Autorizzazioni paesaggistiche: T.A.R. Campania-Salerno (Sezione Seconda) – Sentenza n° 4413/2010

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Con la seguente sentenza, il T.A.R. Campania-Salerno ha accolto il ricorso proposto da una cooperativa avverso il provvedimento della Soprintendenza B. A. P. P. S. A. E. di Salerno ed Avellino,  con il quale era stata annullata l’autorizzazione paesaggistica,  resa sulla richiesta di permesso di costruire presentata dalla cooperativa ricorrente,per violazione del termini di trenta giorni,previsto dall’art.159 del  D.Lgs.n°42/2004,per l’esercizio del potere di annullamento.

Detta norma  chiarisce che, per le autorizzazioni paesaggistiche adottate nell’intervallo compreso tra il 24.04.08 e il 3.08.08, il termine ,per poter esercitare il potere d’annullamento da parte della Soprintendenza, è stato regolato diversamente,rispetto al sistema previgente,con abbreviazione dei termini a trenta giorni, decorrenti o dal 3.08.08 ovvero dalla diversa data, in cui la documentazione sia stata nuovamente trasmessa alla Soprintendenza.

A parere del Giudice amministrativo, l’abbreviazione dei termini è stata  resa necessaria dalla necessità di circoscrivere quanto più possibile nel tempo, ai fini della certezza dei rapporti giuridici, il periodo transitorio previsto dalla norma [Avv. ************].

 

T.A.R. Campania-Salerno(Sezione Seconda)-Sentenza n° 4413/2010

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2009, proposto dalla  **** a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. **************, con domicilio eletto, in Salerno, alla via L. Cassese, 19, presso l’Avv. ****************;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Camerota, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Beni Architettonici , il Paesaggio ed il Patrimonio Storico Artistico e **** – Etno – Antropologico di Salerno ed Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) del provvedimento della Soprintendenza B. A. P. P. S. A. E. di Salerno ed Avellino, senza protocollo, del 19 settembre 2008, comunicato dal Comune di Camerota, a mezzo raccomandata, in data 24.10.08, con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica, n. 41 del 3 luglio 2008, resa dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Camerota, sulla richiesta di permesso di costruire presentata dalla cooperativa ricorrente;

b) della nota soprintendentizia, prot. 25148 del 19.09.08, con cui è stato comunicato al Comune di Camerota il provvedimento sub a);

c) di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010, il dott. **************;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

 

FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, indicato in epigrafe, la società ricorrente impugnava i provvedimenti sopra specificati, avverso cui articolava censure: I) di violazione dell’art. 159 del d. l.vo 22.01.04, n. 42; d’eccesso di potere per carenza dei presupposti ed arbitrarietà; di sviamento e difetto assoluto di potere; di violazione dei principi generali circa il procedimento amministrativo; di violazione del principio di leale collaborazione tra P. A. e privato; di tardività; II) di violazione dell’art. 159 del d. l.vo 22.01.04, n. 42; d’eccesso di potere per sviamento, carenza di potere in concreto, istruttoria erronea e travisamento dei fatti; di violazione del giusto procedimento di legge; III) di violazione dell’art. 159 del d. l.vo 22.01.04, n. 42; di violazione dell’art. 14 del Piano Territoriale paesistico del **************** (approvato con D. M. del 4.10.97; d’eccesso di potere per carenza del presupposto, d’istruttoria, e falsa rappresentazione dei luoghi; per arbitrarietà, illogicità e difetto di motivazione; per sviamento; per violazione del principio di leale collaborazione tra P. A. e privato; IV) di violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost.; d’eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità e difetto di motivazione.

Si costituiva in data 9.01.09 l’Amministrazione dei Beni Culturali, con il patrocinio dell’Avvocatura Erariale, che depositava quindi, il 27.01.09, relazione della Soprintendenza B. A. P. P. S. A. E. di Salerno ed Avellino e documentazione pertinente.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza camerale del 29.01.99, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, presentata dalla società ricorrente; la stessa era peraltro riformata dal Consiglio di Stato in s. g., Sezione VI, con ordinanza n. 2370 del 12.05.2009.

Seguiva, in data 16.12.09, il deposito di memoria difensiva nell’interesse della ricorrente, nonché, in data 8.01.10, la produzione di scritto difensivo per l’Amministrazione.

All’udienza pubblica del 14.01.2010 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole d’accoglimento.

Fondato ed assorbente si presenta, infatti, il primo motivo di ricorso.

