L’assunzione di sommarie informazioni della p.g., in seguito alle modificazioni apportate al c.p.p. dalla Legge 1° marzo 2001, n. 63, in materia di formazione e valutazione della prova

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L’assunzione di sommarie informazioni della p.g., in seguito alle modificazioni apportate al c.p.p. dalla Legge 1° marzo 2001, n. 63, in materia di formazione e valutazione della prova

di Giovanni Fontana ([1])

Per approfondire leggi anche “Procedimento ed esecuzione penale” di Cristina Marzagalli.

1. Premessa

Le modifiche apportate all’art. 111 della Carta fondamentale, comportano una serie di rivisitazioni del cod. proc. penale, ivi comprese, quelle previste dalla Legge n. 63 di inizio millennio, in materia di formazione e valutazione della prova ([2]).

Quanto all’attività di indagine preliminare della p.g. (ex art. 347 ss., c.p.p.), consegue un particolare onere di verifica della condizione oggettiva e soggettiva delle parti coinvolte nell’indagine stessa, nonché delle modalità di assunzione delle sommarie informazioni; sia dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (ex art. 350 c.p.p.), come da quella, o da quelle, che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini stesse (ex art. 351 c.p.p.).

Ed è il caso di non sottovalutare mai il fatto, che tali dichiarazioni di scienza, rappresentano per gli inquirenti, l’oggetto della precipua e più diffusa attività investigativa che il nuovo sistema loro consenta. Informazioni queste, con riferimento a chi le dà e a chi le riceve, nella fase della indagine di iniziativa della p.g., integrano ma, completano, l’attività di stretta investigazione; mentre, sono da ritenere “informazioni” tout court quelle date al P.M. (e per delega, alla p.g.), ove non integrino metonimicamente “interrogatorio” se rese dalla persona sottoposta alle indagini ([3]).

Per altro verso, l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, non trova sostanziale diversificazione in ragione dei soggetti che le vanno ad assumere (p.g. o P.M.). Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni di scienza, ben diverse dalle c.d. “informazioni testimoniali”, come impropriamente sono spesso definite. Infatti, tali informazioni sono da ritenere mezzi di ricerca della prova e non anche mezzi di prova e, come tali, forme virtuali ed anticipate della “testimonianza”, così come è dimostrato dall’estensione alle medesime delle regole sancite dagli artt. da 98 a 103 cod. proc. pen., operata dagli artt. 4 e 5 del d.L. 306 del 1992 ([4]).

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2. L’assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini.

Molto sommariamente, l’art. 350 del cod. proc. pen., rispetto alla versione originale del c.d. Codice Vassalli del 1988, sembrerebbe aver subito le uniche modificazioni, all’ultimo comma, e questo, in virtù della sostituzione apportata dall’art. 4 del d.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv., con modif. nella Legge 7 agosto 1992, n. 356) ([5]); non anche, da quel sistema normativo di aggiornamento all’art. 111 della Cost., contenuto nella legge n. 63 del 2001 cit. In realtà, da una più attenta lettura della norma citata, appare ben evidente il richiamo contenuto nel primo comma dell’art. 350 cod. proc. pen., all’art. 64 del medesimo codice.

Ed appare altresì evidente, che proprio l’art. 64 precitato, recante le regole generali per l’interrogatorio (quindi, ed in virtù del principio contenuto nell’art. 61 c.p.p., per l’assunzione di informazioni dall’indagato), subisce sostanziali modificazioni al comma 3 e l’aggiunta del comma 3-bis, ad opera dell’art. 2, co. 1, della più volte citata legge n. 63 del 2001.

Ne consegue, che laddove l’Ufficiale di p.g. ([6]) intende assumere dall’indagato sommarie informazioni utili per le investigazioni, deve necessariamente verificare che (ex artt. 350, co. 1; 64, co. 1 e 2, c.p.p.):

a) nei confronti dell’indagato non è stata adottata la misura della limitazione della libertà personale prevista dagli artt. 380 ss. (arresto) o dall’art. 384 (fermo di p.g.);

b) la persona intervenga in stato di libertà, fatta salva l’adozione di idonee cautele atte a prevenire il pericolo di fuga o di violenze;

c) non vengano utilizzate, neppure con il consenso della persona indagata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione od alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che (ex artt. 350, co. 1; 64, co. 3, modif. art. 2, co. 1, L. 63/2001):

d) le dichiarazioni rilasciate, potranno essere utilizzate nei suoi confronti;

e) salvo quanto disposto dall’art. 66, co. 1 cod. proc. pen. ([7]), ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

f) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197-bis ([8]).

