Assicurazione Avvocati, cosa stabilisce il decreto fiscale

Redazione 18/12/17
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Le novità in sede di approvazione del decreto fiscale

La recente Legge n. 172, approvata lo scorso 4 dicembre, ha introdotto modifiche in materia di assicurazione avvocati per gli infortuni, rivolte anche a società e associazioni di professionisti. Innanzitutto, è venuto meno l’obbligo dell’assicurazione per gli infortuni che dovesse capitare al professionista nello svolgimento della propria attività. Questa previsione accoglie la richiesta di quanti avevano manifestato l’opportunità di lasciare la decisione alla discrezionalità del singolo avvocato. Era stato quindi inserito un emendamento in sede di conversione del decreto fiscale, che è stato poi approvato.

Resta fermo invece l’obbligo di assicurazione per gli infortuni occorsi a collaboratore, praticanti e dipendenti, qualora per essi non operi già la copertura INAIL.

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Assicurazione infortuni obbligatoria solo per collaboratori e dipendenti

Si ricorda che il Consiglio Nazionale Forense ha messo a disposizione una polizza assicurativa convenzionata per tutti i propri iscritti, con sicuro vantaggio economico per i professionisti interessati. Tuttavia, la Legge approvata ha abolito parte della previsione iniziale, rendendo facoltativa l’assicurazione infortuni per l’avvocato libero professionista. In particolare, l’art. 19 novies del Decreto fiscale convertito prevede che:

Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «a sé e» sono soppresse”. Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 12, comma 2, stabilisce che:“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Problemi di doppia copertura e doppia liquidazione

La previsione non chiarisce in modo definito i rapporti tra copertura assicurativa garantita dal professionista a l proprio collaboratore o dipendente e eventuale copertura INAIL, di cui il medesimo potrebbe già godere. Se è vero che con molta probabilità, in particolar modo il praticante, non beneficia della copertura INAIL, in caso contrario, potrebbe comunque operare una doppia assicurazione, nonché una doppia liquidazione dello stesso evento infortunistico. Deve attendersi l’applicazione pratica della nuova disciplina.

 

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