Attuazione della direttiva n. 89/48/cee relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 in Gazz. Uf

Normativa 21/06/07
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Articolo 1
Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.
 
1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l’attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente (1) .
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.
(1) Comma così modificato dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 2
Professioni.
 
1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1;
b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1;
c) le attività esercitate con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1;
d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
 
Articolo 2 Bis
Formazione regolamentata (1) .
1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un’università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all’autorizzazione dell’autorità designata a tal fine .
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 3
Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.
 
1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:
a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all’art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;
b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentata (1) .
2. L’esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini dell’applicazione dell’art. 5, secondo comma.
3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.
4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
(1) Comma inserito dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 4
Titoli professionali assimilati.
 
1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all’esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all’art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
 
Articolo 5
Composizione e durata della formazione professionale.
 
1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1, comma 3, o all’art. 4 del presente decreto può consistere:
a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;
b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.
2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.
 
Articolo 6
Misure compensative.
 
1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all’art. 1 e all’art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell’art. 3, lettera b) .
1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a) (1) .
2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale (2), di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell’art. 5 del presente decreto.
(1) Comma inserito dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) In luogo di "procuratore legale" leggasi "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell’albo dei procuratori legali.
 
Articolo 7
Tirocinio di adattamento.
 
1. Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia dell’attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all’articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l’esercizio della professione (1).
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
(1) Comma inserito dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 8
Prova attitudinale.
 
1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l’esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L’esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all’articolo 12 (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 9
Disposizioni applicative delle misure compensative (1) .
1. Con decreto del Ministro competente di cui all’articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8 (2) (3) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) In materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato, vedi il Regolamento di cui al D.M. 28 maggio 2003, n. 191.
(3) In materia di misure compensative per l’esercizio della professione di geometra, vedi il Regolamento di cui al D.M. 21 giugno 2006, n. 238.
 
Articolo 10
Requisiti formali dei titoli.
1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
 
Articolo 11
Competenze per il riconoscimento.
 
1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all’art. 2, lettera a) , individuato nell’allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d) . L’allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) ;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) , d) ed e) ;
c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior (2) ;
e) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (2);
f) il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.
(1) Lettera così modificata dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 12
Procedura di riconoscimento.
1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all’art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all’art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all’interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all’allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell’ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all’art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l’ente o organo competente a norma dell’art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.
 
Articolo 13
Effetti del riconoscimento.
 
1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l’esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.
4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell’art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.
 
Articolo 14
Uso del titolo professionale e del titolo di studio.
 
1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all’esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all’uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell’istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
 
Articolo 15
Esecuzione delle misure compensative.
 
1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:
a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all’accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell’art. 11;
b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;
c) il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.
 
Articolo 16
Prova dei requisiti non professionali.
 
1. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l’ammissione all’esercizio della professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.
4-bis. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d’origine o di provenienza (1) .
4-ter. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l’assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l’estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 17
Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.
 
1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell’art. 11.
2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equi valenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.
 
Articolo 18
Relazione alla Commissione delle Comunità europee.
 
1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull’applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.
 
Articolo 19
Materie non regolate.
 
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.
Allegato unico.
 
 
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE RELATIVA AD UN SECONDO SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 89/48/CEE (Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 maggio, n. 123).
 
Articolo 1
Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.
 
1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l’attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
a) un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all’allegato A al presente decreto. L’allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all’allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;
b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a) , impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;
c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.
4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:
a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l’esercizio di una professione da un’autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;
b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a) , b) , e c) del comma precedente;
c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.
5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.
 
Articolo 2
Professioni.
 
1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1;
b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1;
c) le attività esercitate con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1;
d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
 
Articolo 3
Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.
1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:
a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all’art. 1, comma 3, lettera a) , che attesti la idoneità all’esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;
b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all’art. 1, comma 3, lettera b) , lettera c) , che attesti la idoneità all’esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;
c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all’art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all’esercizio di una professione;
d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) ;
e) sia in possesso di una formazione indicata nell’allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell’allegato la disposizione di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) . Le formazioni elencate all’allegato B rispondono ai requisiti di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) .
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.
3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
 
Articolo 4
Titoli professionali assimilati.
 
1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all’esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all’art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
 
Articolo 5
Composizione e durata della formazione professionale.
1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all’art. 1, commi 3 e 4, o all’art. 4, può consistere:
a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all’art. 1, comma 3;
b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.
 
