Trento il ten. col. dei Carabinieri ************ ha impugnato il giudizio espresso dalla Commissione superiore di avanzamento, in forza del quale egli è stato giudicato idoneo con 28,34 punti, classificandosi al 36° posto della graduatoria, in posizione tuttavia non utile per l’inserimento nel quadro di avanzamento per la promozione al grado superiore di colonnello per l’anno 2007.

Il Tribunale Amministrativo, dopo una ricostruzione del quadro normativo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, ha accolto il ricorso, per una serie di considerazioni che vengono di seguito sinteticamente riportate.

2 – Il punteggio assegnato al ricorrente in relazione alle valutazioni effettuate nei confronti dei pari grado *****************, ***************** e ****************, collocati in posizione migliore nella graduatoria di merito ed utilmente inseriti nel quadro di avanzamento per l’anno 2007 non trova obiettivo fondamento alla stregua degli atti di causa, essendo palesemente incongruo.

Premesso che il giudizio della C.S.A. deve trovare un preciso riferimento oggettivo – ai sensi dell’art. 9 del regolamento emanato con D.M. n. 571/1993 – nelle risultanze delle note caratteristiche che accompagnano lo sviluppo di carriera dell’ufficiale, avendo esse la precisa funzione di documentare nel tempo le qualità soggettive, l’impegno e il rendimento di cui l’ufficiale ha dato mostra nei diversi periodi di servizio e negli incarichi, il Tribunale ha ritenuto che il giudizio espresso dalla Commissione non trovasse adeguato riscontro con riferimento agli indicati controinteressati.

3 – In dettaglio, la sentenza ha osservato come dai prospetti di valutazione risultasse che gli stessi hanno conseguito i seguenti punteggi, per ciascuna delle quattro voci di valutazione indicate nell’articolo 26 della legge 12.11.1955, n. 1137, come novellato dall’art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 :

****: 28,40 28,28 28,32 28,36 – *******: 28,65 28,56 28,56 28,59 – ***********: 28,67 28,52 28,54 28,55 – *********: 28,50 28,64 28,58 28,60.

4 – Ciò osservato, il Tribunale si è addentrato nell’analisi della congruenza dei predetti punteggi in relazione alla documentazione caratteristica di ciascun ufficiale.

A tal proposito, l’amministrazione contesta tale operazione lamentando che, così facendo, il giudice si sarebbe intromesso nell’area della discrezionalità e del merito delle valutazioni riservate esclusivamente alla P.A.

Questo profilo d’appello non merita considerazione.

Ove fosse condivisa, la tesi dell’Avvocatura sottrarrebbe gran parte dell’azione amministrativa tesa all’avanzamento degli ufficiali delle FF. AA. al sindacato dei Giudici, in spregio ai principi costituzionali inerenti il diritto di difesa in giudizio: artt. 24 e 113 Cost..

5 – Invero:

– se da un lato costituisce orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato che dall’elevato grado di discrezionalità che connota le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera degli ufficiali scrutinandi (le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa) discende l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale solo entro i limiti dei vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 999; sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1000 ; sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9293; sez. IV, 28 dicembre 2005, nr. 7427; id., 14 febbraio 2005, nr. 440; id., 14 dicembre 2004, nr. 7949; id., 27 aprile 2004, nr. 2559; id., 17 dicembre 2003, nr. 8278; id., 18 ottobre 2002, nr. 5741; id., 30 luglio 2002, nr. 4074; id., 3 maggio 2001, nr. 2489);

– dall’altro lato, è ugualmente acquisito il criterio di giudizio, secondo il quale sono apprezzabili quelle palesi disfunzioni dell’esercizio del potere valutativo, in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per manifesta irrazionalità in cui si esterna il cattivo esercizio del potere amministrativo, sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di errori ovvero il risultato di criteri impropri, non atti alla selezione – trasparente, oggettiva ed imparziale – degli ufficiali più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire ( CdS, sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8758 ).

6 – Su quest’ultimo punto la Sezione ha avuto modo di precisare – dopo un’ampia ricostruzione del quadro normativo regolante la materia dell’avanzamento degli ufficiali delle FF. AA. e, in particolare, degli ufficiali dei Carabinieri – che, seppure, in applicazione del principio di discrezionalità, si ritiene di norma precluso al giudice amministrativo di valutare l’importanza degli incarichi rivestiti dagli ufficiali, al fine di giustificare un diverso giudizio dei candidati oggetto dello scrutinio, in quanto lo stesso giudice deve basare il suo esame sulle risultanze della documentazione caratteristica senza passare ad apprezzamenti di merito riservati all’Amministrazione (Cons. St., sez. IV, 31/3/2009, n. 1901; id., n. 3339/2008 ), siffatto orientamento non deve tradursi in una rinuncia all’esercizio del sindacato giurisdizionale ed in una presa d’atto di un’area di immunità riservata all’amministrazione.