Ciò che più conta, la modificazione prevista dall’art.2, co. 1, all’art. 64 cod. proc. pen., comporta che l’inosservanza delle disposizioni di cui alle lett. d) ed e), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. Ancora, che in mancanza dell’avvertimento di cui alla lett. f), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona sentita su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

Restano ferme le garanzie previste dal comma 3 (assistenza obbligatoria del difensore), 5 (assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nella immediatezza del fatto, finalizzate alla sola prosecuzione delle indagini) ([9]), e 7 (dichiarazioni spontanee dell’indagato) ([10]) dell’art. 350 cod. proc. pen. e, delle informazioni assunte nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo cit. è redatto verbale (ex art. 357, co. 2, lett. b), in forma riassuntiva (ex artt. 373, co. 3, e 140 c.p.p.) ([11]), che, nei termini di cui all’art. 373, co. 5, cod. proc. pen. viene conservato in apposito fascicolo presso l’ufficio del P.M. ([12]).

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3. L’assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

La legge n. 63 del 2001, incide, invece, in modo diretto nell’ambito dell’art. 351 del cod. proc. pen.

Più precisamente, anche per la p.g., (secondo l’aggiunta di cui all’art. 13, co. 1, L. 63/2001), valgono le disposizioni contenute nel secondo e terzo periodo, del comma 1, dell’art. 362 cod. proc. pen. ([13]).

Per la polizia giudiziaria, ne consegue un obbligo di verifica in ordine al fatto che:

a) la persona sentita non versi in una delle condizioni indicate dall’art. 197 cod. proc. pen.;

b) la persona sentita, se imputata o giudicata in un procedimento connesso o per reato collegato, assistita da un difensore (ex artt. 96 ss., c.p.p.):

b1) può rilasciare informazioni, solo se nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 ([14]);

b2) assume la qualità di testimone, in quanto già sentita sulla responsabilità di altri, e, in tale occasione, non versava in una condizione di incompatibilità con l’ufficio di testimone o in qualità di persona imputata o giudicata per un procedimento connesso o per reato collegato ([15]).

c) se le informazioni sono da ritenere autoindizianti, l’esame va interrotto, con l’avvertimento alla persona sentita che, a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e quindi dovrà nominare un difensore. Il richiamo esplicito all’osservanza dell’art. 198 cod. proc. pen., induce questo interprete a ritenere altresì necessario, per l’organo di p.g. procedente, di dare previa informativa alla persona sentita, del suo obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte. Peraltro, come fa notare autorevole ([16]) dottrina il mendacio o il rifiuto di deporre è dall’art. 371-bis c.p., sanzionato solo per le dichiarazioni da rendersi al rappresentante della pubblica accusa. In effetti, la falsità o reticenza manifestate agli organi di p.g. potranno integrare, tutt’al più, i reati di calunnia (ex art. 368 c.p.) o favoreggiamento (ex art. 378 st. cod.), non essendo in alcun modo riconducibili all’art. 371-bis, neppure quando vi sia la delega del P.M.

d) la persona sentita non versi in una delle condizioni indicate dall’art. 199 ovvero:

d1) non sia da ritenere prossimo congiunto (ex art. 307, co. 4, c.p.) dell’indagato, in quanto suo ascendente, discendente, coniuge, fratello, sorella, affine ([17]) nello steso grado, zio o nipote: in tal caso, per tali persone non vi è obbligo di deporre. In tal caso, chi vi procede ha l’obbligo di informare la parte della facoltà di astenersi dal deporre e di indicare se intende avvalersene: questa, deve tuttavia deporre quando ha presentato, denuncia, querela o istanza ovvero essa o un suo prossimo congiunto, è offesa dal reato.

d2) allo stesso modo di cui al punto precedente, non sia comunque legata all’indagato, da vincolo di adozione.

d3) limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’indagato durante la convivenza familiare, che la persona sentita, pur non essendo coniuge dell’indagato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; sia coniuge separato dell’indagato; siano stati annullati, sciolti o cessati gli effetti civili del matrimonio con l’indagato: anche in tal caso, si applica quanto indicato al punto d1).

