Associazione: è necessaria la commissione di “reati-fine”?

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La commissione di “reati-fine” non è essenziale per definire un’associazione, né per dimostrare la partecipazione a un comportamento specifico. A questo e ad altri aspetti del diritto penale si dedica il volume La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 3107 del 29-11-2023

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Indice

1. La questione: i legami con l’associazione


 
Il Tribunale del Riesame di Trento rigettava una richiesta di riesame, confermando un’ordinanza del 18/04/2023 del G.I.P. di Trento applicativa della misura cautelare in carcere relativa ai reati di cui agli artt. 416, commi I-II-III-V, e 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p. come contestati nell’imputazione provvisoria.
Ciò posto, avverso questi provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione il quale deduceva, tra i motivi ivi addotti, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 272, 273 e ss. 309 c.p.p., ed in correlazione agli artt. 416, commi III-III-V c.p., nonché 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p., per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali e di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale, oltre che vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. A questo e ad altri aspetti del diritto penale si dedica il volume La Riforma Cartabia della giustizia penale

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, a fronte della doglianza sostenuta dal ricorrente circa la sua estraneità all’associazione in quanto egli avrebbe partecipato ad un solo reato — fine, per la Corte di legittimità, l’ordinanza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata partendo dal principio, condiviso dalla Cassazione nel caso di specie, secondo cui la partecipazione all’associazione non sarebbe esclusa per il solo fatto di aver compiuto un unico reato — fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare in ogni caso la sussistenza del vincolo associativo, come postulato dalla medesima giurisprudenza di legittimità in più occasioni nei seguenti termini: “In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione” (cfr. di recente Sez. 4, n. 11470 del 9/03/2021; Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la commissione di “reati-fine” non è essenziale per definire un’associazione, né per dimostrare la partecipazione a un comportamento specifico.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità dell’associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.
Pertanto, la partecipazione all’associazione non sarebbe esclusa per il solo fatto di aver compiuto un unico reato — fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare in ogni caso la sussistenza del vincolo associativo.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere una linea difensiva, o accusatoria che dir si voglia, in cui si analizzi il ruolo di un sodale di una consorteria criminosa, come partecipe, in relazione ai reati fine, o al reato-scopo, commessi/o da costui.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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