Aspi, chiarimenti in una circolare dell’Inps

Redazione 19/12/12
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Lilla Laperuta

Nella circolare, n. 140, emanata dall’Inps lo scorso 14 dicembre, si forniscono chiarimenti in merito all’istituzione, con decorrenza 1° gennaio 2013, dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) di cui all’art. 2, L. 92/2012 (riforma Fornero).

In particolare, l’Istituto di previdenza ricorda che l’ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della L. 223/1991.

L’ambito di applicazione del nuovo strumento di assicurazione sociale, si ricorda, ancora, nel documento, è definito dall’art. 2, co. 2 L. 92/2012, secondo cui sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, L. 142/2001 e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Oltre ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, sono altresì, esclusi dall’AspI i giornalisti professionisti e pubblicisti – iscritti all’Albo professionale – nonché i praticanti giornalisti – iscritti nell’apposito Registro – titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della L. 69/1963, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria.

L’assicurazione ASpI, inoltre, non riguarderà i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (L. 392/1956), nonché i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. 286/1998.

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