e) per la persona sentita, valgano le disposizioni previste per il c.d. segreto professionale, di cui all’art. 200 cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 4 della legge n. 397 del 2000 e quindi, questa non possa essere obbligata a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui ha l’obbligo di riferirne all’A.G. (ex art. 331, 334, c.p.p.) in quanto:

e1) ministro di confessione religiosa, i cui statuti con contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;

e2) avvocato, investigatore privato autorizzato, consulente tecnico o notaio;

e3) medico e chirurgo, farmacista, ostetrica e ogni altro esercente una professione sanitaria;

e4) esercente altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale ([18]);

e5) giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi abbiano avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione.

f) la persona sentita abbia l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti in ragione del proprio ufficio che devono rimanere segreti, perché pubblico ufficiale (ex art. 357 c.p.), pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio (ex art. 358 c.p.) ed in quanto soggetta al segreto di cui all’art. 201 o 202 cod. proc. pen.

Competente ad assumere le informazioni di cui si discute è, in generale, la polizia giudiziaria, fatta salva l’ipotesi in cui (ex art. 351, co. 1-bis, c.p.p.) la persona sentita sia da considerare persona imputata in un procedimento connesso ovvero persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, quando si tratta di reati dei quali gli uni, sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza ([19]), relativamente alla quale risulta essere competente il solo U.P.G.: la persona predetta, se priva di difensore, è avvisata dall’U.P.G. procedente che è assistita da un difensore d’ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.

4. Attività d’iniziativa ed attività delegata.

Quando la p.g. procede d’iniziativa all’assunzione delle informazioni predette, ha l’obbligo (ex art. 357, co. 2, lett. b) e c) di redarre verbale, nelle forme e nelle modalità sopra dette (ex art. 373 c.p.p.) e di porre la relativa documentazione a disposizione del P.M. (ex art. 357, co. 4) che, come già detto, confluirà nel relativo fascicolo: copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’art. 357 cod. proc. pen. è conservata presso l’ufficio di p.g.

Diversamente, quando si tratta di attività delegata (ex art. 370, co. 2, c.p.p.) — ivi compreso l’interrogatorio, propriamente detto — la p.g. osserva le disposizioni contenute negli artt. 364 (nomina ed assistenza del difensore) e 373 c.p.p. (documentazione degli atti) ([20]) ed i relativi atti sono destinati a lasciar traccia in un verbale, nonché a confluire in quell’insieme cartaceo, di documenti e cose, riunite sotto una “copertina” idonea a riportarne le necessarie annotazioni burocratiche che, secondo l’art. 473 st. cod., integra ex lege, il «fascicolo del pubblico ministero» ([21]). E ciò che maggiormente rileva, è che tale «fascicolo» e ciò che esso contiene sono destinati ad essere conosciuti non solo dalle parti, ma anche dal giudice ai fini della decisione: nella integralità, nel caso di richiesta di archiviazione della notitia criminis, ovvero come specimen, ma corredato tuttavia, di tutti quegli elementi che l’art. 431 c.p.p. indica, nel dibattimento ordinario ed in quello conseguente a giudizio direttissimo o immediato, sotto forma di «fascicolo del dibattimento».

Sempre sulla base del «fascicolo del pubblico ministero» saranno poi compiute, ancora in sede dibattimentale, quelle contestazioni e puntualizzazioni previste dal cod. proc. pen. e che, secondo il sistema presente nel Tit. III del Libro VII del codice, concorreranno, nei termini dell’art. 526 st. cod., insieme alle altre risultanze, a fondare la decisione ([22]).

Resta infine da dire, che la mancata ottemperanza a comparire per rendere sommarie informazioni alla p.g., se non suffragata da un’adeguata giustificazione, espone la persona informata sui fatti su cui si indaga, ad essere deferita alla A.G., in ordine al reato p. e p. dall’art. 650 c.p.

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ALLEGATI:

1) VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DALL’INDAGATO

2) VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DALLA PERSONA INFORMATA SUI FATTI

STEMMA

REGIONALE

COMUNE DI

………………………………………….

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio di Polizia Giudiziaria

STEMMA COMUNALE

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DALL’INDAGATO

(artt. 611; 643; 3501-4; 3472-bis; 3661; 433; 5033 cod. proc. pen.)

Il giorno //, alle ore ,, nell’Ufficio di polizia giudiziaria del Corpo in intestazione, ubicato al piano , dell’immobile posto al civ. , di via  del Comune di  (), davanti ai sottoscritti Ufficiali di P.G. ([23])([24]) , è comparso il Sig. ([25]) .

Il suddetto , invitato a nominare un difensore di fiducia, dichiara di nominarlo nella persona di ([26])([27]), presente all’atto.