Il principio della tendenziale insindacabilità della discrezionalità tecnica va applicato con grande cautela ai singoli casi, per evitare che quella discrezionalità si trasformi in abuso nell’esercizio del potere.

Il principio di discrezionalità, infatti, non comporta l’attribuzione alla Commissione superiore di avanzamento di un potere insindacabile e di puro arbitrio o, comunque, esclusivo ed ermetico, atteso che i principi giurisprudenziali seguiti dal Giudice amministrativo non tendono affatto a prefigurare la intangibilità dei giudizi in questione, bensì a precisare i limiti del proprio sindacato, segnati dalla necessità di rispettare la linea che comunque separa il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata in via esclusiva all’apprezzamento del competente organo valutatore (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2009 , n. 7736 ; cfr. anche sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 6248 ).

7 – Nella specie, in applicazione dei predetti principi di contemperamento fra aree riservate, rispettivamente, all’amministrazione ed alla giurisdizione, deve dichiararsi che il TAR non ha, in buona parte, travalicato dai propri compiti valutativi, avendo operato un semplice confronto esteriore tra valutazione della CSA, punteggi da essa attribuiti e titoli posseduti dai vari ufficiali in comparazione e seguendo il percorso valutativo tracciato dallo stesso legislatore, articolato in quattro fondamentali aree o settori di esame, come elencate nel citato art. 26 della legge n. 1153/1956.

7 – Può quindi scendersi nell’esame delle singole censure mosse con l’appello del Ministero, con riguardo alle quattro voci valutative analizzate dal TAR.

In relazione ai requisiti di cui alla lett. a) dell’articolo 26 (qualità morali, di carattere e fisiche), il Tribunale ha rilevato come il ricorrente avesse ottenuto una serie di brevetti di cui i controinteressati sono sprovvisti, annoverando, altresì, particolari e rilevanti riconoscimenti.

Nella specie – ha osservato il Giudice di primo grado – tanto ****, quanto *******, *********** e ********* hanno sempre ottenuto ottime valutazioni in relazione alle qualità fisiche, ma il ricorrente ha tuttavia conseguito, rispetto agli altri tre concorrenti, anche i brevetti di “Assistente bagnanti” e di “Istruttore di nuoto”, nonché la qualifica militare di “Istruttore di educazione fisica”.

Quanto alle doti morali, la stessa sentenza ha segnalato le peculiari benemerenze acquisite durante una missione internazionale di pace in territorio estero, ove sono, in particolare, valorizzabili, quali indici di prevalenza rispetto ai chiamati in causa, la croce commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo svolta nell’ambito NATO, nonché la cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Durazzo (Albania).

Alla stregua di tali obiettive e evidenti differenze di titoli personali, il TAR ha ritenuto non percepibili le diverse ragioni, sul cui fondamento il punteggio attribuito al **** sia stato inferiore a quello riportato dai parigrado (p. 28,40 a fronte di p. 28,65, 28,67 e 28,50).

Si tratta di un percorso argomentativo immune dai vizi dedotti con i correlati motivi d’appello, non trasparendo, dai documenti caratteristici, le ragioni di un tale divario di punteggi.

8 – Al riguardo, l’appello del Ministero lamenta la “tendenziosità e pochezza dell’argomentazione addotta” dal TAR, in quanto il possesso di brevetti non potrebbe essere – da solo – motivo di discriminazione oppure di prova della minore bravura, la quale dovrebbe essere dimostrata sempre in concreto, specie allorquando i chiamati in causa, non avendo mai subito alcuna menomazione permanente, né flessione delle proprie capacità fisiche, risultano idonei al servizio militare incondizionato.

Il motivo d’appello, per come esposto, è, esso sì, di ridotta consistenza, poiché a fronte della mancanza di menomazioni o infermità, quale condizione minima ma non dirimente in una comparazione fra vari valutandi, a parità di una condizione fisica generalmente buona non può ritenersi irrilevante l’ulteriore possesso di brevetti idoneativi che presuppongono il possesso di un maggior grado di salute, prestanza ed abilità fisiche, rispetto ad una generale, comune condizione di benessere ed efficienza fisica.

