Associazioni sportive riconosciute dalla Regione

Redazione 25/03/16
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Le associazioni sportive e non, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato, mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Servizio affari istituzionali del Segretariato Generale.

Il riconoscimento della personalità giuridica, determina la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono. E’ quindi l’unico caso in cui, il patrimonio del legale rappresentante (presidente), è separato da quello dell’associazione.

L’associazione riconosciuta opera, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri.

Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto.

Parliamo quindi di un’autonomia patrimoniale perfetta e ne consegue che i creditori dell’ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi, non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente.

Le associazioni prive del riconoscimento (la maggior parte delle associazioni sportive operanti sul territorio nazionale), non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerate soggetti di diritto e possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad es. un’associazione non riconosciuta può acquistare un automezzo); mancando però la separazione assoluta  dei patrimoni, i rappresentanti dell’ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente.

Da quanto sopra si ritiene importante che le associazioni di una certa struttura e con un certo numero di associati, richiedano il riconoscimento della personalità giuridica, mantenendo gli obblighi contabili istituzionali / fiscali di un’associazione generica (diversa sarebbe la trasformazione ad es. in srl sportiva che comporterebbe l’obbligo di una contabilità ordinaria con libro giornale, inventari, bilancio CEE etc. ).

Infine, le prassi d’iscrizione adottate dalle singole regioni, sono diverse ma comunque tutte prevedono che gli ultimi due bilanci non rilevino una perdita e che vi sia un attivo di bilancio di almeno € 15.493,71 (disponibilità economica che consenta il perseguimento degli scopi statutari).

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