Assunzioni nel pubblico impiego, soppresse le certificazioni sanitarie

Redazione 21/08/13
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Lilla Laperuta

Da oggi è in vigore  la legge 9 agosto 2013, n. 98 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare), che racchiude un cospicuo pacchetto di disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Fra le novità introdotte rileva in particolare la soppressione del certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

a) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del D.P.R. 3/1957 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato laddove si prevede che possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti: 4) idoneità psico fisica all’impiego;

b) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del D.P.R n. 686/1957 (di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), laddove si prevede  che  i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza il certificato medico attestante l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso;

c) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, laddove  si prevede che possono  accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, laddove si prevede quale requisito generale:   b)  idoneità fisica all’impiego:

1)  l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2)  il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

e) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale  non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), laddove si prevede  che possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: b)  idoneità fisica all’impiego:

1)  l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2)  il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica.

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