Auto aziendali con I.v.a. detraibile: la Corte di Giustizia Europea boccia le disposizioni italiane!

Fava Fabrizio 28/09/06
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I.v.a. interamente detraibile sulle spese dei veicoli utilizzati nell’attività da imprese e professionisti, se sussistono ovviamente i requisiti dell’inerenza e dell’afferenza, ovvero nella misura in cui la spesa sia sostenuta nell’esercizio dell’attività e per l’effettuazione di operazioni imponibili ed assimilate.
Ormai da qualche anno invochiamo il rispetto della normativa comunitaria da parte del nostro Legislatore, evitando così inutili liti che alla fine producono gravi conseguenze a discapito più o meno di tutti i contribuenti italiani.
Quella che infatti sembrerebbe una bella notizia, ove con la Sentenza di oggi , C-228/05 della Corte di Giustizia Europea, si ammette la detraibilità dell’I.v.a. per le auto ad uso aziendale o professionale, quasi per certo si rivelerà un boomerang per i contribuenti; la Sentenza infatti non si limita a rendere applicabile la detraibilità da oggi, ma volge lo sguardo anche al passato , creando così un buco per lo Stato stimabile in circa 60 miliardi di Euro(stima approssimativa personale).
Ovvio che l’Amministrazione Finanziaria studierà delle contro misure, per evitare almeno le richieste di rimborso per i periodi pregressi, quale ad esempio la necessità di ricalcolo dello sconto fiscale avuto in tema di imposte dirette a causa dell’i.v.a. indetraibile, costo deducibile per l’azienda.
Mi verrebbe da dire , facciamo la pace, chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto , ma se vogliamo dimenticare il passato, sarà bene che d’ ora in avanti il nostro Legislatore ascolti anche le parti interessate o chi per loro prima di emanare provvedimenti che offendono le più elementari norme di diritto comunitario; ancor prima che si instaurasse la causa frutto di questa Sentenza, era stato fatto notare che non si poteva derogare al principio di cui all’art. 17 della sesta direttiva sul diritto alla detrazione per una misura derogatoria temporanea , per un periodo che durava da anni ovvero sin dal 1979.
Non ci sentiamo di dover fare lezioni di diritto, ma è pacifico che nell’ordinamento giuridico comunitario, le Direttive, creano il vincolo sul risultato per gli Stati membri, e se pur resta salva la libertà dei singoli Stati sulla forma e sui mezzi per realizzare il risultato, non si può e non si deve contravvenire alle disposizioni di rango superiore e addirittura costituzionalmente protette dal nostro ordinamento.
Con questa Sentenza, oggi, la Corte di Giustizia Europea, abroga praticamente le disposizioni di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/72 , lettere c) e d) che con l’art. 30 della Legge n. 388/2000, limitavano al 15% la quota dell’I.v.a. detraibile, relativamente le spese di acquisto, importazione, noleggio, locazione (anche finanziaria ovviamente), di ciclomotori, motocicli ed autovetture non costituenti oggetto dell’attività propria dell’impresa (rivenditori) e non adibite a uso pubblico, fatta eccezione per gli agenti e rappresentanti di commercio per i quali rimaneva la detraibilità.
Inoltre la vengono di fatto annullate con la Sentenza in discorso, le limitazioni che escludevano totalmente per i sopra citati mezzi, la detrazione dell’I.v.a. sulle spese di manutenzione, impiego, custodia, riparazione, nonché sull’acquisto di carburanti e lubrificanti.
Andrebbe approfondito l’argomento relativo l’assegnazione in uso delle autovetture ai dipendenti (fringe benefit) e per gli usi extra-aziendali, ma attendiamo di leggere meglio la Sentenza , sperando che non si proceda con norme contrarie allo spirito delle norme comunitarie.
 
14 settembre 2006.
Tutti i diritti riservati all’Autore.
 
A cura del Dott. Fabrizio Fava – info@favaconsulting.net
Master in Diritto Europeo – Università Roma Tre
Segretario Nazionale Associazione Nazionale Italiana Difensori Tributari-Roma www.difensoritributari.org
 

Fava Fabrizio

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