Attenzione nell’appalto integrato la provvisoria copre anche i requisiti del progettista (TAR Sent. N.00306/2012)

Lazzini Sonia 27/11/12
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Vige il principio della necessaria qualificazione dei progettisti negli appalti aventi ad oggetto la progettazione, congiunta all’esecuzione, dei lavori (appalto integrato).

L’indicazione del professionista in sede di offerta è funzionale, dunque, all’assunzione di responsabilità personale per la progettazione, in sede civile, penale e disciplinare.

E aggiungiamo noi, fondamentale per l’emissione delle fideiussioni_provvisoria e definitiva_ in quanto, gli oneri della progettazione, ancorché non soggetti a ribasso d’asta, fanno parte integrale del contratto e come tali, vanno conteggiati anche ai fini appunto delle garanzie

Ma non solo

L’obbligazione di garanzia riguarda anche il reale possesso di tutti i requisiti anche da parte dell’incarico progettista

Infatti

<< ritiene il Collegio opportuno osservare come sia da ritenere fondata anche l’ulteriore censura in ordine alla mancata dichiarazione personale concernente l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, da parte del suddetto ing. A_>

Ciò perché quando il contratto di appalto ha ad oggetto, oltre all’esecuzione, anche la progettazione dell’opera, deve essere garantita la qualificazione del soggetto (il “progettista qualificato” da indicare nell’offerta) che esegue l’incarico di predisposizione degli elaborati progettuali.

In quest’ottica, l’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 costituisce espressione del più generale principio di cui all’art. 15 del codice dei contratti pubblici, secondo il quale l’operatore che concorra per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 306 del 22 marzo 2012 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

L’art. 90 del codice dei contratti pubblici, a sua volta, prescrive che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori, debbano essere espletate da una serie di figure soggettive, fra le quali le società di ingegneria. Il comma 6 dell’art. 90 cit. detta le condizioni in presenza delle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare a soggetti terzi la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione. Il comma 7 stabilisce, infine, che – «indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario» – gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori debbano «essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»; e che debba, inoltre, «essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

La disposizione citata ammette, quindi, il ricorso alla progettazione esterna di lavori pubblici, individuando i soggetti ai quali tale progettazione può essere affidata. Tra essi rientrano anche le società di ingegneria, per le quali, altresì, si richiede la presenza obbligatoria di un direttore tecnico (ai sensi dell’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui il direttore tecnico deve essere “dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto”).

Peraltro, il comma 7 dell’art. 90 sopra richiamato, nell’esigere che il professionista cui è affidato l’incarico debba essere nominativamente indicato in sede di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, non fa che ribadire il principio generale posto nell’art. 2232 c.c., a mente del quale il professionista deve eseguire personalmente la prestazione oggetto dell’incarico.

L’indicazione del professionista in sede di offerta è funzionale, dunque, all’assunzione di responsabilità personale per la progettazione, in sede civile, penale e disciplinare.

In caso di un appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, l. 163/2006, devono essere attestati anche in relazione al soggetto incaricato delle attività di progettazione dal soggetto partecipante. Infatti la ratio agevolatrice del concorrente (ancorché unico) della prevista possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita quanto meno tendenzialmente – l’affidabilità e l’onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l’eventuale responsabilità da inadempimento» ( Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178).

Ne consegue che l’ATI CONTROINTERESSATA Costruzioni S.r.l. è stata illegittimamente ammessa alla gara, difettando l’imprescindibile requisito dell’indicazione nominativa del progettista qualificato da preporre all’espletamento dell’incarico. Di qui l’invalidità (anche) della aggiudicazione definitiva.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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