La persona predetta, è stata quindi invitata a dichiarare o a eleggere domicilio a norma dell’art. 161, comma 1, c.p.p. ed è stata contestualmente avvisata di quanto segue: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

a) le dichiarazioni rilasciate, potranno essere utilizzate nei suoi confronti; = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

b) salvo quanto disposto dall’art. 66, co. 1 cod. proc. pen., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197-bis. = = = = =

In ragione di quanto richiestole, la persona predetta dichiara di voler ([28]) 

All’esito, i sottoscritti Ufficiali di P.G. provvedono a richiedere le informazioni ritenute utili ai fini delle investigazioni e, in particolare ([29]) l’indagato dichiara quanto segue: 

Si dà atto che la suddetta persona è comparsa libera e così è rimasta durante l’assunzione delle informazioni predette ([30]) e che contestualmente all’assunzione di tali informazioni è stato redatto il presente verbale in n.  fogli e n.  facciate, che qui viene letto, confermato e sottoscritto ([31])([32]).

LE PARTI INTERVENUTE Per presa visione e rinuncia al deposito

……………………………………. ………………………………………………………

Il difensore

STEMMA

REGIONALE

COMUNE DI

………………………………

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio di Polizia Giudiziaria

STEMMA COMUNALE

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DALLA PERSONA INFORMATA SUI FATTI

(artt. 631; 1954; 351, 3621; 5001 cod. proc. pen.)

Il giorno .. /../…., alle ore ..,.., nell’Ufficio di polizia giudiziaria del Corpo in intestazione, ubicato al piano …, dell’immobile posto al civ. …, di via …………….. del Comune di …………………………… (..), davanti ai sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ([33])([34]) ………………………………………., è comparso il Sig……………………………… che, richiesto delle generalità risponde ([35]):……………………………………………………..

Avvertito quindi, dell’obbligo di riferire ciò che conosce in ordine ai fatti sui quali viene sentito e di rispondere secondo verità, dichiara ([36])([37]):……………………………………………………………………….. ([38]).

Si dà atto che contestualmente all’assunzione delle suddette informazioni è stato redatto il presente verbale in n. fogli e n. facciate, che qui viene letto, confermato e sottoscritto. = = = = = = = = = = = = = = = = =

LA PERSONA INFORMATA SUI FATTI…………………..

LA POLIZIA GIUDIZIARI………………………………..

[1] Specialista della A.O. Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU)

[2] La legge 1° marzo 2001, n. 63, è stata pubblicata in G.U. n. 68 del 20 marzo 2001

[3] Cfr. L. CARLI, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, pagg. 242 s., Ed. 1999, GIUFFRE’ EDITORE MILANO

[4] Cfr. L. CARLI, Op. cit., pag. 248

[5] Norma questa, già dichiarata costituzionalmente illegittima con Sent. 12 giugno 1991, n. 259, per violazione agli artt. 76 e 77, co. 1 della Cost.

[6] Gli agenti di p.g., possono ricevere le sole dichiarazioni spontanee rilasciate dall’indagato, ai sensi dell’art. 350, co. 7, c.p.p.

[7] L’art. 66, co. 1, c.p.p., così recita:

«1Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere ad identificarlo (ex art. 21 Disp. Att.), ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false (ex artt. 495, 496 c.p.)»

[8] L’art. 197, c.p.p. (Incompatibilità con l’ufficio di testimone), è stato dapprima modif. dall’art. 3, co. 1 della legge n. 397 del 2000, in materia di indagini difensive e, quindi, dall’art. 5, co. 1, della legge n. 63 del 2001 e, quindi, oggi così recita:

«1Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;

b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’art. 391-ter.»

L’art. 197-bis (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone), è stato aggiunto dall’art. 6 della legge n. 63 del 2001 e, così, recita:

«1 L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

2 L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).

3 Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4 Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5 In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6 Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma 3.»

 

[9] Di tali notizie ed indicazioni, assunte senza l’assistenza del difensore, è vietata ogni documentazione e utilizzazione (ex art. 350, co. 5, c.p.p.)

[10] Di tali dichiarazioni, non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, co. 1, c.p.p.

[11] Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica (ex art. 134, co. 3 c.p.p.) e, in tal caso, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione (ex art. 139, co. 2, c.p.p.): tali registrazioni, formano parte integrante degli atti d’indagine e, come tali, debbono essere adeguatamente assicurate.

[12] A norma dell’art. 416, co. 2, c.p.p., unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, gli atti contenuti in tale fascicolo, sono trasmessi nella cancelleria del GUP.

