Art. 434 bis c.p.: beni tutelati e configurazione della fattispecie

Elisa Grossi 17/11/22
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     Indice

  1. I beni tutelati: ordine pubblico, incolumità pubblica, salute pubblica
  2. Il termine “Invasione” e il numero minimo per la configurazione della fattispecie. La confisca dei beni
  3. Art. 17 e 21 Costituzione: possibili violazioni?

1. I beni tutelati: ordine pubblico, incolumità pubblica, salute pubblica

Il recentissimo decreto-legge n. 162 del 31/10/2022 con l’articolo cinque ha modificato nonché introdotto una nuova fattispecie penale così denominata “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” ciò che si ritiene opportuno analizzare, in principio, sono i beni tutelati ossia l’ordine pubblico, ossia, l’insieme dei principi etici e morali sui quali si fonda il nostro ordinamento nonché in ambito penale, sono l’insieme delle regole che garantiscono la sicurezza dei cittadini; l’incolumità pubblica è il bene giuridico che si identifica nella vita e nell’incolumità fisica mentre la salute pubblica è l’insieme delle condizioni di sicurezza che si adottano al fine di tutelare il bene della vita, dell’integrità fisica e più in generale la salute intesa come benessere psico-fisico dell’individuo e della collettività.

Alfine di tutelare i suddetti beni, troviamo ampio riscontro nel Codice civile e penale nonché nella Costituzione soprattutto nell’art. 32 Cost. in cui la salute è posta come bene fondamentale a salvaguardia del singolo e della collettività, in quanto, tutelando questa e garantendo all’individuo l’accesso alle cure, si tutelano automaticamente altri beni fondamentali, in altri termini, un individuo “sano” potrà contribuire al benessere della società (es. svolgendo attività lavorativa o lavori socialmente utili); analizzando i beni tutelati dalla fattispecie, l’ordine pubblico è volto a mantenere quell’equilibrio sociale che potrebbe venir meno mediante azioni illecite, si pensi, per esempio ad un’eventuale manifestazione non autorizzata, mentre l’incolumità pubblica e la salute pubblica potrebbero essere interpretate sia sotto il punto di vista strettamente sanitario, si pensi, ad un’eventuale diffusione di virus o bacilli (soprattutto in epoca post Covid-19) poiché il c.d rave coinvolge una quantità di soggetti indeterminati a priori o volendo utilizzare  una terminologia più ampia, far riferimento, a parametri di sicurezza  in termini di spazi idonei in maniera concreta ad accogliere una quantità di persone notevole nonché giova ricordare le semplici uscite di emergenza, necessarie, in caso di svolgimento di attività in spazi chiusi.


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2. Il termine “Invasione” e il numero minimo per la configurazione della fattispecie. La confisca dei beni.

Il termine “invasione” sta ad indicare l’irrompere da parte di soggetti od animali in un luogo occupandolo e diffondendosi in gran quantità, difatti, tale terminologia risulta essere precisa ed esplicativa della fattispecie recentemente introdotta; il Legislatore ha voluto sanzionare l’occupazione di terreni ed edifici altrui che siano pubblici o privati, difatti, i c.d rave party assumono dei connotati che spesso violano non solo norme penali, si pensi appunto all’occupazione sopracitata ma semplici regole di buon costume, difatti sono “feste” caratterizzate per l’uso prolungato di musica ad alto volume nonché produzione di rumori molesti; il numero minimo dei soggetti coinvolti dovrà essere superiore a cinquanta, in tal senso, si pensa che il Legislatore, seppur emanando una norma il più stringente possibile, abbia voluto mantenere quel margine di tolleranza facendo fede alla configurazione di altre fattispecie (si pensi all’art. 633 c.p); di fatto, ed era prevedibile, sono previste pene più stringenti per gli organizzatori e pene diminuite per i soli partecipanti, in tal senso, essendo manifestazioni che vengono organizzate con poco preavviso e mediante i canali di odierna messagistica, si ritiene, concretamente, arduo scindere i primi dai secondi, tale difficoltà, si riscontra altresì nell’ultima parte del primo comma quando il Legislatore ha previsto la confisca delle “cose” utilizzate per commettere il reato, in buona sostanza, non è chiaro se l’interprete dovrà adoperare un’interpretazione estensiva o restrittiva, in altri termini, se oggetto della confisca saranno tutti i beni rinvenuti nel terreno occupato o solo quei beni che hanno consentito l’occupazione, ossia, propulsori (es. un frullino per tagliare la recinzione).

3. 17 e 21 Costituzione: possibili violazioni?

L’art. 17 Cost. prevede che i cittadini possano riunirsi pacificamente e senz’armi, non sarà necessario dare preavviso all’autorità quando questi si riuniranno in luogo aperto al pubblico mentre sarà necessario quando ciò avvenga in luogo pubblico, in quest’ultimo caso, l’autorità potrà negare la riunione in caso di comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; l’art. 21 Cost. tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Analizzando l’art. 17 Cost. non si evincono eventuali violazioni, in quanto, il c.d “luogo aperto al pubblico” prevede che coloro che vi parteciperanno accedano mediante invito o biglietto, in tal senso, si presuppone vi sia un’organizzazione a monte e quindi che vengano espletate tutte le misure di sicurezza mentre il c.d “luogo pubblico” è generalmente un luogo demaniale in cui vi hanno accesso tutti senza limitazioni, in tal senso, alfine di tutelare la res pubblica sarà necessario che l’autorità preposta né dia il consenso (es. il Questore) in quanto sarà necessario che la manifestazione o riunione non sia potenzialmente lesiva sia del bene pubblico che della collettività.

L’art. 21 Cost. tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero mediante la parola, lo scritto e altri mezzi di diffusione, in tale circostanza, si può evincere come il Legislatore abbia voluto fortemente tutelare il diritto di espressione dell’individuo e della collettività sanzionandone ogni forma di repressione.

Infine, l’art. 434 bis c.p non si pone in violazione rispetto ai principi costituzionali in quanto, l’art. 17 Cost. prevede che le manifestazioni in luogo pubblico vengano autorizzate dall’autorità preposta e se pericolose per l’incolumità e la salute pubblica vengano vietate, quindi, la fattispecie in esame è volta a tutelare i medesimi beni già tutelati da una norma costituzionale nonché il diritto di manifestare non può sconfinare in una violazione di un bene altresì tutelato, che sia pubblico o privato, come la proprietà con lo scopo di svolgere attività illecite o al limite dell’illecito.

Elisa Grossi

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