Assegno familiare per tutti i figli riconosciuti legalmente

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14783 del 18 giugno, respingendo il ricorso dell’Inps, ha stabilito che, per i figli naturali riconosciuti, spetta l’assegno per il nucleo familiare: con tale presa di posizione i giudici di legittimità inglobano anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Pertanto al genitore, qualsiasi sia lo status civile, competono le spettanze previste dal nostro ordinamento amministrativo per il figlio riconosciuto: assegni familiari e relative detrazioni.

Secondo la Corte l’interpretazione della L. 153/88, che disciplina l’attribuzione dell’assegno familiare, per “nucleo familiare” va considerato “quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni”. Quindi è necessario e sufficiente provare che i minori vivono a proprio carico in quanto si provvede al loro mantenimento.

Anche in tale circostanza la Suprema Corte, ha ulteriormente sottolineato che i figli dei genitori non coniugati godono di ”pari diritti” rispetto a quelli delle coppie regolarmente sposate, come anche in tema di mantenimento (vds  sentenza 23411/2009)

La parità di diritti e doveri dei figli, siano essi legittimi, naturali o adottati, costituisce un valore cardine della nostra giurisprudenza.

Il nostro ordinamento si basa un principio di uguaglianza ed imparzialità, applicato  a qualsiasi persona (art. 2, dich. ONU 1948, art. 14).

Questi principi vincolano lo Stato, nell’interazione con i cittadini, ma diventa un  limite dell’agire umano nei suoi rapporti sociali.

Ai fini giuridici l’uguaglianza di ogni persona è  garanzia di usufruire di ogni diritto irrinunciabile nei vari contesti sociali ove l’individuo esplica la propria vita e quindi, anche nell’ambito della famiglia, che è il nucleo fondamentale della società.

Tale principio (parità/uguaglianza) nel contesto familiare è espressamente previsto con riguardo ai coniugi (art. 29 co. 2° cost.) e con riguardo ai figli naturali rispetto a quelli legittimi (art. 30 co. 1° cost.). Quale rafforzativo dell’uguaglianza tra i figli, legittimi, naturali , adottati, é  stato definitivamente ribadito con la riforma del diritto di famiglia, attuata attraverso la l. 19.5.1975 n. 151.

Tramite la riforma nel 1975, tale equità giuridica dei figli naturali rispetto a quelli legittimi è stata traslata nel codice civile in ogni disposizione attinente ai rapporti di famiglia, nello specifico per ciò che riguarda la disciplina sugli alimenti (art. 433 c.c.) e sulle successioni (artt. 536, 566, 737 c.c.). Relativamente alle questioni della titolarità, da parte del figlio naturale, di diritti e obblighi acquistati a seguito del riconoscimento, compreso quello del diritto al mantenimento, occorre osservare che la riforma del diritto di famiglia ha inteso operare una equiparazione completa tra la posizione del figlio nato in costanza di matrimonio (legittimo) e quella del figlio nato al di fuori dello stesso (naturale) sancendo che “ il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi” (art.261 c.c.).

Nell’assicurare, dunque, al figlio naturale, riconosciuto o dichiarato, una tutela giuridica pari a quella riconosciuta ai figli legittimi in ogni campo, la legge di riforma ha accomunato negli stessi diritti figli legittimi e naturali, prevedendo tale equiparazione anche a favore dei figli naturali nati anteriormente alla entrata in vigore della riforma stessa.

Dal riconoscimento, pertanto, derivano a favore del figlio naturale tutte le posizioni giuridiche connesse allo stato di filiazione, in primis l’obbligo di mantenimento che la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto come diritto che sorge ex lege sin dal momento della nascita e rispetto al quale il genitore ha l’obbligo di provvedervi in

proporzione delle proprie sostanze, quando il rapporto di filiazione sia stato accertato successivamente.

L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli naturali riconosciuti ( minorenni o maggiorenni non autosufficienti) prescinde, pertanto, a differenza delle prestazioni alimentari, dal loro stato di bisogno mentre si estingue con il raggiungimento della loro autosufficienza economica.

Dato il suo carattere essenzialmente patrimoniale e decorrendo dal momento della nascita, la giurisprudenza ne riconosce la sussistenza anche per il periodo antecedente l’accertamento del rapporto di filiazione. Una soluzione analoga, nel senso della piena equiparazione dei figli, è stato assunto anche con riguardo all’adozione legittimante.

Il legislatore non è entrato nei meandri circa il godimento dello stesso trattamento da parte di entrambi i genitori.

Tale omissione è da intendersi che ogni persona, compreso ciascun figlio, risulta essere diversa caratterialmente e contestualmente dalle altre e pertanto è necessario trattare caso per caso ogni qualvolta si presenti la necessità. 

L’art. 147 c.c., inerente i doveri dei genitori verso i figli esplicita palesemente la differenza naturale quando prescrive che gli obblighi imposti dalla legge ai genitori debbano essere esercitati “tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Ciò che l’ordinamento non può tollerare è che la preferenza di un figlio rispetto ad un altro sia dettata da ragioni palesemente discriminatorie.

Per esempio nel caso di  figlie femmine, problematica presente non solo in contesti sociali stranieri (vedasi le coppie multietniche) ma anche alla nostra.

Oppure discriminazioni tra figli per questioni di scelte di vita o studi diversi da quelli progettati, o scelte sessuali diverse (omosessualità) etc…. La discriminazione può attuarsi prima di tutto sotto il profilo patrimoniale.

Il genitore può ad esempio donare a larga manica ad un figlio più conformista alle proprie decisioni tralasciando quello odiato.

Sulla discriminazione successoria si può ricorrere alla disciplina sulla reintegrazione di legittima, ma anche questa può essere elusa da parte del genitore e del figlio compiacente mediante finte negoziazioni e passaggi di denaro o preziosi.

 

Mariagabriella Corbi

Dottoressa in Scienze dell’educazione

Consulente dell’educazione familiare

Mediatrice Familiare

 

 

Corbi Mariagabriella

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