Attività formative, il Comune può legittimamente derogare al tetto di spesa

Redazione 28/11/13
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Lilla Laperuta

Nella deliberazione n. 276 del 20 novembre 2013, la Corte dei Conti Emilia Romagna fornisce un parere richiestole in merito all’applicazione del limite delle spese di formazione, statuito all’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, all’attività formativa prevista dalla L. 190/2012, legge anticorruzione, ovvero se questa debba considerarsi obbligatoria e quindi sottratta ai summenzionati vincoli di spesa.
La Corte chiarisce che alla luce dell’impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori costituzionali consacrati dall’art. 97 della Costituzione, cui è funzionale anche tale tipologia di attività di formazione, si rileva il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 6 del D.L. 78/2010.

Peraltro, come puntualmente richiamato dalla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012, la previsione del comma 13 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, nell’ottica della necessarietà del contenimento della spesa pubblica, con l’introduzione di un tetto di spesa per le attività formative, evidenzia, comunque, “la volontà del Legislatore di indurre le Amministrazioni a procedere ad un’attenta attività di programmazione dei fabbisogni formativi e di correlata individuazione delle risorse finanziarie all’uopo necessarie, realizzando per tale via obiettivi di razionalizzazione dell’azione amministrativa, oltre che di risparmio di spesa” con limitazione, pertanto, della deroga, all’esigenza assoluta di effettuare la formazione obbligatoria in un determinato esercizio, ovvero “limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi che non possano essere disattesi o differiti ad altro esercizio” (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 18/2011).

In conclusione, il Comune potrà legittimamente derogare, per l’attività formativa di cui al quesito e con l’avvertenza di cui al punto precedente, al tetto di spesa definito dall’art. 6 con l’ulteriore avvertenza, peraltro, che le iniziative formative devono tenere conto anche del possibile contributo degli operatori interni, “inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house” (da Piano Nazionale Anticorruzione)”.

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