D’altra parte, se, come dice l’Avvocatura nel suo appello, nessuno degli scrutinandi ha subito flessioni delle proprie capacità fisiche, non si comprende perché solo ad uno di loro (cioè l’appellato) sia stato dato un punteggio palesemente inferiore a quello degli altri.

9 – Analoghe considerazione possono svolgersi con riguardo alle doti morali e di carattere, rispetto alle quali il Tribunale ha ritenuto di sottolineare, in special modo, le peculiari benemerenze acquisite durante una missione internazionale di pace in territorio estero, ove sono state ritenute, in particolare, valorizzabili, quali indici di prevalenza rispetto ai chiamati in causa, lo si ripete, la croce commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo svolta nell’ambito NATO, nonché la cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Durazzo (Albania).

A tale obiettiva stregua, il Giudice di prime cure ha ritenuto non percepibili le diverse, ermetiche ragioni, sul cui fondamento il punteggio attribuito al **** sia stato inferiore a quello riportato dai parigrado (p. 28,40 a fronte di p. 28,65, 28,67 e 28,50).

Sul punto l’appello si limita a richiamate genericamente – e perciò inutilmente – la discrezionalità di cu gode la CSA, senza indicare concreti e convincenti elementi a favore degli altri ufficiali validi a contrastare le conclusioni del TRGA.

10 – Un diverso apprezzamento deve farsi per le analoghe considerazioni svolte dai Giudici di Trento in relazione ai requisiti di cui alla lett. b), quanto alle qualità professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo all’esercizio del comando e nel servizio prestato presso i reparti.

Al riguardo, si è sottolineato, in sentenza, come il **** avesse ottenuto dalla CSA una valutazione significativamente inferiore a fronte di quelle riportate dagli altri chiamati, nonostante vantasse una evidente prevalenza per quanto riguarda i comandi rivestiti: evidenza che, tuttavia, il Collegio non ritiene di rinvenire nella corposa documentazione caratteristica versata in atti.

La responsabilità assolta nelle predette funzioni – ha rilevato il Tribunale – sarebbe di tutto rilievo per testuale ammissione della stessa Amministrazione, che ha sottolineato come “…l’incarico di Comandante di Compagnia è talmente importante e delicato nell’ambito del percorso professionale di ciascun Ufficiale che è l’unico considerato valido ai fini dell’avanzamento a Colonnello ai sensi dell’art. 4, tabella 1, del d.Lgs. 298/2000.”

Per questo aspetto si è registrato, in sentenza, che il Ten. Col. ****, nel proprio profilo d’impiego, ha all’attivo quattro comandi di Compagnia (Montepulciano, Vicenza, Montebelluna – l’ultimo dei quali, osserva l’appellato nella sua memoria di costituzione in appello, di recentissima formazione e perciò particolarmente impegnativo – nonchè l’incarico internazionale da lui svolto quale comandante di compagnia CC di Polizia Militare e ********************** nell’operazione “Joint Guardian” in Albania).

Per converso, ******* ne ha esclusivamente uno (Compagnia di Abano Terme), *********** due (Compagnie di ***** e Sanremo) e ********* non ne ha nessuno, avendo, peraltro, ricoperto – secondo quanto osservato dallo stesso Tribunale Amministrativo, incarichi presso il R.O.S., servizio equiparabile, nella specie, ai periodi di comando presso l’anzidetta organizzazione territoriale dell’Arma.

11 – Per scalzare siffatte conclusioni l’appello dell’Avvocatura osserva che non sono significativi i confronti in termini puramente numerici ed analitici, riferiti ai periodi di comando, contestandosi l’impostazione che il possesso di più elevate qualità professionali possa desumersi dalla enumerazione dei servizi e degli incarichi svolti e dall’asserito grado di rilevanza degli stessi: ciò non solo per conformità all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui è precluso al giudice amministrativo quantificare l’importanza degli incarichi ricoperti, ma anche in relazione al principio affermato dall’art. 10 del D.M. n. 571/93, secondo cui la “rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto”.

A tal riguardo, l’atto d’appello richiama i migliori risultati conseguiti nel corso della carriera dai chiamati in causa, come riportati negli specchi delle qualifiche ottenute nei vari incarichi ricoperti, dall’analisi delle quali non emergerebbe, ictu oculi, la palese superiorità del percorso professionale dell’appellato.

Le doglianze dell’Avvocatura possono condividersi, in relazione a quanto emerge dalla documentazione caratteristica dei vari ufficiali messi a confronto.

