Assegno per il nucleo familiare: il diritto dell’ascendente convivente con il minore

La spettanza dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) nei casi in cui il minore viva stabilmente con un ascendente, in assenza dei genitori.

Redazione 06/11/25
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28627 del 29 ottobre 2025, ha affrontato un tema di notevole rilievo pratico e sociale: la spettanza dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) nei casi in cui il minore viva stabilmente con un ascendente, in assenza dei genitori. La decisione fornisce un importante chiarimento sui presupposti della vivenza a carico e sui criteri con cui valutare la reale situazione di mantenimento del minore nei nuclei familiari “atipici”. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli

Corte di Cassazione -Sezione L- ordinanza n. 28627 del 29-10-2025

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Indice

1. Il contesto della controversia e la questione giuridica: l’assegno per il nucleo famigliare


La vicenda trae origine dal ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Lecce, che aveva riconosciuto a una nonna il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare in favore del nipote convivente.
Dagli accertamenti di merito emergeva che il minore viveva stabilmente con la nonna, la quale sosteneva integralmente le spese di mantenimento, vitto e istruzione. La madre, affetta da grave patologia e priva di mezzi economici, non era in grado di contribuire; il padre, occupato solo part-time e da tempo disinteressato alla vita del figlio, risultava del tutto inadempiente.
L’INPS impugnava la sentenza sostenendo che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 69/1988, convertito nella L. 153/1988, la prestazione spetterebbe solo a chi dimostri la “vivenza a carico” del minore, e che la semplice convivenza con l’ascendente non potesse essere considerata sufficiente a tal fine. L’Istituto denunciava, inoltre, violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la prova del mantenimento non fosse stata adeguatamente fornita. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli

2. La valutazione della Corte di Cassazione


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito.
Richiamando la propria costante giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che il concetto di “vivenza a carico” non può essere interpretato in modo meramente formale o automatico: esso richiede un accertamento concreto, volto a stabilire se il richiedente provveda in modo continuativo e prevalente al mantenimento del soggetto per il quale l’assegno è richiesto.
Non è dunque sufficiente né la sola convivenza, né l’assenza di reddito dei genitori: ciò che rileva è l’effettiva dipendenza economica del minore dal richiedente, valutata attraverso indicatori oggettivi quali la stabilità della convivenza, la provenienza delle risorse utilizzate per il sostentamento e la capacità reddituale del soggetto che richiede l’assegno.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato in modo puntuale che:

  • il minore conviveva stabilmente con la nonna;
  • la nonna disponeva di un reddito pensionistico sufficiente a garantirne il mantenimento;
  • i genitori non contribuivano in alcun modo alle spese di cura e sostentamento.

Tali circostanze, ha sottolineato la Cassazione, integrano pienamente la condizione di vivenza a carico, rendendo legittima la concessione dell’ANF all’ascendente convivente.

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3. L’accertamento di fatto e i limiti del sindacato di legittimità


La Suprema Corte ha inoltre ricordato che la verifica della vivenza a carico è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Essa può essere censurata in Cassazione solo per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e non per una diversa valutazione delle prove. Nel caso concreto, il giudizio della Corte territoriale era risultato logicamente coerente e fondato su dati probatori solidi, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.
Questa impostazione conferma l’orientamento secondo cui la nozione di nucleo familiare, ai fini previdenziali, deve essere interpretata in chiave sostanziale, ponendo al centro la tutela effettiva del minore e la realtà economica del nucleo, piuttosto che le mere presunzioni anagrafiche o formali.

4. Implicazioni pratiche e principio affermato


L’ordinanza n. 28627/2025 offre un chiarimento di rilievo sistematico: anche l’ascendente può essere titolare dell’assegno per il nucleo familiare quando sia l’unico soggetto a garantire il mantenimento del minore convivente. La vivenza a carico non si identifica con il vincolo genitoriale, ma con la reale condizione di dipendenza economica.
In tal modo, la Cassazione riafferma un principio di equità sostanziale, adeguando la disciplina previdenziale alle trasformazioni delle strutture familiari contemporanee, sempre più spesso caratterizzate da assetti di solidarietà intergenerazionale. La decisione rappresenta, dunque, un importante precedente per tutti i casi in cui la cura e il mantenimento dei minori siano assunti da ascendenti, zii o altri parenti prossimi, confermando l’orientamento volto a privilegiare la realtà dei rapporti familiari effettivi rispetto alla loro forma giuridica.

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