Atti osceni: masturbarsi in pubblico non è più reato

Redazione 07/09/16
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Non costituisce più reato il commettere atti osceni in luogo pubblico, neanche nel caso in cui l’accusato si masturbi lungo la strada al passaggio di studentesse universitarie. Lo ribadisce la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza num. 36867 del 6 settembre 2016, che ha annullato la condanna penale inflitta in appello a un settantenne di Catania.

 

Il comportamento dell’imputato e la decisione della Cassazione

L’uomo accusato dell’atto era stato condannato dal Tribunale di Catania e poi dalla Corte d’appello della stessa città per il reato previsto dall’art. 527 del Codice penale, in quanto “aveva estratto il proprio membro e si era masturbato” al passaggio di alcune studentesse nei pressi della cittadella universitaria. La pena consisteva in tre mesi di reclusione, convertiti in 3.420 euro di multa. Dopo le due condanne, l’accusato si era però rivolto alla Corte di Cassazione adducendo una “particolare tenuità del fatto” frutto di un “comportamento del tutto occasionale” e compiuto in “condizioni di ridotta visibilità”. La Suprema Corte non ha risposto nel merito alle attenuanti richieste dall’uomo e ha stabilito direttamente l’annullamento della sentenza della Corte d’appello perché il fatto contestato non costituisce più reato.

Si legge infatti nelle motivazioni della Corte che “la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio” per “l’intervenuta abolitio criminis” del reato di atti osceni, che sostituisce alle sanzioni penali semplici sanzioni amministrative. Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, che è intervenuto a modificare l’art. 527 del Codice penale, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore: l’uomo, quindi, non è colpevole di alcun reato secondo l’ordinamento vigente e sarà ora solo costretto a pagare una multa.

Atti osceni: cosa dice la legge

Gli atti osceni in luogo pubblico, come accennato, erano considerati fino a pochi mesi fa un reato dall’art. 527 del Codice penale; il D.Lgs. n. 8/2016 è intervenuto a modificare tale articolo (e, più in generale, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda) e a rendere gli atti osceni un comportamento punibile con semplice sanzione amministrativa “da euro 5.000 a euro 30.000”. Resta invece un reato, punibile con reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, l’atto osceno “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori” se da ciò deriva il pericolo  che essi vi assistano. Per quanto è dato sapere, quindi, non nel caso del settantenne di Catania. Il tema, però, è destinato a continuare a far discutere: complici anche l’intrinseca vaghezza del concetto di “atti osceni” e il mutevole comune senso del pudore, a non essere più perseguibili penalmente saranno anche comportamenti come il rapporto sessuale in luogo pubblico, la denudazione e la minzione all’angolo della strada.

 

Sentenza collegata

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