Ati, legittimo che la polizza provvisoria sia intesta alla capogruppo, specificando le altre mandanti (TAR Sent.N.00644/2012)

Lazzini Sonia 21/12/12
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La polizza versata in atti, tuttavia, risulta sì intestata solo alla Ricorrente s.p.a. ma “in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla medesima società e dalla Ditta RICORRENTE 2. s.p.a.”;

il contratto, poi, risulta sottoscritto in ogni sua pagina non solo dall’Ricorrente s.p.a. ma anche dalla predetta RICORRENTE 2. s.p.a. (in persona dei rispettivi legali rappresentanti).

Tali circostanze fattuali sono del tutto idonee a ricondurre la polizza fideiussoria ad entrambe le componenti del raggruppamento di imprese (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 07.04.2011, n. 2169 e T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 7.5.2010, n. 1843) e soprattutto a coprire gli eventuali inadempimenti di entrambe le società, anche in considerazione del fatto che “rientrano…nella portata della garanzia anche le inadempienze ascrivibili a fatti – non della capogruppo ma – di una delle imprese mandanti, di cui la mandataria dovrebbe pur sempre rispondere, per il vincolo di solidarietà che discende dalla presentazione dell’offerta congiunta” (C.d.s, Sez. V, 3.5.2011 n. 3924; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 12.9.2007, n. 1293).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 644 del 29 marzo 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

1) violazione dell’art. 5, punto 3 del disciplinare di gara – violazione degli artt. 37 r 75 del D. Lg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e dei principi in materia di cauzioni presentate in gare pubbliche da costituende ATI – eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà logica; 2) violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare d’appalto di cui all’art. 46, comma 1 bis, del D. Lg.vo 163/2006 – violazione del favor partecipationis.

La ricorrente è stata esclusa dalla stazione appaltante perché “la polizza fideiussoria per la presentazione della cauzione provvisoria è intestata alla Ricorrente sole s.r.l. e sottoscritta esclusivamente dalla stessa; costatato quindi che tale documento non è intestato e sottoscritto anche dall’impresa mandataria RICORRENTE 2. s.p.a., rileva che la polizza non è conforme alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara all’art. 5 punto 3 e, pertanto, procede all’esclusione del concorrente” (così il verbale di gara del 3.1.2012).

La polizza versata in atti, tuttavia, risulta sì intestata solo alla Ricorrente s.p.a. ma “in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla medesima società e dalla Ditta RICORRENTE 2. s.p.a.”; il contratto, poi, risulta sottoscritto in ogni sua pagina non solo dall’Ricorrente s.p.a. ma anche dalla predetta RICORRENTE 2. s.p.a. (in persona dei rispettivi legali rappresentanti).

Tali circostanze fattuali sono del tutto idonee a ricondurre la polizza fideiussoria ad entrambe le componenti del raggruppamento di imprese (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 07.04.2011, n. 2169 e T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 7.5.2010, n. 1843) e soprattutto a coprire gli eventuali inadempimenti di entrambe le società, anche in considerazione del fatto che “rientrano…nella portata della garanzia anche le inadempienze ascrivibili a fatti – non della capogruppo ma – di una delle imprese mandanti, di cui la mandataria dovrebbe pur sempre rispondere, per il vincolo di solidarietà che discende dalla presentazione dell’offerta congiunta” (C.d.s, Sez. V, 3.5.2011 n. 3924; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 12.9.2007, n. 1293).

Sentenza collegata

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