Assicurazione obbligatoria: le soluzioni prospettate dall’Avvocatura per garantire i cittadini con polizze adeguate

Redazione 15/11/13
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Anna Costagliola

Fissato per oggi presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense (CNF) l’incontro con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine distrettuali degli avvocati, delle Unioni Regionali Forensi e della Cassa Forense sul tema «L’assicurazione obbligatoria per gli avvocati». Sul tavolo dell’Avvocatura tre ipotesi di lavoro per avere polizze-tipo corrette nei termini delle condizioni e nei costi, non fissate unilateralmente delle assicurazioni ed efficacemente satisfattive degli eventuali diritti dei cittadini. Ciò in attesa che il Ministero della Giustizia sciolga la riserva sul decreto che deve fissare le condizioni essenziali e i massimali minimi.

Deve ricordarsi, in proposito, come, in linea con quanto già previsto dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012 in attuazione dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), che ha imposto in capo a tutti i professionisti iscritti ad un ordine professionale la stipula di un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, anche l’art. 12 della L. 247/2012 ha previsto l’obbligo per gli avvocati (associazioni o società tra professionisti) di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

La RC professionisti è un contratto in base al quale l’impresa si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano.

In considerazione della prevalenza quale lex specialis dell’art. 12 della legge sul nuovo ordinamento forense rispetto alla previsione di cui al D.L. 138/2011, è esclusivamente a quella disposizione che occorre far riferimento per quel che attiene all’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per gli avvocati, per cui l’obbligo in questione scatterà solo allorquando il Ministro della Giustizia avrà emanato il decreto volto a stabilire le condizioni minime essenziali e i massimali minimi delle polizze, dopo aver ascoltato il CNF (art. 12, co. 5).

Dal canto suo, il CNF, dopo aver individuato, a seguito dell’espletamento di una gara europea, un broker assicurativo (AON) idoneo a coadiuvarlo sia nella definizione delle condizioni essenziali di una polizza-tipo (massimale, franchigia, ambito di operatività della garanzia, efficacia pregressa e postuma etc.), sia nell’individuazione della tipologia della soluzione da adottare, per affrontare il problema della concreta attuazione del disposto di legge, ha prospettato tre diverse ipotesi di soluzione:

a) la stipula, da parte del CNF, previo espletamento di una procedura di pubblica evidenza (gara europea), di una polizza collettiva operante automaticamente in favore di tutti i professionisti abilitati all’attività professionale, con oneri a carico del CNF medesimo. La polizza collettiva, che potrà assumere diverse strutture in funzione della previsione di spesa, comporta dalla sua la possibilità di ottenere condizioni molto vantaggiose con versamento del premio a carico del CNF, premio da finanziare con contribuzione a carico di tutti gli avvocati;

b) la sottoscrizione, da parte del CNF, previo espletamento di una procedura di pubblica evidenza (gara europea), di uno schema tipo che determini le condizioni economiche/normative delle singole polizze collettive che ciascuno degli Ordini territoriali stipulerà, come contraente, in favore di tutti gli iscritti, con oneri a suo carico. Si tratta di una soluzione idonea a mettere a disposizione degli ordini territoriali (che rispetto al CNF hanno maggiore facilità nel controllo degli iscritti e nella riscossione dei contributi) una copertura che abbia caratteristiche normative ed economiche simili a una polizza collettiva nazionale, pur in presenza di un numero locale di assicurati che non consentirebbe il necessario potere contrattuale per ottenere minori costi assicurativi aggregati;

c) la sottoscrizione, da parte del CNF, di una convenzione per una polizza da stipularsi poi dal singolo professionista, libero di aderire o meno alla stessa. In ogni caso, le coperture assicurative individuali a carico di ogni singolo Avvocato, sia attraverso l’adesione a una convenzione quadro stipulata dal CNF, sia con polizze reperite sul libero mercato, dovranno essere previste da polizze individuali e conformi ai requisiti minimi fissati dal Ministero, sentito il CNF.

A prescindere dalla forma assicurativa che sarà in concreto prescelta, ciò che deve essere garantito, come precisato dallo stesso CNF, è che tutti i danni, anche quelli la cui origine possa essere fatta risalire anni addietro al loro manifestarsi, dovranno essere coperti. Il cliente terzo dovrà avere la certezza che l’assicurazione sarà valida e operante nel momento in cui se ne dovesse ravvisare il bisogno (ovvero si dovessero «manifestare» dei danni), anche se questo momento sia successivo all’atto originatore del sinistro e anche qualora l’avvocato non eserciti più la professione forense per cessazione definitiva. In tale direzione si propone, pertanto, che l’assicurazione preveda una retroattività illimitata e un’ultrattività decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

Il prossimo passo del CNF è indirizzato all’attivazione delle procedure di legge per l’individuazione di una Compagnia o un pool di compagnie con le quali concordare la forma assicurativa prescelta. Il programma assicurativo per la copertura obbligatoria sarà completato, sempre attraverso la procedura di pubblica evidenza, da coperture integrative facoltative che consentiranno sia la possibilità di sottoscrivere massimali di copertura più elevati, in eccesso al massimale minimo obbligatorio, sia di completare la tutela della propria attività ampliando la portata della polizza ad attività accessorie (es. Collegi Sindacali, Consigli di Amministrazione).

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