Associazione a delinquere di stampo mafioso e accesso ai benefici penitenziari della liberazione anticipata e dell’affidamento in prova (Tribunale di Sorveglianza Napoli ord. 13 febbraio 2003)

Redazione 22/04/03
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inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2003

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N………………….R.G.S. ORDINANZA N……………………
N………………….R.D.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

IL TRIBUNALE
L’anno 2003 il giorno tredici del mese di febbraio in Napoli si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
1)dott.ssa Annamaria Acerra……………………………………………………………………. Presidente
2)dottssa Giustina Caputo…………………………………………………………………….Magistrato di Sorv.S.M.C.V.
3)dott. Andrea Apuzzo ……………………………………………………………………………..Esperto
4)dott.ssa Elvira Lorenzo ……………………………………………………………………………..Esperto
con la partecipazione del dott. Luigi Romano, Sost. Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Napoli per deliberare sulla domanda di:
********** **********
Detenuto: Carcere Militare di S. Maria C.V.
Oggetto. art. 47 e 54 l.p., 58 ter l.p.
ritenuta la propria competenza;
verificata la regolare costituzione delle parti;
considerate le risultanze della documentazione acquisita e degli accertamenti svolti;
Sentite le conclusioni delle parti di cui al processo verbale di udienza;
Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 23.1.2003

