Assegno divorzile coppie omosessuali: interviene la Cassazione

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La Suprema Corte di Cassazione per la prima volta è chiamata a pronunciarsi sull’assegno divorzile dopo la separazione di due donne.
In questa sede si scriverà sulla questione considerando i fatti in relazione alla Legge Cirinnà che ha reso possibile le unioni civili.

Indice

1. Che cos’è l’assegno divorzile

L’assegno divorzile, secondo la legge italiana, è un emolumento economico che può essere stabilito dal Tribunale a seguito del divorzio dei coniugi.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione dove questa sia ritenuta equa dal Tribunale.
In senso normativo è disciplinato dalla Legge 01/12/1970 n. 898 con le modifiche apportate negli anni.
In particolare l’articolo 5, comma 6, di questa legge stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando lo stesso non ha mezzi adeguati o non se li può procurare per ragioni oggettive.
Sin dall’introduzione l’assegno divorzile è stato al centro di un dibattito giurisprudenziale. Tradizionalmente legato al tenore di vita della coppia, è stato oggetto di una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18287/2018.
Le stesse hanno stabilito che i presupposti dell’assegno divorzile e il calcolo sono collegati non a un unico fattore, ma a una serie di metodi, enunciando il seguente principio di diritto:
Ai sensi dell’articolo 5 comma 6 della legge n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74/1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, al quale si deve attribuire una funzione assistenziale in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei metodi dei quali alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Nello specifico, si deve prima verificare se ci sia una rilevante disparità economica tra gli ex coniugi, accertare se tale, eventualmente la rilevante disparità, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio da moglie e marito, con il sacrificio delle aspettative professionali e di reddito di una delle parti.

2. La parola alle Sezioni Unite

Spetterà alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sancire in merito al diritto e alla quantificazione dell’assegno di divorzio in seguito alla separazione di due persone dello stesso sesso, anche in considerazione dei fatti avvenuti prima dell’unione civile che è stata resa possibile dalla Legge 20/05/2016 n.76, cosiddetta Legge Cirinnà, dal nome della promotrice.
La Suprema Corte si occupa per la prima volta della domanda di un assegno divorzile dopo la separazione di due donne da un rapporto iniziato molto prima che la Legge n. 76/2016 avanzasse una regolamentazione, culminata con le “nozze” dopo il 2016.
La Cassazione, sottolinea l’assoluta innovazione in relazione alla questione e all’importanza di dare una risposta che stia a i tempi e alle questioni di coppia.
Il motivo del contendere tra le due ex è il diritto all’assegno divorzile chiesto dal coniuge debole e la scelta del tipo di mantenimento.
Come di solito accade, il coniuge che chiede il sostegno economico rivendica i sacrifici fatti, che vanno dalla carriera, alla disponibilità a prendersi carico della famiglia.
La donna, che lamenta una perdita di occasioni, aveva lasciato la sua città e alcune opportunità di lavoro, trovandone poi altre, per seguire la sua compagna.
I fatti descritti risalgono a un periodo precedente all’unione civile, motivo per il quale secondo la Corte d’Appello non può essere considerato.

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3. Legge sul divorzio e legge Cirinnà

La Suprema Corte di Cassazione in relazione alla questione, sostiene che il rischio di una disparità di trattamento con le coppie eterosessuali sia vicino e parte dalla lettura della Legge Cirinnà.
L’articolo 1 della stessa legge precisa che, per assicurarne la tutela le disposizioni relative al matrimonio e “le disposizioni che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti,  ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, e si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Una volta appurato che l’unione civile si scioglie per volontà, anche di un’unica parte, della coppia, la Cassazione ricorda che la legge sul divorzio del ’70 impone al giudice di prendere in considerazione gli elementi che possano incidere sull’assegno di divorzio, compresa la durata del matrimonio.

4. La rilevanza della questione secondo la Cassazione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione,  la decisione della Corte d’Appello che sostiene la non  rilevanza dei fatti avvenuti prima dell’unione civile, rischia di contrastare con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come interpretata dai Giudici di Strasburgo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte censurato l’Italia, per gli effetti discriminatori, come con la Sentenza del 2015 che ha auspicato l’adozione della Legge Cirinnà, per rimediare alla mancanza di tutela nei confronti delle coppie omossessuali, che secondo  Strasburgo, superava il margine di discrezionalità concesso agli Stati.
Adesso della questione vengono investite le Sezioni Unite che dovranno stabilire se il legislatore, con il rinvio della Legge Cirinnà alla disciplina sull’assegno divorzile, abbia voluto regolare gli effetti patrimoniali dell’unione civile andata in crisi, per il periodo precedente la sua entrata in vigore.

5. La funzione della Cassazione in merito alla questione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione si tratta di fatti molto importanti e delle possibili conseguenze della decisione su altre controversie simili, presenti e future, ma anche sulla natura degli argomenti discussi che interessano in modo diretto la collettività e le coscienze sociali, e per questo, sempre secondo i Supremi Giudici, spetta alle Sezioni Unite salvaguardare al più alto livello la funzione della Cassazione stessa.

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