Associazione in partecipazione, non più di tre associati per la stessa attività

Redazione 05/07/12
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Lilla Laperuta

Prevista dal codice civile agli artt. 2549-2554, l’associazione in partecipazione è il contratto con cui si attribuisce all’associato la partecipazione agli utili dell’impresa o di singoli affari, come corrispettivo di un apporto che può essere anche lavorativo, e nel quale tuttavia, mancano gli elementi della subordinazione perché l’associato non è obbligato a prestare la sua attività sotto la direzione dell’associante e può anche controllare l’andamento degli affari e partecipare ai risultati. Il D.Lgs. 276/2003 ha stabilito che in mancanza di un’effettiva partecipazione ed inadeguate erogazioni l’associato ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il lavoro subordinato. Aggiungendo all’articolo 2549 del codice civile un nuovo comma la L. 92/2012 (art. 1, co. 28-31) prevede che:

a) qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;

b) in caso di violazione del divieto di cui sopra, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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