Autotrasporto merci su strada: nozione e applicazione dei tempi di guida

Redazione 18/11/16
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L’attività dell’autotrasporto merci e persone individua nel soggetto “conducente” una figura professionale che alla sua mansione vengono riconosciute delle specificità.
I conducenti dei mezzi per questa tipologia sono in possesso della Carta di qualificazione del conducente, che è un documento abilitativo in aggiunta alla patente di guida. Questo documento è necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.
La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.
Per la determinazione dei tempi di guida, riposo e interruzioni, sui veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9, immatricolati nella UE e che effettuano viaggi esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea, sono installati i dispositivi tachigrafici digitali a partire dal mese di maggio 2006, i veicoli antecedenti a questa data sono muniti del cronotachigrafo analogico.
I conducenti, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, effettuare delle interruzioni nella guida e dei periodi di riposo giornaliero o settimanale. Non sono tenuti al rispetto di queste regole i conducenti di veicoli specificamente esclusi dalla normativa comunitaria perché non in regime concorrenziale o commerciale.
Per i conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di Stati diversi da quelli membri della UE ovvero per i conducenti di veicoli extracomunitari, si applicano le limitazioni imposte dall’accordo AETR.
La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, anche se il viaggio è a vuoto, è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006. La normativa comunitaria è finalizzata a garantire la sicurezza stradale e la libera concorrenza delle imprese.
Queste norme comunitarie si applicano a tutti i conducenti dei veicoli, anche non immatricolati in uno degli Stati comunitari, che effettuano trasporti su strada esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein ed Islanda) e che devono essere dotati dello strumento di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale).
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Nel settore dell’autotrasporto merci su strada, ai sensi del Regolamento CE n. 561/2006, con il termine “periodo di guida giornaliero” si intende: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale (Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore; può essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell’arco della settimana).
L’articolo 4 del regolamento europeo, introduce varie definizioni tutte correlate all’autotrasporto, in particolare, per la presente esposizione, è opportuno richiamare il dettato della lett. g):
«periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
«periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
«periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
Inoltre è opportuna una lettura della seguenti lett. j), k) e l).
j) «tempo di guida»: la durata dell’attività di guida registrata:
– automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo come definito all’allegato I e all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
– manualmente come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.
Ai fini della contestazione della violazione prevista dall’art. 174 C.d.S, si forniscono le seguenti indicazioni di interesse collettivo per gli operatori di polizia stradale.
Il citato articolo così detta:
“ Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose”

La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da euro 213 a euro 850 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.275. Si applica la sanzione da euro 372 a euro 1.488 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.699.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.062. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.699.
Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 658.
Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.880 a euro 7.520, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

… omissis….
La Circolare – 29/12/2010 – Prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 – del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto: “Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme”, al punto 6) Procedura per la restituzione dei documenti ritirati ai sensi degli artt. 174 e 178 C.d.S, così cita:
“In caso di violazione delle disposizioni degli artt. 174 ed 178 C.d.S, in tema di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali, la L. 120/2010 ha previsto che l’organo accertatore provveda al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale. Nel verbale di contestazione, conformemente alle disposizioni dei predetti articoli, deve essere riprodotta l’espressa autorizzazione per il conducente, completati i prescritti periodi di riposo, a recarsi, per la via più breve, presso l’ufficio di polizia da cui dipende l’organo accertatore.
A tal proposito si precisa che i predetti documenti potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti.”

Redazione

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