Articolo 6
Misure compensative.
1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l’accesso o l’esercizio delle attività di cui all’art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all’art. 1 e all’art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell’art. 3, comma 1.
2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell’art. 1, comma 3, lettera a) , ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c) .
2-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1 (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 7
Adeguamento durata formazione professionale.
 
1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a) , o dell’art. 3, comma 1, lettera a) , è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a) , può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b) , e di durata pari al periodo mancante nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) .
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l’esercizio professionale contemplato all’art. 3, comma 1, lettera a) .
 
Articolo 8
Fattispecie di applicazione della prova attitudinale.
1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:
a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all’articolo 1, comma 3, lettera a) , o all’art. 3, comma 1, lettera a) ; (1)
b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell’attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;
c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c) , ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all’art. 1, comma 3, o all’art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente;
c- bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina (2).
(1) Lettera così modificata dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 20, l. 29 dicembre 2000, n. 422.
 
Articolo 9
Tirocinio di adattamento.
 
1. Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio dell’attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all’articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l’esercizio della professione (1)
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
(1) Comma aggiunto dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 10
Prova attitudinale.
 
1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l’esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L’esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all’articolo 14 (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 11
Disposizioni applicative misure compensative (1).
 
1. Con decreto del Ministro competente di cui all’articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 (2) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) In applicazione del presente articolo, vedi il D.M. 17 novembre 2006, n. 304.
 
Articolo 12
Requisiti formali dei titoli.
1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
 
Articolo 13
Competenze per il riconoscimento.
 
1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all’art. 2, lettera a) , individuato nell’allegato C al presente decreto. L’allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d) ;
c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria (1);
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo (2) ;
g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ogni altro caso (1).
(1) Lettera così modificata dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) Lettera aggiunta dall’ articolo 27 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.
 
Articolo 14
Procedura di riconoscimento.
 
1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all’art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all’art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all’interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all’allegato C;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) Omissis.
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell’ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all’art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, individuando l’ente o organo competente a norma dell’art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.
(1) Lettera soppressa dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 15
Effetti del riconoscimento.
 
1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
 
Articolo 16
Uso del titolo professionale e del titolo di studio.
 
1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all’esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all’uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell’istituto o della autorità che lo ha rilasciato.
 
Articolo 17
Esecuzione delle misure compensative.
1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:
a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all’accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;
b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore sanitario;
c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all’art. 13, comma 1, lettera e) , nonché ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g) (1) ;
d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all’art. 13, comma 1, lettera d) ;
e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all’art. 13, comma 1, lettera f) .
(1) Lettera così modificata dall’articolo 2 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
 
Articolo 18
Prova dei requisiti non professionali.
1. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l’ammissione all’esercizio della professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.
 
Articolo 19
Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.
1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell’art. 13.
2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all’art. 3, comma 1, lettera b) .
3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma dell’art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.
 
Articolo 20
Relazione alla Commissione delle Comunità europee.
 
1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull’applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.
 
Articolo 21
Norme di rinvio.
 
1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell’allegato D al presente decreto, relative all’esercizio di attività non salariate, si applicano anche all’esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.
 
Articolo 22
Materie non regolate.
 
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive contenute nell’allegato E al presente decreto.
 
Articolo 23
Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime.
1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.
 
Allegato 3
ALLEGATO C
 __________________________________________________________
| PROFESSIONI                   | AUTORITA’ COMPETENTE     |
|_______________________________|__________________________|
|GIORNALISTI                    |MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
 
omissis
 
Nota:
 
Sono equiparati ai cittadini comunitari  anche i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle  norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72;   i cittadini della SVIZZERA, a decorrere dal 1 giugno 2002,  in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002,  che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati; i cittadini della REPUBBLICA DI SAN MARINO, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2). 
 
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, A NORMA DELL’ART. 1, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in Suppl. ordinario n. 190/L, alla Gazz. Uff. n. 258, del 3 novembre).
 
Articolo 49
Riconoscimento titoli abilitanti all’esercizio delle professioni.
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell’ambito delle quote definite a norma dell’art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all’Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L’ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente (1) .
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l’applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all’ articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 , può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome (2).
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all’estero, viene rilasciato un visto d’ingresso per studio, per il periodo necessario all’espletamento della suddetta misura compensativa (3) .
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all’esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
(1) Comma inserito dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 28 ottobre 2004, n. 334.
(2) Comma sostituito dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 28 ottobre 2004, n. 334.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 28 ottobre 2004, n. 334.
 

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