OSSERVA
Oggetto dell’odierno procedimento sono due istanze. L’una diretta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al CSS, l’altra il beneficio della liberazione anticipata in riferimento alla pena detentiva in espiazione di anni tre mesi tre di reclusione inflitta con sentenza del 27.04.2001 dalla Corte d’Appello di Salerno (riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 23.11.98) per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (con condotta perdurante) con scadenza al 25.1.2005.
Con riferimento alla prima istanza va preliminarmente osservato che in data 30.5.2002 il Magistrato di Sorveglianza di S.Maria C.V. dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione avanzata ex art. 47 co. 4 l.p., in considerazione del titolo del reato in espiazione (110, 416 bis c.p.), che rientra tra quelli per i quali l’art. 4 bis primo comma prima fascia l.p. esclude in toto la possibilità di accedere a qualunque beneficio premiale (ad eccezione della liberazione anticipata), salva l’ipotesi della collaborazione ex at. 58 ter l.p.. Successivamente a tale rigetto, il condannato faceva pervenire al Tribunale di Sorveglianza di Napoli una missiva in cui chiedeva il riconoscimento della collaborazione ex art. 58 ter l.p.. L’analisi della posizione del **********, pertanto, presuppone una attenta lettura del primo comma dell’art. 4 bis primo periodo, che nella nuova formulazione introdotta con legge 23.12.02 n. 279 recita: “L’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solonei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’art. 416 bis c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli art. 600, 601, 602 e 630 c.p., all’art. 291 quater del t.u. in materia doganale di cui al dpr 43/73 e all’art. 74 dpr 309/90. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 nonies e 17 bis del d.l. n. 8 del 1991, convertito con legge n. 82 del 1991. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile una utile collaborazione con la giustizia, nonchè nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’art. 114 ovvero dall’art. 116 secondo comma c.p..
Orbene, leggendo la norma così come sopra riportata, deve ritenersi che anche nella sua nuova formulazione è stato affermato il principio generale secondo il quale ai condannati per una determinata categoria di reati (416 bis, 630, 74 dpr 309/90, tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’associazione, 600,6001, 6002, 291 quater dpr 43/73, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione commessi con atti di violenza) non possono essere concessi benefici premiali, ad eccezione della liberazione anticipata. Le uniche eccezioni vengono individuate nella stessa norma e vanno distinte in diverse ipotesi:
a) collaborazione ai sensi dell’art. 58 ter l.p.
b) allorquando, per la limitata partecipazione al fatto criminoso accertata in sentenza ovvero per l’accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità operato in sentenza, risulta pressoché impossibile un’utile collaborazione
c) allorquando l’offerta di collaborazione sia oggettivamente irrilevante sempre che sia stata applicata in sentenza la circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. ), della minima partecipazione (art. 114 c.p.) ovvero dell’art. 116 c.p. (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)
Nei casi di cui alle lettere b) e c), però, è sempre necessario avere raggiunto la prova dalla insussistenza dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata, richiedendo la norma che “siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di” tali collegamenti. In altre parole, soltanto nel caso di cui all’art. 58 ter l.p. non è richiesto l’accertamento specifico sulla sussistenza o meno dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata, richiedendosi al condannato una condotta attiva di collaborazione o in fase di indagini (“hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”) ovvero successivamente alla condanna (“si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori”). Negli altri casi la sussistenza di una delle ipotesi specifiche di cui alla nuova formulazione di cui all’art. 4 bis, deve accompagnarsi all’accertamento sulla insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Deve pertanto ritenersi errata l’interpretazione prospettata dalla difesa del condannato secondo la quale l’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata si atteggerebbe ad ipotesi autonoma rispetto a quelle sopra riportate alle lettere a), b) e c).
Premesso questo necessario chiarimento a livello interpretativo, passiamo ora all’esame del caso concreto. Nel caso di specie, non risulta alcuna collaborazione ai sensi dell’art. 58 ter l.p., nè durante la fase delle indagini (nulla è infatti detto in sentenza a tal proposito) nè successivamente alla condanna (come avrebbe, infatti, il ********** potuto adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, come richiede la norma, se egli ha sempre protestato la propria innocenza, dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti?); invero, la collaborazione prospettata dalla parte è una collaborazione latu senso con l’autorità giudiziaria durante l’espletamento della sua attività di comandante presso la CC Salerno per fatti totalmente estranei al processo, che è del tutto irrilevante ai fini della valutazione ex art. 58 ter l.p..
Nè è stata riconosciuta in sentenza alcuna delle attenuanti cui l’art. 4 bis nella sua nuova formulazione subordina il superamento della ostatività rappresentato dal titolo del reato in espiazione. Residua, pertanto, la sola ipotesi di cui alla lettera b) (ovvero l’ipotesi che si configura allorquando per la limitata partecipazione al fatto criminoso accertata in sentenza ovvero per l’intervenuto accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità operato in sentenza risulta pressoché impossibile un’utile collaborazione). Ma anche con riferimento a questa ipotesi, la sentenza di condanna non lascia spazio a dubbi. Invero, in considerazione del ruolo svolto (il ********** avrebbe, infatti, aiutato alcuni soggetti affiliati all’organizzazione camorristica mentre erano detenuti all’interno della Casa Circondariale di Salerno in vari modi, consentendo loro di acquisire e conservare prestigio e potere, di rinsaldare i vincoli tra gli associati, tenendoli tutti insieme nelle stesse celle, di fruire di libertà e posizione di predominio nel carcere, di acquisire informazioni privilegiate), il prevenuto avrebbe di certo potuto fornire notizie utili alla autorità giudiziaria sui meccanismi di favoreggiamento degli affiliati all’interno del carcere e sulla individuazione degli altri responsabili all’interno del corpo di polizia penitenziaria
Deve, pertanto, concludersi che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 4 bis l.p. nuova formulazione, l’istanza ex art. 47 è inammissibile, in considerazione del titolo del reato in espiazione;
Quanto alla istanza di liberazione anticipata, va osservato quanto segue. L’istante chiede il riconoscimento della liberazione anticipata anche con riferimento al periodo trascorso in custodia cautelare (4.5.95-1.12.95). Con riferimento a tale richiesta va considerato che il reato in espiazione ha carattere permanente ed è contestato con condotta perdurante e che la permanenza del vincolo associativo viene interrotta esclusivamente dalla sentenza di primo grado (sent. Trib. Salerno 23.11.98). Invero, per giurisprudenza costante, in tema di associazione a delinquere la permanenza nel reato non è interrotta dallo stato di detenzione, tranne che sia raggiunta la prova dell’estromissione della persona dall’associazione criminosa o il suo recesso da questa. Diversamente è a dire, invece, per la sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell’imputato. Essa, infatti, vale per finzione giuridica automaticamente ad interrompere l’attività eventualmente ancora in corso (Cass. Sez. I, sent. 4804 del 8.1.93 – cc 23.11.92; Cass. Sez. V sent. 2543 del 24.8.93 cc 30.6.93). Non può, pertanto, accogliersi l’istanza di liberazione anticipata avanzata con riferimento al cautelare, che è “coperto” dalla permanenza dell’associazione; in altre parole, nel periodo in cui era in custodia cautelare, deve ritenersi che il ********** fosse ancora associato, stante la natura del reato per il quale è intervenuta la condanna ed il tipo di contestazione (condotta perdurante) di cui al capo di imputazione e mancando la prova di una sua estromissione ovvero di un suo recesso; è chiaro, pertanto, che l’istanza di liberazione anticipata, che presuppone adesione sincera al programma trattamentale e non soltanto una mera regolarità della condotta, non può essere accolta nei confronti di un soggetto per il quale il reato nel periodo in valutazione era ancora in atto. Può invece essere positivamente valutato il semestre 23.5.02 – 23.11.2002, in considerazione della regolarità della condotta intramuraria tenuta dal ********** nel periodo successvio al suo arresto, a seguito della irrevocabilità della sentenza, con conseguente concessione di 45 gg di liberazione anticipata;
P.Q.M.
sentito il parere del P.G.
Ratifica il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di S.Maria C.V. del 30.5..2002
RIGETTA l’istanza ex art. 58 ter
RIGETTA l’istanza ex art. 47 c.p..
RIGETTA l’istanza ex art. 54 l.p. limitatamente al semestre in cautelare (4.5.95 – 1.12.95)
CONCEDE al ********** 45 gg di liberazione anticipata in relazione al semestre 23.5.02 – 23.11.02

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE

Redazione

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