Articolo 41-bis: facciamo chiarezza

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Le recenti vicende di cronaca hanno aperto il dibattito sulla necessità di riformare o abrogare l’articolo 41-bis della legge 354/1975 relativa all’ordinamento penitenziario.
È utile allora vagliare il contenuto giuridico dell’istituto così da assumere con maggiore consapevolezza una posizione in merito alla questione.

Indice

1. Genesi dell’istituto

La legge 663/1986, meglio nota comelegge Gozzini, è paradossalmente la genitrice dell’attuale articolo 41-bis. Il paradosso è comprensibile se si riflette sul dato che quella norma di riforma complessiva dell’ordinamento penitenziario nasceva con l’intento, come viene da più parti ricordato, di coniugare l’indefettibile momento afflittivo della pena con quello altrettanto necessario della rieducazione del condannato.
La volontà del legislatore del tempo era, in breve, di dare attuazione alla lettera dell’articolo 27 della Costituzione Italiana, che vede nell’elemento rieducativo una pretesa di giustizia irrinunciabile. All’interno dell’articolato si rinvenivano infatti disposizioni relative a permessi premio, affidamento in prova ai servizi sociali, regime di detenzione domiciliare, di semilibertà, e così via. Un insieme di misure volto ad offrire una prospettiva di rinascita alla persona reclusa, considerato che le si permetteva per la prima volta di intravedere nel regime carcerario una possibilità di rinascita sociale e non più un incontrovertibile periodo di separazione dalla comunità di appartenenza.
Ai fini del presente scritto interessa tuttavia l’articolo 10 della L. 663/1986 che così disponeva:
ART. 41-bis. – (Situazioni di emergenza). – 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto“.
Dalla norma in esame si ricavano i seguenti corollari:

  • Essa ha carattere particolare e non generale, dato che è attuabile solo in situazioni di emergenza;
  • Quando la rivolta o altra grave situazione di emergenza è risolvibile con i mezzi ordinari messi a disposizione dall’ordinamento, l’articolo non è applicabile in quanto difetterebbe il requisito della eccezionalità;
  • Il soggetto titolare del potere di applicazione della norma è il Governo, ovvero il Ministro di grazia e giustizia, e non l’ordine giudiziario;
  • La valutazione del Ministro di grazia e giustizia è discrezionale ma limitata: nel contenuto, dalla sospensione totale o parziale delle regole di trattamento dei reclusi. Nel fine, dal ripristino dell’ordine e della sicurezza nell’istituto penitenziario interessato. Nel tempo, dalle tempistiche strettamente necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della situazione emergenziale. Nella forma, dalla necessità della motivazione del provvedimento.

2. Le modifiche successive

Dal 1986 ad oggi si sono succeduti numerosi interventi legislativi di modifica dell’articolo 41-bis.
Di seguito la sintesi dei cambiamenti principali:

  • l’articolo 19 del decreto-legge 306/1992 introdusse la possibilità di applicare l’articolo 41-bis anche per finalità preventive di ordine pubblico e sicurezza esterne al carcere.
  • la legge 279/2002 disciplinò puntualmente i termini temporali di adozione del provvedimento ministeriale e il regime di proroga del medesimo (art. 2 comma 2-bis), nonché il catalogo delle misure tassative a disposizione del Ministro (art. 2 comma 2-quater).
  • la legge 94/2009 infine estese il limite temporale di applicazione del decreto ministeriale, oltre a mutare il procedimento di visita ai detenuti sottoposti al regime di 41-bis.

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3. Procedimento di revoca

Si delinea ora rapidamente il procedimento mediante il quale può cessare il regime di applicazione della norma in esame.
L’iter ordinario prevede la scadenza del termine massimo fissato nel decreto ministeriale, senza che intervenga proroga del medesimo, giacché non è contemplata la possibilità di revoca del provvedimento da parte del Ministro.
La seconda possibilità è data dal reclamo, proposto dal detenuto, dall’internato o dal difensore, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma. Avverso la decisione di quest’ultimo organo è previsto il ricorso per Cassazione.

4. Riflessioni conclusive

Nonostante negli anni sia più volte intervenuta la Corte Costituzionale italiana in merito all’articolo 41-bis, esso ha finora resistito alle censure costituzionali, che lo hanno sempre descritto come strumento utile di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata.
Si permetta tuttavia di evidenziare alcuni possibili profili di incostituzionalità:

  • affidare la tutela giurisdizionale al solo Tribunale di sorveglianza di Roma appare perlomeno una forzatura del comma 1 dell’art. 25 Cost.;
  • ammettere la sola tutela giurisdizionale di legittimità e non di merito potrebbe sollevare dubbi con riferimento all’art. 3 Cost.;
  • l’equilibrio tra garanzia dell’ordine pubblico e compressione dei diritti fondamentali della persona la cui libertà personale risulta limitata, trova comunque un proprio bilanciamento interno dal combinato disposto degli artt. 13, 27 e 32 Cost. che non può essere in alcun modo valicato.

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Francesco Gandolfi

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