Assunzioni degli stranieri: dal 15 novembre non è più necessario il contratto di soggiorno

Ferrone Marco 20/01/12
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Con l’emanazione della Nota 28/11/2011 n. 4773 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, detta importanti novità nell’ambito delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari.

Infatti, dal 15 novembre 2011 il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario, non sarà più tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno mediante la compilazione del modello q. Gli impegni contenuti nel suddetto contratto saranno contenuti all’interno del modello Unificato Lav, che per l’occasione grazie al lavoro di implementazione dei tecnici del ministero e dell’Inps è stato finalmente aggiornato.

Prima di entrare dettagliatamente nei particolari della nota del Ministero brevemente si approfitta per ricordare che il contratto di soggiorno è previsto dall’art. 5 bis del T.U. per l’immigrazione n.286/1998. Esso si stipula fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide. Deve contenere:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Dunque, scopo del contratto di soggiorno è di regolare il rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e un lavoratore extracomunitario.

Aspetto importante, il contratto di soggiorno deve essere concluso con un lavoratore in possesso di regolare permesso di soggiorno, questo a partire dal 2007.

Fatta questa doverosa precisazione si ricorda che da oltre tre anni e precisamente dal primo marzo 2008, nel nostro ordinamento è stato introdotto il principio generale della comunicazione unificata.

Scopo dell’adozione del sistema unificato di comunicazione, con l’utilizzo dei modelli Unilav, è stato quello di dare  attuazione ad un principio importante nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, allo scopo di evitare ripetizioni e duplicazioni dello stesso comportamento. Trattasi del cosiddetto principio della pluriefficacia che consiste che la comunicazione fatta da un operatore economico ad un ente, ad esempio alla Direzione territoriale del lavoro, sia valida anche nei confronti dell’Inail, dell’Inps e dello Sportello Unico per l’immigrazione.

Questo principio della pluriefficacia, fino a poco tempo fa purtroppo non aveva trovato applicazione nell’ambito delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari. Infatti, nell’ambito del contratto di soggiorno, l’operatore economico una volta firmato il contratto, era tenuto a spedirlo a mezzo raccomandata allo Sportello Unico per l’immigrazione, competente per territorio, avvalendosi del modello Q.

Quanto sopra  era motivato dal fatto che il contratto di soggiorno conteneva l’impegno del datore di lavoro di garantire un alloggio adeguato e a sostenere le spese per il rimpatrio del lavoratore. Impegni che purtroppo non erano stati contenuti  nel modello unificato di comunicazione.

Il problema questa volta è stato finalmente risolto.

 Infatti la nota del 28 novembre c.a. del ministero del lavoro e delle politiche sociali, consente dal 15 novembre scorso a  tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia di non  compilare più il “modello Q”, ma gli stessi datori di lavoro assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36-bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione, come previsto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
La novità riguarderà anche  tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.

Si segnala che il modello q non va spedito da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione anche per i rapporti di lavoro domestico. Questo, perchè gli impegni a cui deve attenersi lo stesso  datore di lavoro, previsti dall’art. 5 bis del testo unico per l’immigrazione sono contenuti nel modello di comunicazione di assunzione da  inviare all’Inps, così come stabilito dalla legge n.2/2009.

Per finire, si precisa che il datore di lavoro che fornisce l’alloggio allo straniero è tenuto a segnalare tale situazione entro 48 ore all’Autorità di pubblica sicurezza.

 

Marco Ferrone (*)
Funzionario presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 
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(*) Il presente contributo è frutto dell’autore e non vincola in nessun modo l’Amministrazione di appartenenza.

Ferrone Marco

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