Autorizzazione degli scarichi idrici, stop alla regione Liguria

Nico Michele 25/06/12
Scarica PDF Stampa

Nel pronunciarsi in tema di autorizzazione degli scarichi idrici, la sentenza della Corte Costituzionale 31 maggio 2012, n. 133 è un segnale eloquente, che mette in rilievo come la disciplina dei servizi locali, nei suoi complessi e frastagliati meandri, sia tuttora fonte di conflitti di attribuzione, nonché di durevoli contrasti istituzionali tra i poteri legislativi dello Stato e delle regioni.

L’invasione di campo, in questo frangente, è l’effetto di un intervento drastico della Regione Liguria, che con la L.R. 5 luglio 2011, n. 17 si è spinta a innovare la propria normativa nella materia del servizio idrico, stabilendo che le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati sul territorio, valide per quattro anni dal momento del rilascio, “qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni” (nuovo comma 3-bis dell’art. 85 della legge regionale n. 18/1999, introdotto dalla suddetta L.R. n 17/2011).

A prima vista la novella normativa sembra mossa dal lodevole intento di riorganizzare le procedure di autorizzazione degli scarichi idrici secondo un sano principio di semplificazione amministrativa, per conferire maggiore speditezza ed efficienza alla dinamica dei rapporti tra gli utenti interessati e l’Ente locale.

Si tratta, però, di finalità che, in questo caso, non possono concorrere al processo di riforma della Pubblica amministrazione, in quanto sembrano entrare in collisione con i principi generali dell’ordinamento giuridico, mediante una violazione del riparto di competenze sancito dall’art. 117 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

È forse utile ricordare che quest’ultima norma, nella sua versione originaria, disponeva che la Regione emana, per le materie quivi indicate, “norme legislative nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni”, e a tale assunto faceva poi seguito l’elenco delle materie, con l’effetto che la competenza legislativa residuale nelle materie non menzionate apparteneva allo Stato.

Il testo vigente dell’art. 117 ha capovolto tale prospettiva, dacché esso provvede a elencare le materie in cui lo Stato ha una potestà legislativa esclusiva e quelle in cui è previsto un potere normativo concorrente tra Stato e Regioni, stabilendo poi che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117, quarto comma).

Il criterio della competenza residuale prevista in capo alle Regioni, che ha il singolare pregio di evitare lacune nell’ordinamento giuridico e di valorizzare nel contempo il ruolo istituzionale degli Enti in parola, ha richiesto, nel corso di questi anni, una laboriosa attività di messa a punto dei nuovi equilibri istituzionali, attività all’interno della quale sembra ora trovare posto anche la recente pronuncia della consulta n. 133/2012.

Con questa decisione, infatti, la Corte ascrive la disciplina degli scarichi idrici nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, affermando così un principio che rappresenta una vera e propria chiave di lettura per la controversia insorta.

Da ciò deriva, infatti, l’esigenza di carattere prioritario e inderogabile che la Regione Liguria, nel dettare norme per la disciplina della materia, si attenga ai principi legislativi statali, che nel caso in esame si possono rinvenire nell’art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente).

Tale disposizione, dopo aver sancito al primo comma che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, esclude l’ipotesi del tacito rinnovo applicato alla procedura de qua, in quanto stabilisce, nel prosieguo, che “l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo” (art. 124, comma 8).

Tale regolamentazione appare ispirata a una logica di rigore, che esige volta per volta una verifica ad hoc per accertare la permanenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione agli scarichi, per via del fatto che sono in gioco superiori finalità di pubblico interesse, connesse alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente naturale, mediante la predisposizione di standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

È appena il caso di ricordare, sul punto, che il codice dell’ambiente ha la sua stessa ragion d’essere nell’obiettivo primario di perseguire “la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2, primo comma).

Da ciò consegue, dunque, l’illegittimità costituzionale della legge ligure in parte qua, là dove essa appresta, con la previsione del tacito rinnovo per l’autorizzazione agli scarichi domestici e assimilati, una tutela all’ambiente naturale di grado inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale.

La forza di tale censura è poi ampiamente corroborata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale, nel prevedere l’istituto del silenzio assenso allorché “il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”, ha cura però di specificare che le relative disposizioni non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti (tra l’altro) il patrimonio culturale e paesaggistico, nonché l’ambiente (art. 20).

Per concludere, in definitiva, il giudice delle leggi evidenzia che non può essere sottratta alla competente autorità preposta la verifica del perdurare delle condizioni richieste per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, ragion per cui la legge regionale sottoposta al vaglio della Corte, disponendo ben diversamente in materia, incorre nelle fitte maglie di una prevedibile censura, per l’accertata violazione dell’art. 117 della Costituzione.

Nico Michele

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento