Atto meramente confermativo e atto propriamente confermativo

sentenza 07/04/11
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Un provvedimento amministrativo ha natura meramente confermativa (e non ne è necessaria l’autonoma impugnativa) allorquando esso, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, mantenga ferme le statuizioni in precedenza adottate.

Viceversa, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere.

È dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione.

N. 01998/2011REG.PROV.COLL.

N. 02476/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2006, proposto da***

contro***

per la riforma***

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il Cons. **************** e uditi per le parti l’avvocato ******* per delega dell’avvovcato *******, e l’avvocato dello Stato *******.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il sig. *******ò **** riferisce di aver prestato servizio presso i ruoli della Polizia di Stato sin dal dicembre del 1968 e di aver acquisito nel 1992 la qualifica di Vice Sovrintendente.

In data 21 gennaio 1995 egli, ora appellante, presentava istanza di dimissioni dal servizio a decorrere dal 5 giugno 1995.

Con atto in data 20 maggio 1995 (acquisito dall’Amministrazione il successivo 31 maggio, come risulta dal documento allegato n. 7 prodotto nel corso del primo grado di giudizio dalla Difesa erariale) il Basilicò chiedeva la revoca dell’istanza di dimissioni in questione.

Risulta agli atti che il Prefetto della Provincia di Bologna aveva medio tempore adottato (in data 20 aprile 1995) un decreto che, in accoglimento dell’istanza in data 21 gennaio 1995, disponeva il collocamento a riposo del dipendente Basilicò a far data dal 5 giugno 1995 (documento n. E1 della produzione della difesa erariale in primo grado).

Risulta, altresì, agli atti che con nota in data 17 maggio 1995 la Prefettura di Bologna trasmise copia del decreto di cui sopra alla Questura di Bologna, perché ne curasse la notifica all’interessato.

Risulta, tuttavia, agli atti che la copia del decreto in concreto notificata all’odierno appellante recasse la data del 20 maggio 1995.

Risulta, ancora, agli atti che la Questura di Bologna procedette alla notifica del decreto di cui sopra al dipendente solo in data 1° giugno 1995.

Con successivo decreto in data 5 giugno 1995 (non impugnato) il Prefetto di Bologna respingeva l’istanza di revoca delle dimissioni del dipendente, dichiarando l’insussistenza di un interesse dell’amministrazione alla revoca delle dimissioni dal servizio del dipendente in argomento.

Il decreto di collocamento a riposo veniva impugnato dal Basilicò innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, il quale con la pronuncia oggetto del presente gravame lo respingeva.

Il primo giudice osservava, in particolare:

– che il decreto prefettizio con il quale era stato disposto l’accoglimento delle dimissioni (da considerarsi atto non recettizio) era stato adottato dal Prefetto in una data (20 aprile 1995) certamente precedente rispetto alla data in cui il dipendente aveva manifestato la volontà di revocare le dimissioni (20 maggio 1995);

– che, comunque, il Basilicò non aveva impugnato il decreto prefettizio in data 5 giugno 1995 con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca delle dimissioni, prestando conseguentemente acquiescenza alla richiamata decisione.

La pronuncia in questione veniva gravata in appello dal Basilicò, il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di gravame.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bologna, i quali concludevano nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2011, presenti i procuratori delle parti costituite come da verbale di udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. Basilicò ****, dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di Vice Sovrintendente ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso avverso il decreto del Prefetto di Bologna con cui è stato disposto il suo collocamento a riposo nonostante il fatto che egli avesse presentato in data 20 maggio 1995 un atto di revoca delle dimissioni, ricevuto dall’amministrazione il successivo 31 maggio.

2.1. Con l’unico motivo di appello il Basilicò (premessa la sussistenza di un interesse – quanto meno ai fini economici – alla decisione, nonostante l’intervenuto superamento dell’età massima per la permanenza in servizio), lamenta in primo luogo che la sentenza in epigrafe sia da riformare in quanto fondata su un erroneo presupposto di fatto.

In particolare, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto prefettizio con il quale era stato disposto il suo collocamento a riposo fosse stato adottato in data 20 aprile 1995.

Al contrario, la documentazione in atti dimostrerebbe in modo inequivocabile che il decreto in parola era stato adottato solo in data 20 maggio 1995

Ad ogni modo, ai fini del decidere sarebbe determinante il fatto che il decreto di collocamento a riposo era stato notificato al dipendente in una data (1° giugno 1995) successiva a quella in cui il dipendente aveva presentato all’amministrazione la revoca dell’istanza di pensionamento (31 maggio 1995). La necessaria conseguenza di ciò sarebbe nel senso che l’amministrazione non disponesse più del potere di disporre il pensionamento del dipendente, anche perché il provvedimento che accoglie l’istanza del dipendente ha carattere recettizio e resta privo di effetti sino al momento della formale comunicazione (comunicazione che, nel caso di specie era intervenuta solo in un momento successivo a quello in cui il dipendente aveva a propria volta comunicato l’intenzione di revocare l’iniziale istanza).

