Atti di destinazione: cosa sono e quali norme li regolano

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L’art. 39 novies, D. L. n. 273/2005, convertito in legge n. 51/2006, ha introdotto nel codice civile l’art. 2645-ter, che disciplina la trascrizione degli atti di destinazione di beni immobili o beni mobili registrati, disponendo, altresì, che gli atti in forma pubblica, con cui tali beni sono iscritti in pubblici registri, sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, c.c. possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato, anche durante la vita del conferente stesso. I beni oggetto di conferimento ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, c.c. solo per debiti contratti per tale scopo.

In buona sostanza, con gli atti di cui trattasi è possibile costituire un vincolo di destinazione su beni che, pur restando nella titolarità giuridica del “conferente”, assumono, per la durata stabilita, la connotazione di patrimonio separato in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità della trascrizione.

La norma pone, però, alcune problematiche di non poco conto.

Preliminarmente, occorre stabilire se la norma de qua si limiti a disciplinare la trascrizione dell’atto di destinazione e, dunque, il profilo dell’opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale, oppure se l’art. 2645-ter c.c. operi sul piano sostanziale, riconoscendo negozi atipici che abbiano un effetto di destinazione, la cui disciplina è dettata dalla norma medesima.

Sul punto si è ritenuto di dover negare ogni rilievo sostanziale alla norma in esame argomentando che il legislatore si è limitato ad introdurre una mera norma sugli effetti che ha esclusivamente legittimato in via generale la trascrizione del vincolo di destinazione,

Infatti, la giurisprudenza di merito ha rimarcato che l’art. 2645-ter c.c., in quanto norma “sugli effetti” e non “sugli atti”, riguarda esclusivamente gli effetti complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori delle sole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un “negozio destinatorio puro”, intendendo per tale una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria (cfr. Trib. Reggio Emilia, 22/06/2012; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28/11/2013, in Corriere Giur., 2014, 11, 1367, SGOBBO), giacché è carente qualsiasi elemento per individuare la struttura del negozio, la sua natura e la sua causa.

Ne deriva, allora, che le norma in esame consente piuttosto di rendere opponibile erga omnes l’effetto di destinazione rientrante nel contenuto, eventuale, di un negozio dotato di autonoma causa (cfr. Trib. Reggio Emilia, 27/01/2014, in Giur. It., 2014, 11, 2494, OCCELLI).

Pertanto, deve ritenersi inammissibile il c.d. “vincolo di destinazione autoimposto” in cui l’effetto destinatorio sia collegato ad un atto inefficace.

Ciò posto, passando alla struttura di tali atti e chiarendo se il negozio con il quale si imprime il vincolo di destinazione sia qualificabile quale atto unilaterale o, piuttosto, quale contratto, è bene rilevare che, nel mentre si cerca una soluzione in un senso o nell’altro, appare più opportuno assumere una posizione interpretativa intermedia e risolvere il problema in termini di versatilità della struttura che potrebbe così essere indifferentemente unilaterale o bilaterale.

Insomma, è da ritenere che il legislatore abbia voluto configurare una categoria generale di “negozio di destinazione” da realizzare al di fuori di modelli predeterminati e che, per tale aspetto, anche in considerazione della libera manifestazione dell’autonomia privata, può intervenire, dal punto di vista strutturale, unilateralmente o bilateralmente, inter vivos o mortis causa.

Per altro aspetto, sempre sulla scorta della già citata libera manifestazione dell’autonomia privata, l’atto di destinazione può essere arricchito di un ulteriore contenuto negoziale, anche bilaterale, e dunque contrattuale, contestualmente o successivamente all’apposizione del vincolo, quale un mandato di gestione o un trasferimento del diritto.

In altre parole, l’effetto immediato e diretto che l’atto di destinazione produce sulla res non è quello traslativo del domìnium, ma piuttosto quello di far sorgere un vincolo temporaneo di destinazione, al quale l’effetto traslativo della proprietà dalla sfera giuridica del soggetto conferente ad altro soggetto può solo eventualmente accompagnarsi.

Stabilito questo, si osserva che il fulcro della disciplina in esame appare doversi individuare in quella parte della norma che lega il profilo della destinazione alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela” ai sensi del secondo comma dell’art. 1322, c.c., deducendosi da ciò che la meritevolezza degli interessi si atteggia quale “causa negotii” per l’ammissibilità della destinazione del bene e della conseguente opponibilità del vincolo, senza vieppiù chiarire quali sono i contorni entro i quali il giudizio di meritevolezza debba mantenersi, lasciando così spazio a svariate applicazioni in concreto.

