Autovelox: perché la contestazione non immediata sia legittima è necessaria la prova in giudizio della omologazione e della taratura degli strumenti utilizzati

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E’ questo l’importante principio con cui il Giudice di Pace di Lecce, Avv. ******************, ha accolto il ricorso proposto avverso il verbale elevato da agenti della Polizia Stradale -sezione di Lecce- per la presunta violazione, da parte del ricorrente, dei limiti di velocità con la contestuale decurtazione di punti 5 dalla patente di guida.
Secondo il Giudice di Pace di Lecce si tratta, infatti, di apparecchiatura Autovelox mai omologata, né tarata dall’Ente utilizzatore secondo le modalità previste dalla legge in materia, prima dell’irrogazione della sanzione impugnata.
In particolare, per il Giudice, si può autorizzare la mancata contestazione immediata, da parte degli organi accertatori, ove la circolazione si pratichi su tratti di strada in cui sarebbe particolarmente difficoltoso o pericoloso fermare il veicolo, ovvero quando si faccia ricorso ad apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell’illecito in maniera successiva. Detto accertamento, ha però aggiunto il Giudicante, deve essere legittimo in quanto non può essere effettuato con apparecchi di cui non si abbia certezza e consapevolezza del loro efficace e legittimo funzionamento. Pertanto, “la sanzione amministrativa contestata va annullata in quanto manca sia la prova che l’apparecchiatura usata sia stata omologata che tarata, negli altri casi resta vigente la regola che prescrive che la contestazione deve essere immediata, salvo che concretamenteilverbalizzante non provi che era impossibile fermare il veicolo”. E, nel caso di specie, la Polizia Stradale non ha provato l’impossibilità di fermare il veicolo multato.
Infatti, ha concluso il Giudice, è illegittima la prassi di mettere in funzione apparecchiature tecniche senza l’ausilio da parte dell’organo verbalizzante né deve essere trascurata la circostanza che il momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione è costituito dal rilievo fotografico, cui deve necessariamente presenziare l’organo accertatore. Né, infine, dalla costituzione dell’organo resistente, a seguito della contestazione del regolare funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox effettuata dalla parte ricorrente, si evince una prova certa circa il legittimo uso/funzionamento dell’apparecchio utilizzato.
 
 
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
 
Avv. ****************** ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 21.01.2009, promossa da: ………, rappresentato e difeso dall’avv. **************** e ***************;
     ricorrente –
Contro: Prefetto di Lecce;
         resistente—
All’udienza del 21.10.2007 la causa è stata decisa allo stato degli atti non essendo comparso nessuno in udienza.
 
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce, depositato in Cancelleria in data 22.07.2008, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione al Cds n. ATX 0001004189, elevato dalla Polizia Stradale di Lecce, per la violazione dell’art. 142 comma 8, perché il conducente dell’auto contravvenzionata superava di oltre 26 Km/h la velocità consentita dall’ente proprietario della strada fissato in 90 Km/h. Irrogava la sanzione di € 148,69 e decurtazione di 5 punti della patente.
Parte ricorrente, quale proprietario ed autista del veicolo contravvenzionato tg. BLS43KD, con il ricorso sostiene, a difesa delle proprie ragioni, che il verbale impugnato è nullo per i seguenti motivi.
Violazione degli artt. 200 e 201 cds, art. 385 comma 3 reg. di esec. e di attuazione, per mancata contestazione immediata. Violazione dell’arI 4 comma 4 legge n. 168/02, per mancata indicazione della presenza d apparecchiatura elettronica di rilevamento e controllo della velocità. Violazione dell’art. 385 del reg. di esec. Cds per difformità tra il verbale originale con quello notificato, mancanza di firma dell’organo accertatore. Mancata autorizzazione da parte del Prefetto di Lecce per l’espletamento del controllo con apparecchiature elettroniche.
Inefficacia e inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento della presunta infrazione per mancata taratura ed omologazione.
Concludeva parte ricorrente per una declaratoria di nullità dell’ordinanza­ingiunzione per nullità del verbale di contestazione impugnato, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese.
Preliminarmente questo Ufficio del Giudice di Pace provvedeva, con proprio decreto, a sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato e fissava innanzi a sé l’udienza di comparizione delle parti.
Nessuno si costituiva per il Prefetto di Lecce.
All’udienza del 21.01.2009, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nel proprio atto, questo Giudice provvedeva a delibare la causa, dando lettura del dispositivo in udienza.
 
Motivi della decisione
Preliminarmente, rilevata la tempestività dell’opposizione proposta in data in data 22.07.2008, avverso 11 verbale di contestazione al Cds n. ATX0001004189, elevato dalla Polizia Stradale di Lecce, la stessa opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, si deve constatare come in effetti nella circostanza trattasi di apparecchiatura Autovelox mai omologata, né tarata dall’Ente utilizzatore, prima dell’irrogazione originaria della sanzione impugnata con l’odierno ricorso, secondo le modalità previste dalla legge in materia. Questo Giudice di Pace, pertanto, rileva che si può autorizzare la mancata contestazione immediata da parte degli organi accertatori ove la circolazione si pratichi su tratti di strada in cui sarebbe particolarmente difficoltoso o pericoloso fermare il veicolo, ovvero quando si faccia ricorso ad apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell’illecito in maniera successiva. Occorre aggiungere che detto accertamento deve essere legittimo in quanto non può essere effettuato con apparecchi di cui non si abbia certezza e consapevolezza del loro efficace e legittimo funzionamento. Allo stato della originaria sanzione amministrativa contestata manca sia la prova che l’apparecchiatura usata sia stata omologata che tarata, negli altri casi resta vigente la regola che prescrive che la contestazione deve essere immediata, salvo che concretamenteilverbalizzante non provi che era impossibile fermare il veicolo. Orbene, allo stato la Polizia Stradale resistente/irrogante non ha provato l’impossibilità di fermare il veicolo contravvenzionato.
Infatti, é illegittima la prassi di mettere in funzione apparecchiature tecniche senza l’ausilio da parte dell’organo verbalizzante. Non deve essere trascurata la circostanza che il momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione è costituito dal rilievo fotografico, cui deve necessariamente presenziare t’organo accertatore. Inoltre, dalla costituzione dell’organo resistente, a seguito della contestazione del regolare funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox effettuata dalla parte ricorrente, non si evince una prova certa circa il legittimo uso/funzionamento dell’apparecchio utilizzato. Pertanto, per tutte queste motivazioni, in assenza di elementi contrari, il ricorso và accolto. Restando assorbita ogni altra difesa, deduzione ed eccezione. Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite.
 
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 21.01.09

Matranga Alfredo

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