Autocertificazione: non si estende al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Redazione 20/01/12
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Biancamaria Consales

Con nota del 16 gennaio 2012, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile. Dunque, non è possibile la sostituzione dello stesso con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

La puntualizzazione si è resa necessaria in seguito alla inesatta interpretazione, da parte di talune fonti, dell’articolo 44-bis del D.P.R. 445/2000, introdotto dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità). La nota del Ministero precisa che l’articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza modificare minimamente il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste né su fatti, né su status né su qualità personali. Pertanto il riferimento, nell’ambito del’art. 44-bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000, lascia intendere la possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

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