Avanzamento di carriera degli ufficiali delle Forze Armate e poteri della Commissione Superiore di Avanzamento (Cons. di Stato N. 05415/2011)

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In tema di avanzamento a scelta degli ufficiali militari, in considerazione del carattere di assoluta specialità del relativo procedimento, la Commissione Superiore di Avanzamento non deve procedere alla preventiva puntuale predeterminazione di propri criteri di valutazione, essendole imposto unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazione prese.

Ne deriva, tra l’altro, che deve ritenersi inammissibile l’accesso di accesso agli atti che abbia ad oggetto specifico i criteri di selezione per l’avanzamento degli Ufficiali militari perché non esistono “criteri” predeterminati dalla Commissione, trovando applicazione soltanto i parametri individuati dalla norme di legge di riferimento.

Inoltre, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, è sufficiente ad esprimere correttamente la valutazione richiesta dalla legge alla Commissione Superiore di Avanzamento il punteggio numerico da quest’ultima attribuito titolo per titolo, e complessivamente, ad ogni singolo scrutinando.

Infine, nelle controversie aventi ad oggetto la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate il Giudice Amministrativo non può impingere nel merito delle valutazioni espresse dalla competente Commissione di avanzamento, dovendo la valutazione giurisdizionale essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio.

Ciò perché non gli è consentito di procedere all’esame comparativo dei candidati all’avanzamento, o di verificare la congruità del punteggio a ciascuno di essi attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge alla Commissione di avanzamento è sindacabile soltanto in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali cioè da comportare un vizio della funzione.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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