Anche se dall’analisi delle qualifiche conseguite dal ricorrente nei diversi incarichi a lui attribuiti rispetto a quelli dei controinteressati non emerge un profilo di prevalenza di rendimenti di questi ultimi – **** ha totalizzato quattro “sup. alla media”, di cui tre da Tenente ed uno da capitano, e. poi, sempre “ eccellente “ accompagnato quasi sempre da “vivo” o “vivissimo compiacimento”; ***********, quattro “ sup. alla media “, da tenente e poi sempre eccellente, ma con poche ulteriori specificazioni elogiative; ******* possiede tre “sup. alla media”, di cui uno da capitano ed un numero di “eccellente” con espressioni ulteriormente elogiative non superiori all’appellato; ********* registra due “ nella media “ e cinque “ sup. alla media “ anche nel grado di maggiore (cfr. specchi a pagg. 11 e seg. atto d’appello -, resta il fatto che la natura e le caratteristiche degli incarichi ricoperti non depongono in senso evidentemente e macroscopicamente favorevole all’appellato.

Invero:

– il Col. *********** è stato Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Agrigento, che costituisce area sensibile, per 62 mesi, dopo avere retto il comando in sede vacante di Bologna per undici mesi;

– il Col. *******, ha prestato servizio presso la Direzione Centrale Servizi Antidroga (posizione d’impiego a carattere interforze ), ha ricoperto incarichi presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, che sono ritenuti, ai fini dell’avanzamento, di importanza quanto meno non inferiore rispetto agli incarichi di comando dei reparti territoriali isolati. Lo stesso ufficiale, poi, risulta essere stato impiegato anche nell’ambito dell’organizzazione del servizio aereo dell’Arma, che assume specifica valenza operativa rispetto ai compiti istituzionali di tutela dell’ordine pubblico e di controllo del territorio;

– il Col. *********, ha espletato incarichi di comando nell’ambito del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), struttura ad elevata caratterizzazione operativa, con competenza su tutto il territorio nazionale nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria, istituita per assicurare il collegamento delle attività investigative concernenti il contrasto alle attività criminali, all’eversione ed al terrorismo.

Come si vede, dal quadro comparativo sopra esposto ed in una visione globale e complessiva dei comandi ed incarichi espletati non emergono profili di macroscopica irrazionalità e discriminazione, non potendosi fare assumere, come pretende l’appellato nella sua memoria di costituzione, valore dirimente ed assorbente ai comandi di compagnia (peraltro espletati anche dagli altri pari grado ) ed all’incarico di Comandante Compagnia Carabinieri di Polizia Militare e ********************** nell’operazione NATO “Joint Guardian” in Albania — con riferimento al quale ha ottenuto un encomio.

Vale precisare, al riguardo, che l’articolo 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, dispone che le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al suddetto decreto.

La tabella 1 individua, per ciascun grado, la forma di avanzamento, gli anni di anzianità minima di grado, i periodi minimi di comando, i titoli, esami, corsi richiesti: essa fissa, cioè, i requisiti minimi di accesso alla procedura di progressione nel grado ma non introduce una scala di valori fra titoli di valutazione.

Per questa specifica voce l’appello del Ministero va, pertanto accolto, non potendosi condividere le prospettazioni recate dall’appellato nella sua memoria di costituzione, laddove espone ( pagg. 16 – 28 ) un quadro comparativo analitico di tutti i profili professionali desunti da periodi di comando, note elogiative, corsi, onorificenze, ecc., dal quale non è dato cogliere un complessivo profilo dell’appellato stesso incondizionatamente e sicuramente superiore o, almeno, identico a quello degli altri pari grado.

12 – Con riferimento alle doti intellettuali e di cultura , di cui alla lett. c) dell’articolo 26 citato, l’appello, invece, va respinto.

Il punteggio attribuito al ricorrente, infatti, è giustamente apparso, ai Giudici di primo grado, in contraddizione con le risultanze dei libretti personali.

Il t. col. ****, infatti,durante il periodo di formazione, ha conseguito risultati complessivamente pari se non superiori agli altri tre ufficiali.

In Accademia militare l’appellato si è collocato 19° su 52, ********* 17° su 55), *********** 41° su 55; nel Corso d’Istituto per ************* si è piazzato 20° su 92, ********* 28° su 124, ******* 52° su 92 e *********** 76° su 124.

Ma è sui titoli accademici che il divario è evidente.

L’appellato possiede, infatti, due diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento (laurea in giurisprudenza e laurea in scienze politiche ), nonché laurea di 1° livello e laurea specialistica in scienze della sicurezza, secondo il successivo ordinamento didattico universitario; ******* ha un diploma di laurea in giurisprudenza, laurea di 1° livello e laurea specialistica in scienze della sicurezza, *********** ha laurea di 1° livello e laurea specialistica in scienze della sicurezza, ********* idem.

