Aumento delle spese processuali penali

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Anche l’anno 2013 si caratterizza per un, ingiustificato, aumento dei costi della giustizia a carico dei cittadini/utenti. .

A differenza del recente passato gli aumenti questa volta non hanno riguardato contributo unificato e diritti di copia nei procedimenti civili, e di riflesso per i giudizi penali in cui vi è costituzione di parte civile, nei procedimenti relativi alla giustizia amministrativa e nei procedimenti tributari ma le spese del processo penale.

Con Decreto Ministeriale 8 agosto 2013 n 111 1 sono stati rideterminati ( articolo 2 ) i criteri di recupero per intero e per quota delle spese del processo penale anticipate dall’Erario relativamente alla consulenza tecnica, alla perizia, alla pubblicazione della sentenza penale di condanna , alla demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi e alle intercettazioni telefoniche2 prevedendone, a definitiva entrata in vigore delle disposizioni normative di cui articolo 67 legge 19 giugno 2009 n 69 3 , il recupero per intero nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, specificandone comunque, a scapito di errate interpretazioni, che in caso di pluralità di condannati il recupero di dette spese avviene in parti uguali.

Ma cosa più importante sono stati modificati, logicamente in aumento, le spese del processo penale anticipate dall’erario( articolo 1 ) e soggette a pagamento forfettizzato. 4

La normativa in oggetto ha creato i soliti problemi interpretativi sollevato inoltre non pochi dubbi di legittimità della stessa.

Il decreto ministeriale in oggetto in vigore dal 19 ottobre 2013 prevede infatti ( articolo 3 disposizioni transitorie) che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall’erario relative a processi penali per i quali la sentenza penale di condanna è stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n 69”

Ricordiamo che la legge 18 giugno 2009 n 69 è in vigore a far data del 4 luglio 2009.

Si palesa subito un chiaro contrasto tra norme di grado gerarchico diverso.

Ricordiamo, principalmente a noi stessi, che una delle regole che struttura il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi risponde al principio che “una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore”

L’entrata in vigore retroattivo del regolamento in esame, specificatamente per le spese forfetizzate, palesa di per se forti dubbi di legittimità quando fa decorrere retroattivamente effetti processuali penali e tributari ma il richiamato articolo 3 ( norma regolamentare) è in netto contrasto con quanto stabilito dalla legge 69/2009 che, nel modificare l’articolo 204 DPR 115/2002 5, in maniera chiara all’articolo 67 statuiva che “ fino all’emanazione del decreto di cui al primo comma di questo articolo il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti”

Quindi la retroattività del recupero disposta dal Decreto Ministeriale in esame è in netto contrasto con il dettato normativo di cui alla legge 69/2009 ai sensi della quale in attesa del decreto ( oggi in esame ) le spese andavano, se pur non più solidali ma per quota , recuperate, specificatamente quelle forfetizzate, nella misura prevista dal richiamato, in nota, D.M. 13 novembre 2002 n 285.

Ma la retroattività della norma, se pur dettata dall’oramai consolidato, ma non condivisibile, principio del recupero di risorse economiche aumentando i costi, a carico dei cittadini, dei servizi giustizia , contrasta anche con il principio di economicità del servizio stesso.

È immaginabile l’aumento del carico di lavoro negli uffici giudiziari che a mala pena, e con grande spirito di sacrificio del poco personale in servizio, riescono a garantire l’ordinario.

Con la nuova normativa gli Uffici si vedrebbero costretti a riprendere atti già definiti e trasmessi negli archivi, invitare le parti che già hanno corrisposto i vecchi importi ad integrarli con i nuovi e, in caso di pendenza nel recupero coattivo, rideterminarne gli importi con i consequenziali riflessi sulla procedura coattiva in corso.

Ma dalla lettura della normativa in esame altre, ed altrettanto preoccupanti, discrasie vengono alla luce.

Ad esempio la tabella A allegata al Decreto Ministeriale in esame prevede per il decreto penale ( articolo 460 codice di procedura penale) il pagamenti di € 60.

Peccato, per il poco attento legislatore, che , ai sensi dell’articolo 460 codice di procedura penale punto 5, “ il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento..”

E, lo ribadisco, non ritengo proprio che una norma regolamentare possa abrogare una norma procedimentale 6.

Qualcuno ha voluto giustificare questo vero e proprio strafalcione con un refuso nel senso che nella tabella anziché indicarsi l’opposizione a decreto penale ex articolo 461 codice di procedura penale ( nella tabella del 2002 importo previsto € 27) si è erroneamente indicato il decreto penale ex articolo 460 codice procedura penale.

Refuso o no la situazione attuale è, oltre al su indicato contrasto di norme di grado diverso, che la nuova tabella degli importi non contempla più l’indicazione del pagamento per l’opposizione al decreto penale e per il principio che “ tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti” si deve concludere che tale tipo di procedura non sconti più spese.

Infine ritengo opportuno alcuni chiarimenti.

In materia di applicazione della pena su richiesta di parte c.d. patteggiamento( articolo 444 codice di procedura penale) l’articolo 445 codice di procedura penale prevede “ che la sentenza prevista dall’articolo 444 comma 2 quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non comporta la condanna delle spese del procedimento..

Inoltre nessun recupero a ritroso per le sentenza nei procedimenti di oblazione.

La nuova normativa prevede infatti il recupero in caso di sentenza penale di condanna mentre nel caso di oblazione si ha una sentenza di non luogo a procedere con contestuale estinzione del reato 7

Permane invece, nel silenzio della normativa, il recupero per intero delle spese quali quelle relative alla custodia di beni in sequestro, non potendo le stesse, in mancanza di specifica norma, essere ricomprese tra quelle forfetizzate.

1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2013 n 233

2 prestazioni quest’ultime previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n 259

3 che ha operato l’ epocale, per gli uffici giudiziari, modifica dell’articolo 204 DPR 115/2002

4 sino all’entrata in vigore della normativa in oggetto tali spese erano regolamentate dal D.M. 13 novembre 2002 n 285 pubblicato in gazzetta ufficiale 28 dicembre 2002 n 303.

5 Relativo alle modalità di recupero delle spese anticipate dall’erario nel processo penale

6 Ricordo che il codice di procedura penale è stato approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1998 n 447

7 Vedasi articoli 162 e 162 bis codice penale

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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