Approvata in via definitiva la legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate

Redazione 29/06/11
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La Camera ha approvato in via definitiva il testo unificato delle proposte di legge C. 2426-2956-B, già approvato dal Senato lo scorso 15 marzo, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

La legge, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione e di componenti degli organi di controllo delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF), al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle suddette società.

La legge persegue, dunque, l’obiettivo di riequilibrare a favore delle donne l’accesso alle cariche direttive sia delle società quotate che delle società a controllo pubblico non quotate. Le disposizioni del provvedimento disegnano un «doppio binario» normativo:

a) per le società non controllate da amministrazioni pubbliche, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente da norme di rango primario;

b) le disposizioni introdotte sono applicabili anche alle società a controllo pubblico, ma per queste ultime la normativa di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, che rechi la definizione di termini e le modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate (art. 3).

L’art. 1 della legge integra l’art. 147ter del TUF, che reca disposizioni relative all’elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione. Viene aggiunto in particolare un comma 1ter al suddetto articolo, ai sensi del quale lo statuto delle società deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere venga effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi, intendendosi un tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti. Tuttavia, l’entrata a regime della disposizione è stata fissata a partire dal 2015, mentre per il periodo 2012-2015 la componente femminile nei consigli dovrà essere pari ad un quinto.

Nella formulazione del testo, così come modificato dal Senato, si prevede un’articolata procedura per l’ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.

Si chiarisce espressamente l’applicazione delle norme in esame alle società organizzate secondo il sistema di governance cd. monistico (artt. 2409sexiesdecies e ss. del codice civile) ovvero alle società nelle quali, per espressa previsione statutaria, l’assemblea elegge un unico consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, il quale nomina al suo interno un comitato di controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione.

Il comma 2 dell’art. 1 aggiunge un comma 1bis al successivo art. 147quater del TUF (che fissa i requisiti richiesti ai componenti del consiglio di gestione), estendendosi anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri, le disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Il comma 3 dell’art. 1, lett. a), propone alcune modifiche all’art. 148 del TUF, disposizione che riguarda la composizione degli organi di controllo societario. Sono proposte disposizioni analoghe a quanto previsto per l’equilibrio di genere nei Consigli di amministrazione. Anche per tale organo, per l’ipotesi della inosservanza delle nuove prescrizioni, è prevista una procedura articolata di diffida analoga a quella disposta per i consigli di amministrazione.

L’art. 2 della proposta dispone in merito alla decorrenza dell’applicazione delle norme proposte, fissata a partire dal primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni proposte.

Sono inoltre previste norme transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l’applicazione: in tale caso, almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario devono essere riservati al genere meno rappresentato.

Tali prescrizioni sono estese anche al consiglio di sorveglianza. (Anna Costagliola)

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