Approvato dal Governo il disegno di legge costituzionale sulla riforma della giustizia

Redazione 01/04/11
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Dopo tante anticipazioni, indiscrezioni e limature, il Governo ha reso noto i
contenuti del disegno di legge costituzionale che dovrebbe riformare l’intero
titolo IV della parte seconda della Costituzione (articoli da 101 a 113). Trattandosi
di un progetto di modifica della Costituzione, il testo dovrà ora essere
approvato dalla Camera e dal Senato con la procedura aggravata prevista dall’art.
138 Cost., ovvero doppia lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento ed
eventuale referendum confermativo nel caso in cui non passi con la maggioranza
dei due terzi. Una riforma, quindi, che non sarà operativa a breve.
I 18 articoli del provvedimento di fatto riscrivono quasi tutti gli articoli della
Costituzione dedicati alla disciplina della magistratura e all’esercizio della
funzione giurisdizionale. In particolare:
a) è esplicitamente prevista la separazione delle carriere dei giudici
e dei pubblici ministeri, come ora è chiaramente affermato nell’art. 104
Cost.;
b) si procede allo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura
(Csm), con la creazione di un Consiglio superiore della magistratura giudicante
e uno della magistratura requirente. L’elemento unificante sarà il Presidente
della Repubblica, posto al vertice di entrambi gli organismi, mentre la composizione
prevede una suddivisione a metà tra membri laici e membri togati;
c) è istituita una Corte di disciplina (nuovo art. 105bis) che avrà
il compito di esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, competenza
sottratta al Csm. Anche la Corte sarà nominata per metà dal Parlamento
in seduta comune e per l’altra metà dai giudici e dai pubblici ministeri;
d) pur confermando l’obbligatorietà dell’azione penale, si specifica
che essa dovrà essere esercitata "secondo criteri stabiliti dalla
legge";
e) è rafforzato il ruolo del Ministro della Giustizia che dovrà
riferire annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione
penale e sull’uso dei mezzi di indagine. Nella Costituzione trova esplicita menzione
anche il potere ispettivo attribuito al Ministro (cfr. art. 110 Cost.);
f) è prevista la possibilità di nomina elettiva dei magistrati
onorari
, eliminando il vincolo che prevede tale facoltà solo nel caso
in cui la funzione da attribuire sia devoluta ad un giudice monocratico;
g) si introduce la possibilità che i Consigli superiori possano procedere
al trasferimento dei magistrati ad altre sedi, in casi eccezionali individuati
dalla legge (art. 107, co. 1, Cost.);
h) si afferma che, salvi i casi previsti dalla legge, contro le sentenze di condanna
è sempre ammesso l’appello, mentre le sentenze di proscioglimento non
possono essere appellate
(nuovo comma 9 dell’art. 111 Cost.);
i) si introduce il principio della responsabilità diretta dei magistrati
per gli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari
e dipendenti dello Stato (nuovo art. 113bis Cost.).
L’articolo 17 del disegno di legge costituzionale specifica che i principi in
essa contenuti "non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data
della sua entrata in vigore".

Si riporta il testo del disegno di legge costituzionale diffuso dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri

Articolo 1 (Modifica l’articolo 87 della Costituzione)
Nell’articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: "magistratura"
sono aggiunte le seguenti: "giudicante e il Consiglio superiore della magistratura
requirente."

Articolo 2 (Modifica il Titolo IV della Costituzione)
1. Il Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: "La
Giustizia";
2. La Sezione I del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione:
"Gli organi";
3. La Sezione II del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione:
"La giurisdizione".

Articolo 3 (Modifica l’articolo 101 della Costituzione)
1. Il comma secondo dell’articolo 101 della Costituzione è sostituito
dal seguente: "I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente
da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge".

Articolo 4 (Modifica l’articolo 102 della Costituzione)
1. Il comma primo dell’articolo 102 della Costituzione è sostituito dal
seguente: "La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario".

Articolo 5 (Nuovo articolo 104 della Costituzione)
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: "104.
I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.

L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.".

Articolo 6 (Nuovo articolo 104-bis della Costituzione)
1. Dopo l’articolo 104 della Costituzione è inserito il seguente:
"104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari
tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili
e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale
o comunale."

Articolo 7 (Nuovo articolo 104-ter della Costituzione)
Dopo l’articolo 104-bis della Costituzione è inserito il seguente:
"104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri
tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili
e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale
o comunale."

Articolo 8 (Nuovo articolo 105 della Costituzione)
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al
Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni
nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.
I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né
esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".

Articolo 9 (Nuovo articolo 105-bis della Costituzione)
1. Dopo l’articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:
"105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano
alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione
per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento
in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici
ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo
sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.

La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento
e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono
rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali,
né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed
il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.

Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso
in Cassazione per motivi di legittimità.".

Articolo 10 (Modifica l’articolo 106 della Costituzione)
1. Al comma secondo dell’articolo 106 della Costituzione le parole: "per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" sono soppresse.

Articolo 11 (Modifica l’articolo 107 della Costituzione)
1. All’articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo, le parole: "del Consiglio superiore della magistratura"
sono sostituite dalle seguenti: "dei Consigli superiori della magistratura
giudicante e requirente";
b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In
caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione
e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori
possono destinare i magistrati ad altre sedi.".

Articolo 12 (Sostituisce l’articolo 109 della Costituzione)
1. L’articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria
secondo le modalità stabilite dalla legge.".

Articolo 13 (Sostituisce l’articolo 110 della Costituzione)
1. L’articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante
e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della
giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine".

Articolo 14 (Modifica l’articolo 111 della Costituzione)
1. All’articolo 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto
il seguente:
"Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo
che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle
pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto
nei casi previsti dalla legge.".

Articolo 15 (Nuovo articolo 112 della Costituzione)
1. L’articolo 112 Cost. è sostituito dal seguente:
"112. – L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.".

Articolo 16 (Nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità
dei magistrati)

1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II,
è inserita la seguente:

"Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati

"113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti
in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati
per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà
personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato"."

Articolo 17 (Effetti sui procedimenti in corso)
1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano
ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 18 (Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Redazione

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