In definitiva, anche con riferimento alle qualità intellettuali il punteggio attribuito all’appellato è apparso al Tribunale – con giudizio immune dai profili dedotti con l’appello – irragionevole ed incongruo, in quanto anch’esso inferiore a quello riconosciuto ai parigrado indicati come parametro di riferimento: p. 28,32 contro p. 28,56, 28,54 e 28,58.

Ora, se è vero che la laurea in Giurisprudenza non ha, da sola, valore determinante e che l’art. 11 del D. M. n. n. 571/1993 anche per le doti intellettuali e di cultura dà rilievo a quelle desumibili dalla documentazione personale, come dedotto con l’atto d’appello (Cons. Stato , sez. IV, 10 dicembre 2009 , n. 7736), è altrettanto vero che l’Avvocatura non è riuscita ad evidenziare, per gli ufficiali controinteressati, il possesso di specifici e significativi titoli compensativi relativi alle doti intellettuali, che valessero a compensare il possesso di un titolo accademico indubbiamente qualificante e significativo per un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, che svolge anche e soprattutto delicatissime funzioni nel settore dell’ordine e della sicurezza pubblica.

13 – Relativamente alla voce “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore “, di cui alla lett. d) dell’art. 26 della legge n. 1137/1955 , il Tribunale ha osservato come le qualità professionali del ricorrente rispetto a quelle di *******, *********** e *********, come emergenti dalla documentazione caratteristica dell’interessato soprattutto per quanto riguarda i comandi avuti e le missioni all’estero lodevolmente espletate, ben potevano accreditare un elevato grado di attitudine dell’ufficiale ad assumere incarichi superiori in virtù della qualificazione professionale posseduta.

Sul punto, l’appello, ricordata la natura essenzialmente prognostica di tale voce valutativa, ne fa conseguire che la Commissione di Avanzamento ha ricavato la migliore attitudine dei contro interessati ad assolvere le funzioni del grado superiore dalle capacità e dalla versatilità da questi dimostrata nelle prove fornite nelle diverse tipologie d’incarico sino al momento dell’avanzamento al grado superiore, attraverso la ponderazione delle molteplici risultanze delle documentazioni caratteristiche, legate ai diversi profili d’impiego dei valutandi, dalle quali non emergono particolari elementi di prevalenza del ricorrente.

La censura va condivisa.

Il punteggio relativo a questa specifica voce deve pur sempre correlarsi ed ancorarsi agli altri elementi della documentazione caratteristica, dalla quale, come giustamente osservato dall’appellante, non traspaiono elementi incondizionatamente e sicuramente più favorevoli all’appellato rispetto agli altri ufficiali.

In particolare, riandando alle parti dell’appello che più analiticamente si soffermano sui precedenti di carriera dei vari ufficiali (pagg. 15 e seg.) non si riescono a scorgere, come già sopra osservato, profili di indiscussa preminenza a favore del ricorrente in primo grado ed in danno dei contro interessati o di chiara flessione a carico di questi ultimi, stante la sostanziale omogeneità dei vari incarichi (comandi reparti operativi e comandi provinciali) accompagnati da giudizi finali ed espressioni elogiative sostanzialmente omogenee.

Sul punto, la memoria dell’appellato si limita a ribadire quanto già osservato a pag. 15 della memoria con riguardo alle valutazioni relative alle lett. b), cioè che ********* non sarebbe un soggetto con attitudini a ricoprire incarichi del grado superiore, “considerato il numero e la tipologia di punizioni ad esso comminate nel corso della carriera”.

In disparte la parzialità evidente – già per questo inidonea ad inficiare un giudizio di carattere articolato e complessivo – dell’argomentazione, riferita ad uno solo dei tre pari grado messi a confronto, non sembra al Collegio che una singola, risalente e minima sanzione disciplinare (rimprovero ) possa costituire elemento dirimente nel quadro di una valutazione dei molteplici elementi di carriera che entrano a far parte di tale specifica voce valutativa.

14 – In conclusione, l’appello va accolto solo in parte, mentre in parte va respinto, nei sensi e con le precisazioni di cui in motivazione.

In relazione all’accoglimento solo parziale si ritiene di dover compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – in parte accoglie ed in parte respinge l’appello del Ministero.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

**************, Presidente

***************, Consigliere

*************, ***********, Estensore

Vito Poli, Consigliere

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Redazione

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