2.2. In secondo luogo, il sig. *******ò contesta la correttezza della pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha affermato che, nell’ambito del procedimento amministrativo in esame, non occorre alcuna valutazione e motivazione in ordine al concreto interesse dell’Amministrazione di porre in quiescenza il dipendente.

Sotto tale aspetto, la pronuncia risulterebbe erronea per contrasto con l’orientamento secondo cui – al contrario – il provvedimento di collocamento in quiescenza non può omettere di dare puntualmente atto dell’effettivo interesse dell’amministrazione a collocare a riposo il dipendente.

2.3. In terzo luogo, l’appellante contesta la pronuncia in epigrafe per la parte in cui (punto 2 d) della sentenza) ha ritenuto che il ricorso non potesse comunque trovare accoglimento a causa della mancata impugnativa del provvedimento in data 5 giugno 1995 con cui il Prefetto di Bologna aveva respinto la domanda di revoca delle dimissioni presentate dall’appellante.

Secondo il sig. *******ò, la sentenza sarebbe in parte qua errata per non aver considerato che alcun onere di impugnativa gravava in relazione al richiamato atto, il quale si configurava quale atto meramente confermativo del decreto di collocamento in quiescenza.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

3.1. Il Collegio osserva che il primo giudice ha fondato la pronuncia reiettiva su tre ordini di ragioni (dinanzi richiamate sub 2.1, 2.2 e 2.3) fra loro funzionalmente autonome, con la conseguenza che al rigetto del ricorso si sarebbe potuti pervenire anche in base ad una soltanto di esse.

3.2. Ora, il Collegio non ritiene rilevante ai fini del decidere esaminare i motivi di appello dinanzi richiamati sub 2.1 e 2.2, atteso che la reiezione dell’appello è comunque resa necessaria dall’infondatezza del motivo dinanzi richiamato sub 2.3.

In particolare, il Collegio osserva che la pronuncia in epigrafe è meritevole di conferma laddove ha osservato che il provvedimento in data 5 giugno 2010 (con il quale la Prefettura aveva respinto la domanda di revoca delle dimissioni proposta dall’appellante) non rappresentava un atto meramente confermativo del precedete atto di collocamento in quiescenza, con la conseguenza che esso doveva necessariamente essere impugnato dinanzi al primo giudice e che la sua mancata impugnativa non aveva comunque consentito di accogliere le tesi della parte ricorrente.

Evidentemente, quindi, il fulcro del thema decidendum consiste nello stabilire se l’atto del Prefetto in data 5 giugno 1995 rappresentava o meno un atto meramente confermativo di quello del 20 aprile (o 20 maggio) dello stesso anno

Secondo un condiviso orientamento (richiamato, peraltro, dallo stesso appellante) può affermarsi che un provvedimento amministrativo ha natura meramente confermativa (e che non ne è necessaria l’autonoma impugnativa) allorquando esso, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate. Al contrario, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere: è dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6878).

Ebbene, impostati in tal modo i termini della questione, il Collegio osserva che non sembrano sussistere dubbi in ordine al fatto che il provvedimento in data 5 giugno 1995 (mai impugnato) non costituisse atto meramente confermativo del precedente e che – conseguentemente –sussistesse un puntuale onere di procedere alla sua autonoma impugnativa.

Infatti, dal semplice esame dell’atto in questione (doc. 12 della produzione fornita dall’Avvocatura erariale in primo grado) emerge con chiarezza che l’amministrazione sia pervenuta alla conclusione del rigetto della domanda di revoca procedendo ad una nuova e diversa valutazione dei diversi interessi in gioco e che tale valutazione (puntualmente richiamata nel testo del provvedimento) si era conclusa nel senso dell’insussistenza di un interesse per l’amministrazione all’accoglimento dell’istanza del dipendente.

Da tanto emerge che il provvedimento in questione (configurandosi come atto autonomamente lesivo) doveva essere fatto oggetto di specifico gravame e che la sua mancata impugnativa – come correttamente ritenuto dal primo Giudice – non poteva che condurre alla reiezione per inammissibilità della pretesa fatta valere dell’odierno appellante.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*****************, Consigliere

Claudio Contessa, ***********, Estensore

**************, Consigliere

***************************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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