Rileva, al riguardo, il Tribunale come sussista, nella specie, la dedotta violazione, da parte della Soprintendenza, del termine di trenta giorni, previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 159, co. 9°, del d. l.vo 42/04, per l’esercizio del potere d’annullamento, decorrente dal 3 agosto 2008 (data d’entrata in vigore della legge 2.08.08, n. 129, di conversione del decreto legge 3.06.08, n. 97), laddove, nella specie, il decreto d’annullamento impugnato, relativo all’autorizzazione paesaggistica del Comune di Camerota, n. 41 del 3 luglio 2008, è stato emanato soltanto in data 19.09.08; né pare condivisibile la diversa tesi, esposta dalla difesa dell’Amministrazione, secondo cui l’esercizio del potere d’annullamento, da parte della Soprintendenza, dovrebbe esser ricondotto alla diversa previsione, di cui al co. 8° del predetto art. 159 d. l.vo 42/04, che invece testualmente fa salvi gli atti, anche endoprocedimentali ed i provvedimenti, adottati tuttavia dall’Amministrazione esclusivamente nel periodo dal 24.04.08 (data d’entrata in vigore del d. l.vo 26.03.08, n. 63) fino al 3.08.08 (data d’entrata in vigore della l. 2.08.08, n. 129), il che non pare affatto attagliarsi alla fattispecie concreta in esame (l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica “de qua” è stato pronunziato, infatti, in data 19 settembre 2008, oltre lo “spatium deliberandi” concesso dalla norma in oggetto).

La difesa dell’Amministrazione sostiene invece come sarebbe agevole riportare, nella specie, l’operato della Soprintendenza alla previsione del citato comma 8°, piuttosto che in quella di cui al comma 9° dell’art. 159 cit.; ma non chiarisce come ciò possa avvenire, in presenza di un dato testuale (“Sono fatti salvi (…) i provvedimenti, adottati dalla data d’entrata in vigore del d. l.vo 26.03.08, n. 63, fino alla data d’entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del d. l.vo 26.03.08, n. 63”), che espressamente restringe la sanatoria dei provvedimenti d’annullamento, ai soli emessi in un arco di tempo ben definito, dal quale il decreto d’annullamento impugnato evidentemente fuoriesce.

Del resto, neppure è condivisibile l’ulteriore osservazione della difesa dell’amministrazione, secondo la quale la disposizione del comma 9° dell’art. 159 cit. avrebbe carattere eccezionale e derogatorio, e si riferirebbe esclusivamente a due ipotesi: quella in cui la Soprintendenza non abbia già esercitato il potere d’annullamento; quella in cui l’autorizzazione sia stata restituita all’Amministrazione competente al rilascio.

Al contrario, può osservarsi che in nessuna parte della norma di cui al comma 9 cit. è dato ricavare alcun accenno del suo carattere eccezionale o derogatorio, riferendosi la stessa, indistintamente, a tutte le autorizzazioni paesaggistiche, adottate nel periodo compreso tra il 24.04.08 (data d’entrata in vigore del d. l.vo 26.03.08, n. 63) e il 3.08.08 (data d’entrata in vigore della l. 2.08.08, n. 129), come appunto quella emessa, nella specie, dal Comune di Camerota, in data 3 luglio 2008.

Né tale carattere può ricavarsi, a parere del Tribunale, dall’inciso: “Qualora (la Soprintendenza) non abbia già esercitato il potere di annullamento”, che, anzi, rafforza la tesi qui esposta (la Soprintendenza di Salerno, infatti, pur avendo ricevuto la documentazione in data 24.07.08, e registrato la stessa a prot. 21225, in data 28.07.08, non aveva ancora adottato alcun provvedimento al riguardo).

Anche l’altra delle due ipotesi cui, secondo la difesa dell’Amministrazione, s’applicherebbe la disciplina del comma 9° dell’art. 159 cit., in realtà, contribuisce a corroborare la tesi, cui il Tribunale ritiene di aderire.

Secondo la parte finale del comma in oggetto, qualora l’autorizzazione, corredata della relativa documentazione, sia stata rinviata dalla Soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 146, il predetto termine decorre dalla data, in cui viene nuovamente trasmessa alla Soprintendenza.

Ebbene, con il riferirsi al “predetto termine” di trenta giorni, la norma in questione definitivamente chiarisce che, per le autorizzazioni paesaggistiche adottate nell’intervallo compreso tra il 24.04.08 e il 3.08.08, il termine per poter esercitare il potere d’annullamento, da parte della Soprintendenza, è stato dal legislatore diversamente regolato – con abbreviazione dei termini a trenta giorni, decorrenti o dal 3.08.08 ovvero dalla diversa data, in cui la documentazione sia stata nuovamente trasmessa alla Soprintendenza – rispetto al regime previgente; abbreviazione dei termini, evidentemente resa necessaria, a parere del Collegio, dalla necessità di circoscrivere quanto più possibile nel tempo, ai fini della certezza dei rapporti giuridici, il periodo transitorio in oggetto.

In conformità alle superiori considerazioni, il gravame va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono, per la novità della questione, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Seconda di Salerno, decidendo circa il ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010, con l’intervento dei Magistrati:

**********************, Presidente

******************, Consigliere

**************, Primo Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Avv. Iride Pagano

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