La Corte di Cassazione (ordinanza n. 22608/2025) ha dettato chiarimenti sull’applicabilità dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) agli avvocati, con riferimento al requisito dell’“autonoma organizzazione”. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
1. Il presupposto dell’IRAP e l’“autonoma organizzazione”
Viene definito dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, dove viene identificato con l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il soggetto passivo è chi esercita tale attività. L’ermeneutica giurisprudenziale ha chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere letto in senso oggettivo e non soggettivo, e deve rimandare a una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista in senso singolare.
2. Il caso
Un avvocato-contribuente aveva versato l’IRAP per l’anno 2009 ma in seguito richiesto il rimborso, asserendo l’assenza di una struttura organizzativa autonoma. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR lo aveva accolto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi:
- Violazione del D.lgs. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., per aver escluso l’autonoma organizzazione nonostante la collaborazione con altri avvocati.
- Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver considerato la disponibilità di due studi legali in comuni diversi.
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3. La decisione della Cassazione
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso interposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado. Tra gli highlight che dovrà considerare il giudice del rinvio emergono:
- la valutazione coordinata degli elementi di fatto, in quanto la pronuncia di seconde cure impugnata, a dir della Sezione Tributaria romana, ha errato nel considerare isolatamente i singoli indizi (collaborazione con altri avvocati, compensi versati, disponibilità di più studi), senza una sintesi valutativa;
- la rilevanza del dato qualitativo, poiché il versamento di oltre 20.000 euro a un ulteriore professionista non può essere considerato irrilevante, in speciese non giustificato quale mera domiciliazione;
- l’autonoma organizzazione, che sussiste quando vi è una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva, derivante dal coordinamento di fattori qualitativi e quantitativi che generano valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale.
4. Il cambio della struttura organizzativa
La pronuncia si allinea all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’IRAP non è operativa in modo automatico verso i professionisti, bensì solamente in presenza di una struttura organizzativa che oltrepassi la soglia dell’attività individuale. È quindi fondamentale, ai fini dell’imposizione, una valutazione integrata degli elementi di fatto, che consideri non soltanto la presenza di collaboratori o beni strumentali, ma anche del loro ruolo funzionale nell’attività produttiva.
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