Approvata in via definitiva la legge comunitaria 2010 dopo il sì del Senato

Redazione 02/12/11
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di Biancamaria Consales

L’aula del Senato ha approvato il 30 novembre in via definitiva la legge comunitaria 2010: il via libera è giunto con 258 sì e un solo voto contrario.

Il primo articolo del provvedimento delega il Governo ad approvare norme per disciplinare il trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per i regolamenti europei già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti (che non necessitano di atti di recepimento, essendo direttamente applicabili), è necessaria una fonte normativa interna di rango primario atta a introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell’ordinamento nazionale. La finalità dell’articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle sopra richiamate disposizioni normative.

Il successivo articolo 3, invece, delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinarle con quelle vigenti nelle stesse materie. Le deleghe potranno essere esercitate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento di direttive adottato ai sensi della stessa legge comunitaria 2010.

Altre norme di particolare rilevanza contenute nella legge riguardano:

a) la corresponsione delle diarie per le missioni all’estero per le missioni (art. 4), ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito di processi decisionali dell’Unione europea;

b) le modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo si modifica la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al fornitore di servizi finanziari oggetto di commercializzazione (art. 5). In secondo luogo si interviene sulla casistica di esclusione dell’applicazione del diritto di recesso in capo al consumatore. Infine, si modifica la disciplina del pagamento del servizio fornito prima del recesso: il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto entro e non oltre entro trenta giorni; il consumatore è poi tenuto a effettuare la restituzione entro e non oltre entro trenta giorni;

c) la delega al Governo (art. 7) ad attuare la direttiva 2010/73/UE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) l’introduzione di novelle al D.L. 400/1993, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” (art. 11), che vengono apportate con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa. In particolare, i commi da 2 a 5, delegano il Governo al riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime, dettandone principi e criteri direttivi, mentre il comma 6 definisce le imprese turistico-balneari, disciplinando altresì una serie di interventi finalizzati alla promozione delle attività turistico-balneari;

e) la definizione di principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti (art. 15);

f) l’estensione del regime di detraibilità dall’IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi Membri dell’Unione europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e ottemperare alla procedura di infrazione (art. 16);

g) la delega al Governo (art. 21) per l’attuazione di tre direttive: la 2009/38/CE, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; la 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; la 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

h) la delega al Governo (art. 22) per l’attuazione alla direttiva 2010/76/CE, che modifica precedenti direttive (la n. 2006/48/CE e la n. 2006/49/CE) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Viene data, altresì, diretta attuazione ad alcune disposizioni previste dalla succitata direttiva 2010/76/CE, novellando, a tal fine, alcuni articoli del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di ampliare i poteri di vigilanza della Banca d’Italia.

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