[13] Tale comma è stato modificato dapprima dall’art. 9, co. 1 della L. 397/2000, quindi, dall’art. 13, co. 2 della L. 63/2001, e così recita:

«1 Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202, 203.»

[14] In tal caso, la persona non può essere obbligata a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione.

[15] In tal caso, la persona non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti

[16] Cfr. L. CARLI, Op. cit., pag. 249

[17] Non si comprendono peraltro gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

[18] Per i consulenti del lavoro, l’art. 6 della legge n. 12 del 1979; per i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali, l’art. 1 della legge n. 507 del 1987; per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze, l’art. 120, co. 7, del d.P.R. 309 del 1990; per gli assistenti sociali, l’art. 1, co. 2, della legge n. 119 del 2001.

[19] La lett. b), del comma 2, dell’art. 371 c.p.p., in quanto richiamato dalla norma di cui si discute, è stata sostituita dall’art. 1, co. 5, della legge n. 63 del 2001.

[20] La disciplina del titolo IV del libro V del nuovo codice di rito, concernente l’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, attiene soltanto ai compiti ivi previsti e non può riguardare quelle altre attività, che si distinguono sotto il profilo funzionale, che lo stesso organo è chiamato a svolgere in luogo e per conto, oltreché per delega del P.M. (Mass. del 9 febbraio 1990, G. LATTANZI, Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, pag. 883, Ed. 2000, GIUFFRE’ EDITORE MILANO

[21] Cfr. L. CARLI, Op. cit., pag. 39

[22] Cfr. L. CARLI, Op cit., pagg. 41 s.

[23] Indicare nell’ordine, la qualifica, il nome ed il cognome

[24] Dare atto dell’eventuale assistenza di altre persone idonee (ex art. 348 c.p.p.), quali interpreti, ecc.

[25] Indicare le generalità complete e tutto quanto possa valere ad identificarlo, quale lo pseudonimo o il soprannome, la nazionalità, la residenza anagrafica, la dimora, il luogo in cui esercita l’attività lavorativa, lo stato civile, la condizione di vita individuale, familiare e sociale, il titolo di studio, la professione o l’occupazione, i beni patrimoniali posseduti, se è stato sottoposto a procedimenti penali, se ha riportato condanne, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità, se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

[26] Se l’indagato dichiara di esserne privo o comunque, in difetto di nomina, la p.g. provvede a nominarlo nei termini di cui all’art. 97 del c.p.p., come recentemente modificato dagli artt. 1, 2, e 3 della 6 marzo 2001, n. 60 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2001).

[27] Oppure, qualora sia stato nominato un difensore d’ufficio, le diverse modalità di nomina.

[28] Indicare la località ove la persona intende dichiarare o eleggere il domicilio e, in caso di elezione di domicilio, indicare anche il domiciliatario.

[29] E’ necessario indicare se trattasi di dichiarazioni spontanee rese dall’indagato o previa domanda: in tal caso, si riproduce anche la domanda. Inoltre, è necessario indicare se la dichiarazione è stata resa dal dichiarante o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note.

[30] In caso negativo, indicare quali misure sono state adottate nei suoi confronti, al solo fine di prevenire il pericolo di fuga o di violenze

[31] Qualora il verbale venga redatto in forma riassuntiva, è necessario procedere alla riproduzione fonografica ed in tal caso, è necessario darne atto nel corpo del verbale, indicando anche le modalità di trascrizione e di custodia della bobina, che forma parte integrante del verbale stesso.

[32] Nel corpo del verbale, deve essere altresì dato atto delle eventuali richieste, osservazioni e riserve formulate dal difensore, nonché dei segni di approvazione e disapprovazione fatti durante il compimento dell’atto da chi è ad esso intervenuto.

[33] Indicare nell’ordine, la qualifica, il nome ed il cognome

[34] Dare atto dell’eventuale assistenza di altre persone idonee (ex art. 348 c.p.p.), quali interpreti, ecc.

[35] Nei casi previsti dagli artt. 197, 197-bis,198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p. dare atto che ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o facoltà e conseguente risposta.

[36] Dare atto se la persona consulta note o documenti.

[37] Alla persona già sentita dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

[38] Se l’esaminato rilascia dichiarazioni autoindizianti, l’esame deve essere interrotto e la parte deve essere avvisata che in conseguenza di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo contestualmente a nominare un difensore di fiducia.

Fontana Giovanni

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