Associazioni di promozione sociale: pubblicate le Linee di indirizzo annualità 2012 per la presentazione di progetti sperimentali

Redazione 30/11/12
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Biancamaria Consales

Emanate dal Ministero del lavoro le Linee di indirizzo annualità 2012 del 27 novembre 2012 per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) ed f), L. 383/2000.

In particolare, il succitato articolo è posto a sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale. Prevede, altresì, l’approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lett. f).

Le Linee di indirizzo annualità 2012 hanno la finalità di definire e rendere accessibili:

a) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per la presentazione delle iniziative/progetti;

b) le priorità e gli ambiti di intervento ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopracitati;

c) le priorità e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ai fini dell’ammissibilità al contributo;

d) i costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente e/o di altri soggetti;

e) la procedura, i criteri e gli esiti della valutazione dei progetti;

f) le comunicazioni e gli adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo e le modalità di erogazione dello stesso;

g) la fideiussione ed, infine, il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.

Con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, le linee di indirizzo stabiliscono che possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui sopra, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all’art. 7 della L. 383/2000, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “soggetto partner” si intende il soggetto coproponente l’iniziativa/progetto ammesso a contributo; non rientrano nella categoria dei soggetti partner i soggetti affiliati o associati iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in virtù dell’iscrizione automatica.

In caso di presentazione congiunta, la domanda di contributo dovrà essere corredata di una lettera di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, comprovante la volontà di realizzare le attività in partenariato, che dovrà indicare dettagliatamente:

a) il soggetto capofila;

b) le fasi dell’iniziativa/progetto che saranno realizzate dal capofila e dal partner e i relativi costi;

c) lo specifico impegno economico assunto dalle associazioni partecipanti;

d) l’avvertenza che, a seguito dell’approvazione dell’iniziativa/progetto e del suo finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, sarà stipulato formale atto di procura notarile per l’attribuzione all’associazione capofila della rappresentanza legale e del potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell’iniziativa/progetto

In merito, invece ai requisiti oggettivi, le Linee di indirizzo 2012 prevedono che l’associazione, singola o in partenariato, può presentare una sola richiesta di contributo o per una iniziativa, o per un progetto, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.

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