Tralasciando la disamina di queste ultime, si ritiene opportuno registrare che, rientrando “gli interessi meritevoli di tutela” sotto il profilo causale dell’atto di destinazione, la cui mancanza ne determinerebbe la nullità, il giudizio di meritevolezza che va effettuato con riguardo agli atti de quo è il medesimo giudizio previsto dal richiamato secondo comma dell’art. 1322 c.c.

In tale ottica, v’è, però, da aggiungere che il requisito della meritevolezza è stato inteso in maniera differente in base alla dottrina che se ne è occupata.

Si segnala, a tal uopo, che autori quali Falzea e Oppo sostengono sussistente suddetta meritevolezza fintanto che non vi sia illiceità, e dunque ogniqualvolta lo scopo perseguito sia lecito, ovvero non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

D’altro canto, invece, altra dottrina, in primis Gazzoni, considera meritevole l’interesse non solo qualora siano assenti elementi di illiceità nell’atto di destinazione, ma piuttosto quando la finalità con esso perseguita sia apprezzabile dall’ordinamento giuridico secondi i crismi dell’utilità sociale, facendo dunque una valutazione in positivo della ridetta finalità. Di talché se non viene perseguito un fine di pubblica utilità l’atto è nullo e non può essere “salvato” dalla trascrizione, i cui effetti si producono solo se il titolo è valido.

Orbene, a far luce sul punto è intervenuta la giurisprudenza, la quale, aderendo al primo orientamento, sostiene che il solo limite alla meritevolezza sia da individuarsi nella liceità degli scopi perseguiti (cfr. ex pluris App. Venezia, Sez. III, 10/07/2014, in www.ilcaso.it, 2015), ponendo, altresì, una chiosa leggermente più restrittiva nel senso che sono meritevoli di tutela gli interessi leciti che non possono essere soddisfatti con il ricorso a strumenti negoziali tipici diversi dagli atti di destinazione (cfr. Trib. Trieste, 22/04/2015, in Giur. It., 2015, 6, 1354, BALLERINI).

Per ciò che concerne la separazione del patrimonio e l’opponibilità del vincolo ai terzi, è di chiara evidenza la novità introdotta dall’art. 2645 ter c.c., consistente nella formalizzazione del principio per cui l’atto di destinazione può realizzare una limitazione alla responsabilità patrimoniale non più con riferimento a scopi predeterminati dalla legge, bensì relativamente a qualsivoglia interesse, purché meritevole di tutela nel senso suesposto. Ciò consiste, in definitiva, in una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., sempre però nel rispetto del capoverso di tale articolo, garantito, come detto, dal controllo sulla ridetta meritevolezza degli interessi.

A tutela dei terzi, poi, come per tutti gli altri atti di disposizione aventi causa idonea, è data l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la quale consente la declaratoria di inefficacia dell’atto di disposizione che produce pregiudizio e la conseguente possibilità per il creditore di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto.

Più specificatamente l’effetto segregativo non pregiudica in ogni caso i diritti dei creditori del disponente, ai quali comunque sarà sempre lasciata la possibilità di esperire l’azione revocatoria ordinaria, che avrà, tra l’altro, come presupposto per l’accoglimento esclusivamente l’”eventus damni” connesso automaticamente al vincolo imposto al bene, non occorrendo altresì il “consilium fraudis”, in quanto atto a titolo gratuito, ed essendo pertanto sufficiente sotto il profilo dell’elemento soggettivo la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”).

Concludendo, si rileva che l’ultimo comma dell’art. 2645 ter c.c. stabilisce che i beni conferiti nell’atto di destinazione ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione, costituendo, qualora siano impiegati per scopi diversi, inadempimento e consentendo, quindi, le azioni di manutenzione e risoluzione.

È così ormai punto fermo che i creditori non possono agire esecutivamente sui beni e frutti effettivamente destinati, ma a loro volta non utilizzati conformemente con il fine di destinazione, in quanto l’azione esecutiva impedirebbe l’azione di manutenzione, la cui esperibilità può, tra l’altro, essere chiesta da qualsiasi interessato oltre che dal conferente. Questi potrebbero, al più, aggredire i frutti derivanti dall’uso difforme del bene e non utilizzati per il ridetto fine di destinazione, ciò in quanto solo con la effettiva destinazione del bene, anche i frutti sono vincolati al fine dichiarato nell’atto, costituendo sino a quel momento frutti ordinari.

Gaetano Faconda

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