Attuazione della direttiva 2009/49/CE, in materia di obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e di obblighi di redazione dei conti consolidati

Redazione 01/04/11
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In attuazione della delega conferita con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge
comunitaria 2009), è stato adottato ed è in attesa di pubblicazione
il decreto legislativo volto a recepire nell’ordinamento interno le disposizioni
contenute nella direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE del Consiglio
per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società
di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati.
In particolare le modifiche che la direttiva 2009/49/CE apporta alle citate direttive
in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati si muovono lungo due
direttrici di fondo. Da un lato, al fine di alleviare gli oneri in materia di
informativa finanziaria posti a carico delle società di medie dimensioni,
si consente agli Stati membri di esonerare le "medie imprese" dall’obbligo
di fornire talune informazioni nella nota integrativa; dall’altro, in considerazione
della particolare onerosità per le imprese madri della vigente disciplina
che impone di redigere conti consolidati anche se l’unica impresa figlia o tutte
le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini
del consolidamento, la direttiva esonera dall’obbligo di redazione del bilancio
consolidato le società le cui controllate, sia individualmente sia nel
loro insieme, presentino un interesse non rilevante ai fini suddetti.
Il testo del decreto recepisce solo quanto previsto dalla direttiva 2009/49/CE
in materia di deroga all’obbligo di redazione del bilancio consolidato, trattandosi
di disposizione dal contenuto precettivo per gli Stati membri. Per quanto riguarda,
invece, la parte della direttiva concernente gli obblighi informativi a carico
delle medie imprese, questa, come specificato nella Relazione di accompagnamento,
non viene inserita nel testo di recepimento, non essendo la fattispecie delle
cd. "medie imprese" prevista dal nostro codice civile.
Ai fini indicati, il provvedimento, composto di due soli articoli, modifica:
– il D.Lgs. 127/1991, relativo ai conti annuali e ai conti consolidati delle società
di capitali;
– il D.Lgs. 87/1992, relativo ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche
e degli altri istituti finanziari.
In particolare, l’art. 1, lett. a), del decreto legislativo in commento introduce
un nuovo comma 3bis all’art. 27 del citato D.Lgs. 127/1991, in cui si prevede
una nuova fattispecie di esenzione dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato,
nel caso in cui le società controllanti di imprese controllate presentino,
individualmente e congiuntamente, un interesse irrilevante ai fini indicati dall’art.
29, co. 2, dello stesso provvedimento normativo. E’ da ricordare, in proposito,
che detta ultima disposizione richiede che il bilancio sia redatto con chiarezza
e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante
e dalle controllate.
Lo stesso art. 1, alla lett. b), reca poi una norma di mero coordinamento formale
conseguente alla modifica apportata dalla lettera precedente.
L’art. 2 novella, invece, l’art. 24 del D.Lgs. 87/1992, introducendo un’analoga
esenzione dalla redazione del bilancio consolidato nei confronti degli enti creditizi
e finanziari capogruppo, alle medesime condizioni enunciate dall’art. 1 (Anna
Costagliola
).

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